IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto l'art. 88, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, cosi' come sostituito dall'art. 79, comma 1-septies, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, con il quale si dispone che, al fine di realizzare gli obiettivi di economicita' nell'utilizzazione delle risorse e di verifica della qualita' dell'assistenza erogata, secondo criteri di appropriatezza, le regioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico annuo di almeno il 10% delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione, in conformita' a specifici protocolli di valutazione. L'individuazione delle cartelle e delle schede deve essere effettuata secondo criteri di campionamento, rigorosamente casuali; tali controlli sono estesi alla totalita' delle cartelle cliniche per le prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza individuate dalle regioni tenuto conto di parametri definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto, altresi', il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 18 dicembre 2008, recante «Aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera e per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere»; Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni il 6 giugno 2002 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle linee guida per la codifica delle informazioni cliniche presenti nella scheda di dimissione ospedaliera; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza» e successive modificazioni, che con l'allegato 2C individua 43 DRG ad elevato rischio di inappropriatezza se erogati in modalita' ordinaria e stabilisce che le regioni definiscano le soglie di accettabilita' per ciascuno dei DRG; Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 ottobre 2000, n. 380, «Regolamento recante norme concernenti l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati»; Viste le Linee di guida del Ministero della sanita' n. 1/95, elaborate in applicazione del decreto ministeriale 14 dicembre 1994 relativo alle «Tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera» ed, in particolare, il paragrafo 6 relativo ai controlli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2009, n. 122, concernente «attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali prof. Ferruccio Fazio, a norma dell'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»; Ritenuto necessario provvedere alla definizione dei parametri di riferimento per l'individuazione, da parte delle Regioni, delle prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza; Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 29 ottobre 2009, Rep. Atti n. 176/CSR; Decreta: Art. 1 1. In attuazione dell'art. 79, comma 1-septies, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il presente decreto definisce i parametri mediante i quali le Regioni individuano le prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza per le quali effettuare i controlli sulla totalita' delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione ospedaliera. 2. Nei controlli di qualita' e appropriatezza rientrano anche i controlli di congruita' tra le cartelle cliniche e le corrispondenti schede di dimissione ospedaliera. Tutte le tipologie di controllo devono essere effettuate secondo specifici protocolli di valutazione. 3. In fase di prima applicazione, limitatamente agli anni 2009 e 2010, i controlli di cui al comma 1 possono essere inclusi nella quota del 10% dei controlli di cui al comma 2, dell'art. 88, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni.