IL DIRETTORE PER I GIOCHI 
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
 
  Visto il decreto direttoriale n. 2006/7902/GIOCHI/UD del  21  marzo
2006, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  relativo  alle
misure per  la  regolamentazione  della  raccolta  a  distanza  delle
scommesse del bingo e delle lotterie; 
  Visti gli articoli 4, 5 ,6 del citato decreto che  disciplinano  il
conto di gioco ed il suo utilizzo e, in particolare, l'art. 5,  comma
3, che prevede che il titolare di sistema e' tenuto a  controllare  i
conti di gioco ed a effettuare verifiche costanti circa  il  corretto
utilizzo degli stessi, segnalando immediatamente ad  AAMS  violazioni
delle norme vigenti; 
  Visto l'art. 9, comma 3,  del  decreto  in  questione  che  prevede
che «Su richiesta di AAMS e con le modalita'  da  essa  definite,  il
titolare di sistema  fornisce  ad  AAMS  stessa,  per  ciascun  punto
di commercializzazione, i dati relativi all'ubicazione del locale nel
quale sara' esercitata l'attivita' di commercializzazione, gli  altri
elementi necessari  ad  identificare  in  modo  univoco  il  suddetto
locale e gli incaricati  delle  attivita',  nonche'  eventuali  altre
informazioni richieste da AAMS»; 
  Visto l'art. 9, comma 4, del medesimo decreto  che  stabilisce  «il
divieto di raccolta di giocate, di riscossione di poste di gioco e di
liquidazione   di   vincite   e   di   rimborsi   presso   i    punti
di commercializzazione», secondo quanto disposto  dall'art.  4  della
legge 13  dicembre  1989,  n.   401  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto l'art. 12, comma 3, del decreto  in  esame  che  ha  previsto
che «Le concessioni e le  autorizzazioni  alla  raccolta  di  giochi,
rilasciate da AAMS ovvero dai suoi concessionari, sono soggette  alla
sospensione od alla decadenza od alla revoca, da parte di AAMS  o  da
parte del concessionario che ha rilasciato  l'autorizzazione  stessa,
anche su richiesta di AAMS, qualora siano violate le disposizioni  di
cui all'art. 9 del presente decreto»; 
  Vista   la   Convenzione   di   concessione   n.   3224   per    la
commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi,
diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi  sottoscritta
dalla societa' Scommettendo S.r.l. (gia' AN.DO. di Nigro Donato &  C.
s.n.c.), nei locali siti in via  Calabria  n.  30,  Ceglie  Messapica
(BR); 
  Visto l'art. 17, comma 2, lettera c) della  citata  convenzione  il
quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla  decadenza  della
concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito  e
patendo ed alla refusione delle spese «nel caso di  violazioni  delle
norme vigenti  che  disciplinano  la  scommesse  a  quota  fissa  ivi
compreso il mancato rispetto della normativa  vigente  da  parte  dei
soggetti terzi incaricati dal concessionario per  lo  svolgimento  di
servizi connessi alla raccolta delle scommesse telematiche»; 
  Visto che a seguito di attivita' di indagine espletata in  data  29
settembre 2009 da parte della Guardia di Finanza -  Compagnia  pronto
impiego Brindisi, in  data  30  ottobre  2009  da  parte  l'Arma  dei
carabinieri - Compagnia di Nocera, in data 3 novembre 2009  da  parte
della Guardia di finanza - Tenenza di Molfetta, e' stato  riscontrato
un utilizzo non conforme ai vigenti dettami normativi  del  conto  di
gioco a distanza da parte dei punti  di  commercializzazione  facenti
capo a codesto concessionario; 
  Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 6009/2009 con la  quale
e'  stata  confermata  la  disattivazione  del  collegamento  con  il
Totalizzatore nazionale della raccolta a distanza per la  concessione
n. 3224; 
  Vista la nota prot. n. 4852/giochi/Sco del 10/02/2010 con la  quale
sono stati contestati comportamenti irregolari tenuti dalla rete  dei
punti di commercializzazione collegati a codesto concessionario; 
  Vista  la  nota  del  16  febbraio  2010  inviata  dalla   societa'
Scommettendo S.r.l. in replica alle richieste di memorie  esplicative
da parte dell'AAMS, con la quale si  puntualizza  che  «negli  ultimi
mesi, la societa' concessionaria  al  fine  di  operare  quanto  piu'
possibile, con  trasparenza  e  legalita'  ed  evitare  cosi'  che  i
titolari dei punti di  commercializzazione  operino  in  maniera  non
conforme alla legge,  ha  incrementato  l'attivita'  di  controllo  e
vigilanza su tutto il territorio nazionale»; 
  Considerato che le  memorie  presentate  dal  concessionario  fanno
riferimento a generiche enunciazioni non suffragate da un concreto  e
particolareggiato  piano   operativo   di   controllo   e   vigilanza
sull'operato  dei   punti   di   commercializzazione   affiliati   al
concessionario medesimo; 
  Considerato che con la citata nota del 10 febbraio  2010  e'  stato
comunicato, ai sensi e per gli effetti  di  cui  agli  articoli  7  e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed  integrazioni,  l'avvio
del procedimento di decadenza della concessione prevista  dal  citato
art. 17, comma 2, lettera c); 
  Considerato che, essendo venute meno le esigenze cautelari connesse
alla  verifica  delle   fattispecie   oggetto   delle   irregolarita'
contestate, con nota prot. n. 2010/13469/giochi/SCO del 19/04/2010 e'
stato riattivato il collegamento con il Totalizzatore  nazionale  per
la raccolta a distanza; 
  Vista la decisione n. 2841/2010 con la quale il Consiglio di  Stato
ha riconosciuto, tra l'altro, ad AAMS un vincolo  istituzionale  teso
al rispetto delle finalita' di cura concreta degli interessi  e  fini
pubblici, e il potere di perseguire un  interesse  pubblico  primario
consistente nella lotta alle forme illegali di gioco; 
  Ritenuto che le  inadempienze  relative  all'operato  dei  suddetti
punti di commercializzazione si sono verificate in modo  reiterato  e
che,  conseguentemente,  la  mancata   vigilanza   da   parte   della
Scommetttendo s.r.l. assume connotati di particolare gravita'; 
 
                               Dispone 
 
  per i motivi indicati in premessa, la decadenza  della  Convenzione
di concessione n. 3224 per la commercializzazione delle  scommesse  a
quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei  cavalli,  ed
eventi non sportivi, stipulata con la societa'  Scommettendo  S.r.l.,
con sede legale in  via  Verga,  3  -  San  Michele  Salentino  (BR),
operante nel comune di Ceglie Messapica (BR), con immediato  distacco
del collegamento con il Totalizzatore nazionale. 
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso   dinanzi   al
competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60
giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 24 maggio 2010 
 
                                            Il direttore: Tagliaferri