IL DIRETTORE GENERALE 
                   della vigilanza per la qualita' 
                     e la tutela del consumatore 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; 
  Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n.  510/2006
che stabilisce che le denominazioni  che  alla  data  di  entrata  in
vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del  regolamento
(CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato  del  regolamento
(CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte  nel  «registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette»; 
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli; 
  Visto il regolamento (CE) n. 2107/99 del 4  ottobre  1999,  con  il
quale l'Unione europea  ha  provveduto  alla  registrazione,  fra  le
altre, della denominazione di origine protetta «Lametia»; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto  il  decreto  24  aprile  2007,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 2007, con il
quale l'organismo «Agroqualita' SpA» con sede in Roma, piazza Marconi
n.  25,  e'  stato  autorizzato  ad  effettuare  i  controlli   sulla
denominazione di origine protetta «Lametia»; 
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dal 24 aprile 2007,  data  di  emanazione  del  decreto  di
autorizzazione in precedenza citato; 
  Considerato che la Coop.va Agricola Laconia a  r.l.  pur  essendone
richiesto, non  ha  ancora  provveduto  a  segnalare  l'organismo  di
controllo da autorizzare per il  triennio  successivo  alla  data  di
scadenza dell'autorizzazione sopra citata; 
  Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema  di
controllo concernente la denominazione di origine protetta  «Lametia»
anche  nella  fase  intercorrente  tra  la  scadenza  della  predetta
autorizzazione e il  rinnovo  della  stessa  oppure  l'autorizzazione
all'eventuale nuovo organismo di controllo; 
  Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire  il  termine
di proroga dell'autorizzazione, alle  medesime  condizioni  stabilite
nella autorizzazione  concessa  con  decreto  24  aprile  2007,  fino
all'emanazione   del   decreto   di    rinnovo    dell'autorizzazione
all'organismo  denominato  «Agroqualita'  SpA»  oppure  all'eventuale
nuovo organismo di controllo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato  «Agroqualita'
SpA» con decreto 24 aprile 2007,  ad  effettuare  i  controlli  sulla
denominazione  di  origine  protetta  «Lametia»,  registrata  con  il
regolamento della Commissione (CE) n. 2107/99 del 4 ottobre  1999  e'
prorogata   fino    all'emanazione    del    decreto    di    rinnovo
dell'autorizzazione   all'organismo   stesso   oppure   all'eventuale
autorizzazione di altra struttura di controllo.