IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni
urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dall'art.  1,
comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto l'art. 88, comma 2, della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,
cosi' come sostituito  dall'art.  79,  comma  1-septies,  del  citato
decreto-legge n. 112 del 2008 convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 133 del 2008, con il quale si dispone che, 
    al   fine   di   realizzare   gli   obiettivi   di   economicita'
nell'utilizzazione  delle  risorse  e  di  verifica  della   qualita'
dell'assistenza  erogata,  secondo  criteri  di  appropriatezza,   le
regioni assicurano, per  ciascun  soggetto  erogatore,  un  controllo
analitico annuo di almeno il 10%  delle  cartelle  cliniche  e  delle
corrispondenti schede  di  dimissione,  in  conformita'  a  specifici
protocolli di valutazione. L'individuazione delle  cartelle  e  delle
schede deve  essere  effettuata  secondo  criteri  di  campionamento,
rigorosamente casuali; 
    tali controlli sono estesi alla totalita' delle cartelle cliniche
per le prestazioni ad alto rischio  di  inappropriatezza  individuate
dalle regioni tenuto conto di  parametri  definiti  con  decreto  del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa
con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto, altresi', il decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali 18 dicembre 2008, recante «Aggiornamento  dei
sistemi  di  classificazione   adottati   per   la   codifica   delle
informazioni  cliniche   contenute   nella   scheda   di   dimissione
ospedaliera e per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere»; 
  Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni il 6  giugno
2002 tra il Ministro della salute, le regioni e le province  autonome
di Trento e di Bolzano  sulle  linee  guida  per  la  codifica  delle
informazioni   cliniche   presenti   nella   scheda   di   dimissione
ospedaliera; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  29
novembre  2001  recante  «Definizione  dei  livelli   essenziali   di
assistenza»  e  successive  modificazioni,  che  con  l'allegato   2C
individua 43 DRG ad elevato rischio di inappropriatezza se erogati in
modalita' ordinaria e stabilisce che le regioni definiscano le soglie
di accettabilita' per ciascuno dei DRG; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita'  27  ottobre  2000,  n.
380, «Regolamento recante  norme  concernenti  l'aggiornamento  della
disciplina del flusso  informativo  sui  dimessi  dagli  istituti  di
ricovero pubblici e privati»; 
  Viste le Linee di  guida  del  Ministero  della  sanita'  n.  1/95,
elaborate in applicazione del decreto ministeriale 14  dicembre  1994
relativo alle «Tariffe delle prestazioni di  assistenza  ospedaliera»
ed, in particolare, il paragrafo 6 relativo ai controlli; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  21  maggio  2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  28  maggio  2009,  n.  122,
concernente  «attribuzione   del   titolo   di   Vice   Ministro   al
Sottosegretario di Stato presso il Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali prof. Ferruccio Fazio,  a  norma  dell'art.
10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»; 
  Ritenuto necessario provvedere alla definizione  dei  parametri  di
riferimento per  l'individuazione,  da  parte  delle  Regioni,  delle
prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza; 
  Acquisito il parere favorevole della Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano nella seduta del 29 ottobre 2009, Rep. Atti n. 176/CSR; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In attuazione dell'art. 79, comma 1-septies,  del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n.  133,  il  presente  decreto  definisce  i  parametri
mediante i quali  le  Regioni  individuano  le  prestazioni  ad  alto
rischio di inappropriatezza per le quali effettuare i controlli sulla
totalita' delle cartelle cliniche e delle  corrispondenti  schede  di
dimissione ospedaliera. 
  2. Nei controlli di qualita' e  appropriatezza  rientrano  anche  i
controlli di congruita' tra le cartelle cliniche e le  corrispondenti
schede di dimissione ospedaliera. Tutte  le  tipologie  di  controllo
devono essere effettuate secondo specifici protocolli di valutazione. 
  3. In fase di prima applicazione, limitatamente agli  anni  2009  e
2010, i controlli di cui al comma  1  possono  essere  inclusi  nella
quota del 10% dei controlli di cui al comma 2,  dell'art.  88,  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni.