Premesse. 
    L'obiettivo  delle  seguenti  raccomandazioni   e'   di   fornire
indicazioni  per  assicurare  ai  pazienti  appropriate  e   adeguate
prestazioni connesse all'uso della tecnologia  TC  volumetrica  «Cone
beam», in attuazione delle previsioni del comma 1  dell'art.  6,  del
decreto legislativo n. 187/2000, al fine di evitare  la  possibilita'
di esecuzione di esami inappropriati o non ottimizzati. 
Descrizione della tecnologia. 
    La TC volumetrica «cone beam» e' una particolare  apparecchiatura
Tomografica Computerizzata caratterizzata dall'acquisizione di  tutto
il volume da indagare in un'unica rotazione  del  complesso  sorgente
radiogena-rivelatore,  grazie  a  un  rivelatore  ad  ampio  sviluppo
bidimensionale,  che   in   passato   era   costituito   da   un   IB
(intensificatore di brillanza) sostituito in seguito, in quasi  tutte
le apparecchiature, da un rivelatore allo stato solido. 
    Il rivelatore puo' avere una superficie rotonda o rettangolare di
varie  dimensioni;  sono  ora  in  uso  apparecchi   con   campi   di
acquisizione che variano da un diametro massimo di circa 30 cm fino a
pochi cm quadrati di superficie. 
    Questo tipo di apparecchiatura e' stata all'origine sviluppata in
ambito radio-terapico, ma ha avuto una concreta applicazione  clinica
e  una  recente  rapida  diffusione  nel  campo   della   diagnostica
odonto-maxillo-facciale. Altre applicazioni sono state sviluppate  su
sistemi  radiologici  con  «arco  a  C»  in   ambito   ortopedico   o
angiografico-interventistico. 
    Attualmente  le  TC  volumetriche  «cone  beam»  hanno  la   loro
principale applicazione e diffusione  come  apparecchiature  dedicate
allo studio delle strutture odonto-maxillo-facciali. 
Qualita' radiologica e rischi di esposizione. 
    La tecnica  TC  volumetrica  «cone  beam»,  grazie  alla  maggior
capacita' di risoluzione  dei  rivelatori  utilizzati  e  all'elevato
contrasto intrinseco delle  strutture  ossee,  consente  di  ottenere
immagini di buona qualita' di tali strutture  con  dosi  al  paziente
inferiori  a  quelle  somministrate  abitualmente,  con  i  parametri
convenzionali, da  apparecchiature  TC  tradizionali  (a  parita'  di
volume irradiato da 5 a 20 volte inferiore). Correttamente, pertanto,
la  tecnica  TC  volumetrica   «cone   beam»   non   risulta   basata
sull'utilizzo di apparecchiature a bassa dose, ma  sfrutta  piuttosto
metodologie a bassa dose ovviamente limitate, in relazione  al  basso
contrasto naturale, nell'effettuazione di misure  della  densita'  in
modo accurato e nella loro possibilita' di utilizzazione nello studio
delle parti molli. 
    La dose efficace  assorbita  dai  pazienti  sottoposti  ad  esame
odontoiatrico  mediante  TC  volumetrica  «cone  beam»  (esame  CBCT)
risulta essere significativamente superiore a  quella  assorbita  nel
caso di esami con ortopantomografo o esami cefalometrici. Si  veda  a
tale proposito la tabella seguente (Tab. 1) in cui sono presentati  i
valori di dose efficace tipici per le procedure radiografiche dentali
riportati dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA). 
 
                                                               Tab. 1 
      
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
    Da  quanto  sopra  esposto,  risulta  evidente  come,   al   fine
dell'utilizzo della tecnica «cone beam»  per  le  diverse  situazione
cliniche, sia  richiesta  un'attenta  analisi  dei  suoi  vantaggi  e
limitazioni, non potendo in nessuno caso essere minimizzati i  rischi
di esposizione alle radiazioni ionizzanti prodotti da  tali  sistemi,
prendendo erroneamente a presupposto che la dose  da  essi  impartita
possa essere considerata trascurabile. Nei principi che  stanno  alla
base della radioprotezione, infatti,  nessuna  dose  e'  di  per  se'
trascurabile, in quanto  per  ogni  esposizione  sussiste  sempre  il
rischio di possibili lesioni per  effetti  di  tipo  stocastico,  che
sebbene in termini  di  probabilita'  di  insorgenza  presentano  una
relazione diretta con la dose, rispetto alla gravita'  degli  effetti
risultano indipendenti dalla stessa, potendosi manifestare dopo tempi
molto lunghi, come  avviene  per  gli  effetti  ereditari  o  per  lo
sviluppo di neoplasie. 
    L'accettabilita'  dei  rischi  puo'   essere   considerata   tale
unicamente in relazione al rapporto rischio/beneficio  valutato,  per
cui, tenuto conto anche dell'ampia variabilita' della  dose  efficace
impartita dalle diverse tecniche utilizzate, diventa fondamentale una
scelta ottimizzata della tecnica impiegata. 
    La TC volumetrica «cone beam» deve essere  effettuata  nel  pieno
rispetto dei requisiti  di  giustificazione  e  deve  essere  gestita
solamente da personale  qualificato,  opportunamente  formato  e  con
adeguata  esperienza,  come  richiesto  dall'art.   7   del   decreto
legislativo  n.  187/2000,  anche  ai   fini   della   ottimizzazione
dell'esame. 
Indicazioni operative procedurali. 
    L'utilizzo delle apparecchiature TC volumetriche «cone  beam»  e'
di norma prerogativa dell'attivita' specialistica radiologica. 
    Le  specifiche  competenze  del  medico  specialista   radiologo,
coadiuvato dal tecnico sanitario di radiologia  medica,  garantiscono
infatti: 
      la   corretta   esecuzione   dell'indagine   (precisione    nel
posizionamento, scelta dei migliori parametri  di  esposizione  e  di
volume  indagato)  con  garanzia  di  applicazione  delle  norme   di
radioprotezione e di rispetto dei principi di  giustificazione  e  di
ottimizzazione; 
      l'utilizzazione   di   conoscenze   diagnostiche   radiologiche
specifiche nella elaborazione e nella  strutturazione  di  un  report
professionale; 
      una diagnosi strutturata e completa. 
    Nel caso di utilizzo delle apparecchiature TC volumetriche  «cone
beam» in attivita' radiodiagnostiche complementari per lo svolgimento
di  specifici  interventi  di  carattere  strumentale  propri   della
disciplina specialistica del medico o dell'odontoiatra,  non  possono
essere effettuati esami per  conto  di  altri  sanitari,  pubblici  o
privati, ne' essere redatti  o  rilasciati  referti  radiologici,  in
quanto  l'utilizzo  di  apparecchiature  radiodiagnostiche   in   via
complementare  risulta  essere  ammesso   limitatamente   alle   sole
condizioni prescritte dal decreto legislativo n. 187/2000. 
    In via generale, pertanto, sono  esclusi  dalla  possibilita'  di
esecuzione in via complementare tutti  gli  accertamenti  diagnostici
svincolati da esigenze funzionali di ausilio per specifici interventi
di carattere strumentale propri della disciplina specialistica; l'uso
di tecnologie di supporti utilizzanti radiazioni  ionizzanti  risulta
essere ammesso esclusivamente  a  condizione  che  siano  soddisfatte
tutte le previsioni fissate alla lettera b) dell'art. 2  del  decreto
legislativo n. 187/2000. 
    Risultano ammesse, in attivita' radiodiagnostiche  complementari,
solo le pratiche che per la loro caratteristica di  poter  costituire
un valido ausilio diretto e immediato per lo specialista,  presentino
i  requisiti  funzionali  e  temporali  di  risultare  «contestuali»,
«integrate»  ed  «indilazionabili»  rispetto  allo   svolgimento   di
specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina
specialistica. 
    Si  deve  intendere  a  tal  fine,  secondo  l'uso  comune,   per
«contestuale» tutto quello che avviene nell'ambito della  prestazione
specialistica  stessa  e  ad  essa  direttamente   rapportabile.   La
«contestualita'»   rispetto    all'espletamento    della    procedura
specialistica interessa pertanto sia l'ambito  temporale  in  cui  si
sviluppa  la  prestazione  strumentale,   sia   l'ambito   funzionale
direttamente riconducibile al soddisfacimento delle  finalita'  della
stessa prestazione. 
    Per risultare «integrato» l'uso della pratica complementare  deve
essere connotato  dalla  condizione  di  costituire  un  elemento  di
ausilio della prestazione stessa, in quanto  in  grado  di  apportare
elementi di necessario  miglioramento  o  arricchimento  conoscitivo,
utili a completare e/o  a  migliorare  lo  svolgimento  dello  stesso
intervento specialistico di carattere strumentale. 
    Sotto  il  profilo  temporale  la  pratica   complementare   deve
risultare non dilazionabile in tempi successivi rispetto all'esigenza
di costituire un ausilio diretto ed immediato al medico specialista o
all'odontoiatra per  l'espletamento  della  procedura  specialistica,
dovendo come prescritto dalla normativa risultare sotto tale  profilo
«indilazionabile» rispetto all'espletamento della  procedura  stessa,
per risultare utile. 
    L'utilizzo delle apparecchiature TC volumetriche «cone beam» deve
prevedere: 
      piena giustificazione dell'esame. 
    Tutti gli esami effettuati in attivita'  di  radiodiagnostica  di
ausilio al medico  specialista  o  all'odontoiatra  devono  risultare
giustificati singolarmente, e pertanto devono risultare correttamente
valutati i potenziali benefici  al  paziente  rispetto  ai  possibili
rischi; a seguito di tale valutazione  i  vantaggi  devono  risultare
superiori  ai  rischi,  tenendo  anche  conto   del   possibile   uso
alternativo di tecniche che comportino una minore o nulla esposizione
a radiazioni ionizzanti. 
      obbligo  di  preventiva  acquisizione  del  consenso  informato
scritto. 
    In tale documento devono essere in modo facilmente  comprensibile
e  chiaro  portati  a  conoscenza  del  paziente  i  rischi  connessi
all'esposizione a fronte  dei  benefici  attesi;  il  documento  deve
altresi'   contenere   una   relazione    clinica    a    motivazione
dell'effettuazione dell'esame e le altre informazioni riguardanti  la
giustificazione della pratica e l'indicazione della dose  che  verra'
somministrata. Una copia del  consenso  informato,  sottoscritta  dal
paziente,  dovra'  essere  consegnata,   controfirmata   dal   medico
specialista o dall'odontoiatra, allo  stesso  paziente,  quale  utile
promemoria in relazione ad altri possibili accertamenti  radiologici;
l'originale dovra' essere conservato agli atti dal medico specialista
o dall'odontoiatra. 
      deve essere assicurata adeguata archiviazione  e  conservazione
cartacea e/o informatica del consenso informato  per  un  periodo  di
almeno 5 anni; 
      devono essere assicurate l'archiviazione e la conservazione per
un adeguato periodo, non inferiore a 5  anni  di  tutte  le  immagini
realizzate con l'apparecchiatura (anche se di prova o per i controlli
di funzionalita', di qualita' ecc.); 
      devono essere assicurate la registrazione  e  archiviazione  su
apposito registro, anche su supporto informatico, di tutti gli  esami
eseguiti, al fine di consentire le valutazioni delle  esposizioni  ai
sensi dell'art. 12 del decreto legislativo  n.  187/2000,  nonche'  i
relativi controlli da parte degli  organi  di  vigilanza.  Il  numero
totale delle esposizioni registrate dovra' corrispondere  alla  somma
delle esposizioni risultante dal contatore dell'apparecchiatura; 
      deve essere effettuata la consegna al paziente dell'iconografia
completa  dell'esame  (anche  in  formato  digitale)  necessaria  per
eventuale comparazione con esami precedenti o successivi,  oltre  che
per valutazioni da parte di altri  specialisti,  nonche'  per  motivi
medico-legali; 
      l'effettuazione  dell'esame  per  l'attivita'  radiodiagnostica
complementare dovra' essere  assicurata  direttamente  da  parte  del
medico specialista  o  dall'odontoiatra,  opportunamente  formato  ed
esperto,  o  anche,   per   gli   aspetti   pratici   di   esecuzione
dell'indagine,  avvalendosi  del  tecnico  sanitario  di   radiologia
medica; 
      deve  essere  assicurata  la  verifica  periodica  della   dose
somministrata e della  qualita'  delle  immagini,  avvalendosi  della
collaborazione  di  un  esperto  di  fisica  medica  nell'ambito  del
programma di garanzia della qualita'; 
      deve    essere    effettuata    una    specifica     formazione
nell'utilizzazione della  tecnologia  nell'ambito  dell'aggiornamento
quinquennale di cui all'art. 7, comma 8, del decreto  legislativo  n.
187/2000. 
    L'impiego sempre piu' frequente di apparecchiature  radiologiche,
anche da parte di medici non specialisti in radiologia, in attuazione
delle previsioni dell'art. 8 del  decreto  legislativo  n.  187/2000,
richiede  da  parte  degli  organi  territorialmente  competenti  del
Servizio Sanitario Nazionale un'attenta e  regolare  vigilanza  sulle
sorgenti di radiazioni ionizzanti connesse  ad  esposizioni  mediche,
con verifica puntuale  in  particolare  sulla  adozione  di  adeguati
programmi di garanzia della qualita', sulla corretta informazione  al
paziente, sulla verifica periodica della  dose  somministrata,  sulla
avvenuta registrazione  e  conservazione  dei  dati,  quale  efficace
deterrente preventivo per assicurare un uso  sempre  giustificato  ed
ottimizzato e  per  scoraggiare,  attraverso  le  previste  sanzioni,
esecuzioni non giustificate  e  inappropriate  di  esami  radiologici
sanitari, che sono in grado di provocare indebiti rischi alle persone
e  alla   collettivita',   oltre   che   rappresentare   uno   spreco
inaccettabile di risorse.