IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, art. 1, commi 2 e 3, recante l'istituzione del Ministero della salute; Visti gli articoli 60 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»; Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1976, concernente «Impiego di tabulati per macchine elettrocontabili in alternativa al registro di entrata e uscita di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro preparazioni» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 1976, n. 185; Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1985, concernente «Modificazioni al decreto ministeriale 1° luglio 1976 relativo all'impiego di tabulati per macchine elettrocontabili in alternativa al registro di entrata e uscita di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro preparazioni» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 aprile 1985, n. 81; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto Ministero dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004 recante «Modalita' di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2004, n. 27; Vista la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 36/E del 6 dicembre 2006: decreto ministeriale 23 gennaio 2004 - Modalita' di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto; Vista la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 14/E del 21 gennaio 2008: conservazione elettronica; Visto l'art. 16 della legge 23 gennaio 2009, n. 2, recante «Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2009, di nomina a Ministro della salute del prof. Ferruccio Fazio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 16 dicembre 2009; Decreta: Art. 1 1. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», ai fini del presente decreto viene di seguito denominato Testo unico. 2. La registrazione delle movimentazioni delle sostanze stupefacenti e psicotrope, dei medicinali e delle relative composizioni di cui alle tabelle allegate al Testo unico puo' essere effettuata, in alternativa al registro cartaceo, utilizzando un registro informatico delle sostanze, dei medicinali e delle composizioni, tenendo conto di quanto di seguito specificato: a) il registro informatico e' unico ed e' realizzato con modalita' tecniche idonee a visualizzare e a stampare le registrazioni separatamente per singola sostanza, medicinale o composizione; b) ogni movimento e' registrato a sistema informatico contestualmente alla effettiva movimentazione della sostanza, medicinale o composizione; c) ogni movimento viene memorizzato a sistema informatico utilizzando due numeratori: 1) numeratore cronologico assoluto di progressione numerica dei movimenti nell'anno di calendario; 2) numeratore cronologico della sostanza, medicinale o composizione, di progressione numerica dei movimenti nell'anno di calendario relativi a quella sostanza, medicinale o composizione; d) in ogni caso sono specificate l'origine, la destinazione e la giacenza della sostanza, medicinale o composizione; e) e' riportato il riferimento all'opportuno documento che giustifica l'entrata o l'uscita della sostanza, del medicinale o della composizione, che deve essere consultabile anche separatamente dal sistema informatico; f) il registro informatico delle sostanze, dei medicinali e delle composizioni prevede la registrazione «di chiusura annuale», nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 62 del Testo unico, secondo lo schema grafico e del contenuto di informazioni di cui all'allegato 1 del presente decreto (chiusura annuale), il registro informatico prevede inoltre una registrazione «di periodo», da effettuarsi con frequenza almeno mensile, secondo lo schema grafico di cui all'allegato 2 (registrazione di periodo) del presente decreto; g) la registrazione di periodo e la registrazione di chiusura annuale delle sostanze, dei medicinali e delle composizioni sono stampate e archiviate fisicamente, oppure, in alternativa alla stampa, conservate su supporti informatici in conformita' alle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71 di tale decreto; h) fatto salvo il ricorso alle modalita' di conservazione sostitutiva di cui alla lettera g), il responsabile della tenuta del registro indica, per le rispettive registrazioni di periodo e di chiusura annuale, il numero di pagine stampate apponendo la propria firma e la data sull'ultima pagina; i) i dati contenuti nel sistema informatico e le relative stampe o conservazioni sostitutive di periodo e di chiusura annuale sono conservati in conformita' a quanto previsto dal Testo unico; j) l'obbligo di vidimazione, di cui all'art. 60, comma 1 del Testo unico, e' sostituito per il registro informatico delle sostanze, dei medicinali e delle composizioni, dalla comunicazione di cui al successivo art. 2, comma 1, lettera b).