A  seguito  di  nuove  previsioni  introdotte   dalla   direttiva
2007/47/CE (recepita in Italia con  il  decreto  legislativo  del  25
gennaio 2010, n. 37), con decreto dirigenziale datato 8  aprile  2010
del Ministero della  salute,  di  concerto  con  il  Ministero  dello
sviluppo   economico,   e'    stata    modificata    l'autorizzazione
all'attivita' di  certificazione  di  cui  alla  direttiva  93/42/CEE
dell'organizzazione  notificato  Consorzio  Italcert,  con  sede   in
Milano, viale Sarca, 336. 
    Il  decreto  dirigenziale  del  1°  dicembre  2006   di   rinnovo
dell'autorizzazione rilasciato  al  Consorzio  Italcert  (cosi'  come
modificato  dal  decreto  dirigenziale  del  10  settembre  2007)  e'
modificato nel seguente modo: l'art. 2 del decreto  dirigenziale  del
1° dicembre 2006 (cosi' come modificato dal decreto dirigenziale  del
10 settembre 2007) e' sostituito dal presence articolo: 
    «1.   il   Consorzio   Italcert   e'   competente   ad   emettere
certificazione CE per le seguenti tipologie di dispositivi medici: 
    1) Allegati II, V e VI: 
    a) dispositivi medici di classe I in confezione sterile  per  gli
aspetti relativi alla sterilizzazione; 
    b)  dispositivi  medici  di  classe  I  con  funzione  di  misura
relativamente agli aspetti metrologici; 
    c) dispositivi, materiali e apparecchiature per uso dentale; 
    d) dispositivi medici non invasivi a contatto con pelle lesa; 
    e) dispositivi impiantabili per lo scheletro, ad eccezione  delle
protesi articolari dell'anca, del ginocchio e della spalla; 
    f) lenti a contatto; 
    g) dispositivi per il trattamento delle lenti a contatto; 
    h) disinfettanti e sterilizzatrici per dispositivi medici; 
    i) dispositivi invasivi in orifizi naturali; 
    l)  dispositivi  per  somministrare  al  paziente   o   eliminare
medicinali, liquidi corporei o altre sostanze dal corpo del paziente; 
    m) prodotti per la contraccezione; 
    n) sacche per sangue; 
    o) prodotti ed accessori per uso  chirurgico,  ad  eccezione  dei
dispositivi invasivi di tipo chirurgico ad uso  temporaneo  destinati
specificatamente ad essere utilizzati  in  contatto  diretto  con  il
sistema nervoso centrale; 
    p) apparecchi ed accessori per stimolazione muscolare; 
    q) elettrocardiografi; 
    r) apparecchiature di diagnostica ad ultrasuoni. 
    2) Allegati II e V: 
    a) protesi articolari dell'anca, del ginocchio e della spalla; 
    b) dispositivi invasivi di  tipo  chirurgico  ad  uso  temporaneo
destinati specificamente ad essere utilizzati in contatto diretto con
il sistema nervoso centrale. 
    2. E' escluso il rilascio di certificazione  CE  per  dispositivi
medici  di  classe  III,  ad  eccezione  delle   protesi   articolari
dell'anca, del ginocchio e della spalla  e  dispositivi  invasivi  di
tipo chirurgico ad uso temporaneo destinati specificamente ad  essere
utilizzati in contatto diretto con sistema nervoso centrale.». 
    Il testo integrale del provvedimento  e'  consultabile  sul  sito
www.salute.gov.it, alla sezione  «Dispositivi  medici  -  conformita'
CE - organismi notificati».