IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222
e 223 del 23 luglio 2004;
Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23
luglio 2004, n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197, del
23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della
giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi
deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38
del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono
stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli
organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma
dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;
Visto i PP.DG 23 gennaio 2007, 10 maggio 2007, 16 luglio 2007, 5
novembre 2007, 15 febbraio 2008, 16 giugno 2008, 9 dicembre 2008, 12
gennaio 2009 e 16 ottobre 2009, con i quali l'organismo non autonomo
costituito dalla associazione non riconosciuta «Conciliatore
Bancario-finanziario - Associazione per la soluzione delle
controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR», denominato
«Organismo di conciliazione bancaria», con sede legale in Roma, via
delle Botteghe Oscure n. 54, C.F. e P.I. 08934091003, e' stato
iscritto al n. 3 del registro degli organismi deputati a gestire
tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
Vista la nota in data 9 dicembre 2009, prot. m. dg DAG 21 dicembre
2009, n. 158858.E e 18 febbraio 2010 prot. m. dg DAG 23 febbraio 2010
n. 27659.E, con la quale l'avv. Corrado Conti, nato a Citta'
Sant'Angelo (Pescara) il 16 gennaio1933, in qualita' di legale
rappresentane della associazione non riconosciuta «Conciliatore
bancario-finanziario - Associazione per la soluzione delle
controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR», ha chiesto
l'inserimento di due ulteriori conciliatori (in via non esclusiva) e
la cancellazione dell'avv. De Santis Francesco, nato a Solofra
(Avellino) il 21 marzo 1965 (conciliatore in via esclusiva);
Considerato che ai sensi dell'art. 1, lettera e) del decreto
ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore e' la persona
fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del
servizio di conciliazione;
che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera f ) del decreto
ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore deve dichiarate
la disponibilita' a svolgere le funzioni di conciliazione per
l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;
che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23
luglio 2004, n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente e'
tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei
conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del
servizio;
Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma
4, lett. a) e b) del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i
conciliatori:
dott. Cordoni Stefano, nato a Lucca il 21 ottobre 1970;
dott. Vannucci Pierpaolo, nato a Lucca il 29 giugno 1951;
Verificato che, anche a seguito della cancellazione dell'avv. De
Santis Francesco, nato a Solofra (Avellino) 21 marzo 1965
(concilatore in via esclusiva), l'associazione non riconosciuta
«conciliatore bancario-finanziario - Associazione per la soluzione
delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR»,
denominato «Organismo di conciliazione bancaria, continua a detenere
i requisiti numerici minimi per i conciliatori ai sensi dell'art. 4,
comma 3, lett. f) del decreto ministeriale n. 222/2004;
Dispone
la modifica dei PP.DG. PP.DG 23 gennaio 2007, 10 maggio 2007, 16
luglio 2007, 5 novembre 2007, 15 febbraio 2008, 16 giugno 2008, 12
gennaio 2009 e 16 ottobre 2009, d'iscrizione nel registro degli
organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma
dell'art. 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5,
dell'Organismo non autonomo costituito dalla associazione non
ricosciuta «Conciliatore bancario-finanziario - Associazione per la
soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR»,
denominato «Organismo di conciliazione bancaria», con sede legale in
Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, codice fiscale n. e PI
08934091003, limitatamente all'elenco dei conciliatori.
Della data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori
previsto dall'art. 3, comma 4, lettera a) i e b) i del decreto
ministeriale luglio 2004, n. 222 deve intendersi ampliato di due
ulteriori unita' dott. Cordoni Stefano, nato Lucca il 21 ottobre 1970
e dott. Vannucci Pierpaolo, nato a Lucca il 29 giugno 1951.
Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori
previsto dall'art. 3, comma 4, lett. a) i e b) i del decreto
ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 deve intendersi ridotto di una
unita': avv. De Santis Francesco, nato a Solofra (Avellino) il 21
marzo 1965 (conciliatore in via esclusiva).
Resta ferma l'iscrizione al n. 3 del registro degli organismi di
conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del
decreto ministeriale n. 222/2004.
L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente tutte
le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi
comunicati ai fini dell'iscrizione.
Il responsabile del registro si riserva di verificare il
mantenimento dei requisiti, nonche' l'attuazione degli impegni
assunti.
Roma, 11 maggio 2010
Il direttore generale: Saragnano