IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di  attuazione
della direttiva n. 98/30/CE  recante  norme  comuni  per  il  mercato
interno del gas naturale  (di  seguito:  il  decreto  legislativo  n.
164/2000); 
  Vista la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio  2009,  del  Parlamento
Europeo e del Consiglio  relativa  a  norme  comuni  per  il  mercato
interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE; 
  Visto l'art. 11, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.  7,
convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40 (di seguito:  decreto-legge
n.7/2007) che stabilisce che sono definite con decreto del  Ministero
dello sviluppo economico le quote dell'importazione di gas da offrire
al mercato regolamentato delle capacita' - PSV, in misura  rapportata
ai  volumi  complessivamente  importati  autorizzati   e   che   sono
determinate dall'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas  (nel
seguito: l'Autorita')  le  modalita'  di  offerta,  secondo  principi
trasparenti e non discriminatori; 
  Visti l'art. 3, comma 10-ter, del decreto-legge 29  novembre  2008,
n. 185, come convertito nella legge 28  gennaio  2009,  n.  2,  e  la
conseguente segnalazione dell'Autorita' PAS 18/09 ed  in  particolare
il punto 1.15; 
  Visto l'art. 30, comma 2, della legge 23 luglio  2009,  n.  99  (di
seguito: legge  n.  99/2009)  recante  misure  per  l'efficienza  del
settore energetico, che dispone che il Gestore del mercato elettrico,
ora Gestore dei mercati energetici (di seguito: GME); entro sei  mesi
dalla data di entrata in  vigore  della  medesima  legge,  assume  la
gestione delle offerte di acquisto e di vendita del gas naturale e di
tutti i servizi connessi secondo criteri di merito economico; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  19  marzo
2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.  114
del 16 maggio 2008 (di seguito: decreto ministeriale 19 marzo  2008),
con  il  quale  sono  stabilite  le  quote  da  offrire  al   mercato
regolamentato delle capacita' di cui alla delibera n. 22/04 - PSV, di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 7/2007; 
  Ritenuto opportuno, in applicazione del citato art.  30,  comma  2,
della legge n. 99/2009, adeguare le norme  del  decreto  ministeriale
sopra richiamato con l'emanazione del presente decreto; 
  Considerato che in attesa della definizione  della  disciplina  del
mercato del gas naturale di cui all'art. 30, comma  1,  della  citata
legge n. 99/2009, il mercato regolamentato  delle  capacita'  -  PSV,
permane l'ambito di riferimento per l'allocazione della capacita'  di
trasporto  correlata  alle  partite  di  gas  scambiate  nel  sistema
nazionale; 
  Ritenuto che ai fini di un approccio graduale alla realizzazione di
un mercato organizzato del gas sia opportuno sviluppare uno strumento
che agevoli l'adempimento dell'obbligo di offerta delle quote di  gas
importato, facilitando l'incontro tra domanda e offerta, minimizzando
i costi di transazione e incrementando  la  trasparenza  dei  prezzi,
anche mediante la predisposizione di contratti standard  che  lascino
alle  parti  la  definizione  finale  del  prezzo  semplificando   le
operazioni di acquisto e di vendita; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto stabilisce: 
    a) le modalita' con cui gli importatori assolvono all'obbligo  di
cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 7/2007 a seguito delle
disposizioni dell'art. 30, comma 2, della legge n. 99/2009; 
    b) le modalita' con le quali il GME assume, in prima applicazione
delle disposizioni dell'art. 30, comma 2, della legge n. 99/2009,  la
gestione delle offerte di vendita e di  acquisto  relativamente  alle
quote di gas importato di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge
n. 7/2007. 
  2. Con  successivo  decreto  saranno  stabilite  le  modalita'  per
l'assunzione da parte del GME della gestione delle offerte di vendita
delle aliquote delle produzioni di gas dovute  allo  Stato  ai  sensi
dell'art. 11 sopra citato.