IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2005, e in particolare gli
articoli 21 e 22;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante
attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi
di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche'
della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 41, comma 2, lettera b) del citato
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in base al quale il
Ministro della giustizia, su proposta dell'Unita' di informazione
finanziaria, sentiti gli ordini professionali, emana, con decreto,
indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di
operazioni sospette da parte dei soggetti di cui all'art. 12 e
all'art. 13, comma 1, lettera b) dello stesso decreto;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure
di natura patrimoniale per prevenire, contrastare e reprimere il
finanziamento del terrorismo internazionale e l'attivita' dei Paesi
che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione
della direttiva 2005/60;
Udito il Comitato di sicurezza finanziaria nella riunione del 23
marzo 2010;
Su proposta della Unita' di informazione finanziaria;
Sentiti gli ordini professionali;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Nel presente decreto e nei relativi allegati 1 e 2 si intendono
per:
a) «finanziamento del terrorismo»: in conformita' con l'art. 1,
comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109,
«qualsiasi attivita' diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta,
alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o
all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo
realizzati, destinati a essere, in tutto o in parte, utilizzati al
fine di compiere uno o piu' delitti con finalita' di terrorismo o in
ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o piu' delitti con
finalita' di terrorismo previsti dal codice penale, e cio'
indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse
economiche per la commissione dei delitti anzidetti»;
b) «operazione»: in conformita' con l'art. 1, comma 2, lettera l)
del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive
modificazioni e integrazioni, «la trasmissione o la movimentazione di
mezzi di pagamento; per i soggetti di cui all'art. 12 un'attivita'
determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura
finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica
esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale»;
c) «Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei
Paesi della Comunita' europea»: gli Stati extracomunitari che non
impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla
direttiva 2005/60/CE e che non sono indicati nel decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze del 12 agosto 2008, come
successivamente integrato o modificato;
d) «riciclaggio»: in conformita' con l'art. 2, comma 1 del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive
modificazioni e integrazioni, «le seguenti azioni, se commesse
intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:
1) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati
essendo a conoscenza che essi provengono da un'attivita' criminosa o
da una partecipazione a tale attivita', allo scopo di occultare o
dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare
chiunque sia coinvolto in tale attivita' a sottrarsi alle conseguenze
giuridiche delle proprie azioni;
2) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura,
provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprieta' dei beni
o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali
beni provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a
tale attivita';
3) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo
a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni
provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale
attivita';
4) la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere
precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di
perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a
commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione»;
e) «UIF»: l'Unita' di informazione finanziaria, cioe' la
struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di
richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorita'
competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo.