IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-bis
che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi
infrastrutturali, con priorita' per quelli connessi alla riduzione
del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei
territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta'
d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari,
autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno
2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in
particolare l'art. 2, comma 276 che, al fine di conseguire
l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema
scolastico, nonche' la costruzione di nuovi immobili sostitutivi
degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a
rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere
dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari,
prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi
di rischiosita';
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3728
del 29 dicembre 2008 recante «Modalita' di attivazione del Fondo per
interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244»,
con la quale vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle somme
destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di
edifici scolastici;
Vista l'allegato 1 alla medesima ordinanza del 29 dicembre 2008, n.
3728, che dispone la ripartizione tra regioni e province autonome
delle predette somme, tenendo conto dei differenziati livelli di
rischio sismico che caratterizzano i diversi territori;
Visto che le regioni Liguria (lettera prot. PG/2009 /37492 del
04/03/2009), Piemonte (lettera prot. 21444 del 23/03/2009) e Umbria
(lettera prot. 52684 del 01/04/2009) avevano richiesto, ai sensi
dell'art. 2, comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, la definizione di un
programma d'intesa con il Dipartimento della protezione civile che
prevedeva una proroga per la presentazione dei piani;
Visto il verbale del 4 dicembre 2009 della Commissione mista
costituita, ai sensi dell'art. 3, comma 7, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728,
con decreto del capo Dipartimento della protezione civile, rep. 3648
del 3 luglio 2009, con il quale sono stati approvati i piani
trasmessi dalle regioni Liguria, Piemonte e Umbria demandando al
Dipartimento di protezione civile l'esame di coerenza delle
integrazioni richieste;
Viste le note della regione Liguria (lettera prot. N.
PG/2009/172561 del 01/12/09 e lettera prot. N. 5546/A23 del
14/12/2009), della regione Umbria (lettera prot. N. 184523 del 30 11
2009), della regione Piemonte (lettera prot. N. 90043/14.14 del 2
dicembre 2009) con cui sono state trasmesse le integrazioni al piano,
risultate coerenti con quanto richiesto nel verbale della Commissione
mista;
Visto l'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, che stabilisce
che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il
Ministero delle infrastrutture, il Ministero dell'istruzione,
universita' e ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze,
vengono individuati, conformemente a quanto previsto nei piani
predisposti dalle regioni, gli interventi da realizzare, gli enti
beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della
disponibilita' del Fondo, ai sensi dell'art. 32-bis, comma 2, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
Visto l'art. 3, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, secondo il
quale, il parere della predetta Commissione mista, composta da
qualificati rappresentanti del Dipartimento della protezione civile,
del Ministero delle infrastrutture e trasporti, del Ministero
dell'istruzione, universita' e ricerca e del Ministero dell'economia
e delle finanze, assolve anche l'obbligo di sentire i Ministeri
competenti, previsto all'art. 3, comma 2 della stessa ordinanza;
Visto il verbale del 4 dicembre 2009 della Commissione mista in cui
risultano presenti i rappresentanti del Ministero delle
infrastrutture e trasporti, del Ministero dell'istruzione,
universita' e ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
1. Le premesse formano parte integrante del presente decreto.
2. A valere sulla quota di competenza delle regioni di cui
all'allegato 1 all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, e' assegnato alle regioni
Liguria, Piemonte, Umbria, il finanziamento riportato negli allegati
da 1 a 3 al presente decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi competenti per la
prescritta registrazione.
Roma, 26 febbraio 2010
Il Presidente: Berlusconi