IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre  2008,
n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero  dello
sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia
di vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia»; 
  Visto in particolare l'art. 9, comma 3, della legge 23 luglio 2009,
n. 99, che prevede che, 
  «Per consentire la chiusura delle procedure di liquidazione  coatta
amministrativa dei consorzi agrari  entro  il  termine  previsto  dal
comma 1 dell'art. 18 del decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, i
consorzi agrari  entro  il  30  settembre  2009  dovranno  sottoporre
all'autorita' amministrativa che vigila sulla liquidazione  gli  atti
di cui all'art. 213 del regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  e
successive  modificazioni.  L'omessa  trasmissione  degli  atti   nel
termine indicato o il diniego di autorizzazione al deposito da  parte
dell'autorita' amministrativa comporta la sostituzione dei commissari
liquidatori e di tutti i componenti dei Comitati di sorveglianza»; 
  Tenuto conto che, il primo periodo del comma  3, dispone  che,  per
consentire  la  chiusura  delle  procedure  di  liquidazione   coatta
amministrativa dei consorzi agrari  entro  il  31  dicembre  2009,  i
consorzi  agrari  in  liquidazione   coatta   amministrativa,   senza
autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio d'impresa,  avrebbero
dovuto  sottoporre  entro  il   30   settembre   2009   all'Autorita'
amministrativa che vigila sulla liquidazione gli atti di cui all'art.
213 1.f. (atti finali), prevedendo una relazione causale diretta  tra
l'omessa trasmissione degli atti finali di chiusura  della  procedura
e/o il diniego di autorizzazione al deposito degli  stessi  da  parte
dell'Autorita'  di  vigilanza  e  la  sostituzione   dei   commissari
liquidatori e di tutti i componenti dei Comitati di sorveglianza; 
  Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 1992 del  Ministero  delle
politiche agricole con il quale il Consorzio agrario  provinciale  di
L'Aquila e' stato posto in liquidazione coatta amministrativa; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e  forestali  n.
GAB 277 del 4 giugno 2007 con il quale  il  dott.  Gianni  Leonio  e'
stato  nominato  commissario  liquidatore   del   Consorzio   agrario
provinciale di L'Aquila; 
  Tenuto  conto  che,  il  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.   78,
convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, all'art. 23, commi 14 e
15, prevedeva la sospensione e la proroga di una serie di termini per
le popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici, che hanno
colpito la regione Abruzzo a partire dal mese di aprile 2009; 
  Considerato che, questa Autorita' di vigilanza, ritenendo  che  nel
decreto  legge  citato  fosse  sancito  un  principio   generale   di
slittamento dei tempi a causa degli effetti del terremoto e che  tali
proroghe fossero applicabili - per estensione del principio - anche a
fattispecie non tipicamente contemplate, ha concesso al Consorzio una
deroga temporale rispetto ai termini  previsto  dal  citato  art.  9,
comma 3, della legge n. 99/2009; 
  Vista la nota n. 119433 del 27 ottobre 2009, con  la  quale  questo
Ufficio ha informato il commissario liquidatore circa gli adempimenti
previsti dall'art. 9, comma 3, della legge  n.  99/2009,  comunicando
che avrebbe concesso una deroga temporale al Consorzio di L'Aquila in
ragione del sisma del 6 aprile 2009 ma  al  contempo,  invitandolo  a
voler   verificare   la   sussistenza   dei   presupposti   per    la
predisposizione degli atti finali della procedura; 
  Preso  atto  che,  nella  relazione  sullo  stato  della  procedura
pervenuta a questa Direzione generale in data 19  febbraio  2010,  il
commissario ha rappresentato di non essere in condizione di  chiudere
la procedura a causa del contenzioso giudiziario in atto; 
  Considerata,  dunque,  la  ricorrenza,  per  il  Consorzio  agrario
provinciale di L'Aquila, dei presupposti di cui al comma 3, dell'art.
9 della citata legge n. 99/2009,  in  quanto  trattasi  di  consorzio
agrario in liquidazione coatta  amministrativa  senza  autorizzazione
alla continuazione dell' esercizio d' impresa; 
  Considerato che, la permanenza nell'incarico non ha  consentito  al
dott.  Gianni  Leonio  di  sottoporre  all'Autorita'   di   vigilanza
soluzioni atte alla definizione della procedura; 
  Considerate le motivazioni di cui alla sentenza  n.  55/2009  della
Corte  Costituzionale,  in  virtu'  delle  quali   all'Autorita'   di
vigilanza  incombe  l'onere  di  valutazione   dell'opportunita'   di
assumere il provvedimento di sostituzione del commissario liquidatore
in carica alla luce dello stato di avanzamento della procedura; 
  Tenuto  conto  che  alla  procedura  di  liquidazione,  interamente
alienato il patrimonio consortile, restava unicamente la  definizione
del contenzioso giudiziario in atto nonche' la predisposizione  degli
atti finali  ai  sensi  dell'art.  213  l.f.  e  che  il  commissario
liquidatore in carica non e' stato in grado di svolgere tale  residua
e limitata attivita' anche attraverso la ricerca -  ad  esempio -  di
soluzioni transattive tali da superare il contenzioso giudiziario  in
atto; 
  Ritenuto che, pertanto, la sostituzione del commissario liquidatore
si pone  come  atto  vincolato  dalla  legge,  che  fa  dipendere  la
sostituzione stessa dal mero fatto oggettivo del mancato  adempimento
di cui sopra senza margine di potere discrezionale dell'Autorita'  di
vigilanza e che, comunque, la mancata presentazione degli atti finali
non puo' non essere  considerato  come  fatto  non  positivo  per  la
gestione del Consorzio; 
  Considerata la necessita' di assicurare al Consorzio  in  questione
la piu' proficua gestione della fase  finale  della  liquidazione  al
fine di accelerare la procedura e finalizzarla allo svolgimento degli
adempimenti volti alla chiusura della procedura; 
  Considerato che, in data 12 marzo 2010, con nota n. 8895, e'  stata
data comunicazione all'interessato dell'avvio  del  procedimento  per
l'applicazione dell'art. 9, comma 3, della legge n. 99/2009, ai sensi
dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Tenuto conto che, nessun riscontro e' stato fornito alla  succitata
comunicazione nonostante l'invito a formulare le proprie osservazioni
al riguardo; 
  Ritenuto  che,  la  nomina  di  un  commissario   liquidatore,   in
sostituzione   dell'organo   commissariale   in   carica,    discende
direttamente dalla legge, che affida alle amministrazioni  competenti
discrezionalita' piena anche  al  fine  di  operare  in  un  rapporto
istituzionale di piena fiducia tecnica; 
  Considerata la  qualificazione  professionale  dell'avv.  Salvatore
Tarantini; 
  Ritenuta la sussistenza in capo all'avv. Salvatore Tarantini  delle
professionalita'   tecniche   ed   amministrative   necessarie   allo
svolgimento dell'incarico commissariale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'avv. Salvatore Tarantini  nato  a  Taranto  il  23  giugno  1958,
residente in Pescara,  via  Venezia  n.  4  e'  nominato  commissario
liquidatore del Consorzio agrario provinciale di L'Aquila,  ai  sensi
dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,
in sostituzione del commissario in carica, dott.  Gianni  Leonio,  il
quale contemporaneamente cessa dall'incarico.