IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee ed, in particolare, l'articolo 13;
Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;
Visto i regolamenti (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno
2007, e n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, e
successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 gennaio 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non
ha reso il parere di competenza nel previsto termine;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 aprile 2010;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e dello sviluppo economico;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai:
a) prodotti immessi sul mercato come concimi CE, definiti dal
regolamento (CE) n. 2003/2003;
b) concimi nazionali, ammendanti, correttivi e prodotti correlati
immessi sul mercato di seguito definiti, descritti e classificati
negli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 13.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE)
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'articolo 13, della legge 7 luglio 2009, n. 88,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161,
S.O., cosi' recita:
«Art. 13. (Delega al Governo per il riordino e la
revisione della disciplina in materia di fertilizzanti). -
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge e con le
modalita' di cui all'articolo 1, un decreto legislativo di
riordino e revisione della disciplina in materia di
fertilizzanti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) adeguamento e ammodernamento delle definizioni di
«concime» e delle sue molteplici specificazioni, di
«fabbricante» e di «immissione sul mercato», ai sensi dell'
articolo 2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003;
b) utilizzo della forma delle indicazioni
obbligatorie come stabilita dall'articolo 6 del citato
regolamento (CE) n. 2003/2003 per i concimi immessi sul
mercato con l'indicazione «concimi CE»;
c) individuazione delle misure ufficiali di controllo
per valutare la conformita' dei concimi, ai sensi
dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
2003/2003;
d) revisione delle sanzioni da irrogare in base ai
principi di effettivita', proporzionalita' e dissuasivita',
ai sensi dell' articolo 36 del regolamento (CE) n.
2003/2003.
2. Dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1 e' abrogato il decreto
legislativo 29 aprile 2006, n. 217.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a
carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni
interessate svolgono le attivita' previste dal presente
articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.».
- Il regolamento (CE) n. 2003/2003 e' pubblicato
nella G.U.C.E. 21 novembre 2003 n. L 304.
- Il regolamento (CE) n. 834/2007 e' pubblicato nella
G.U.C.E. 20 luglio 2007, n. L 189.
- Il regolamento (CE) n. 889/2008 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 20 luglio 2007, n. L 189.
Note all'art. 1:
- Per il regolamento (CE) n. 2003/2003, si veda nelle
note alle premesse.