IL DIRETTORE GENERALE 
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie 
 
  Vista la domanda con la quale la sig.ra Rodriguez Jimenez Tania  ha
chiesto il riconoscimento del  titolo  di  licenciado  en  enfermeria
conseguito  in  Peru',  ai  fini  dell'esercizio  in   Italia   della
professione di infermiere; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante  testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, e successive  modificazioni
e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, come modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  18
ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalita', le condizioni e  i
limiti temporali per l'autorizzazione  all'esercizio  in  Italia,  da
parte  dei  cittadini  non  comunitari,  delle  professioni   ed   il
riconoscimento dei relativi titoli; 
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50  del  predetto  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  394  del  1999,  cosi'   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  n.  334  del
2004, che disciplinano il  riconoscimento  dei  titoli  professionali
abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti  in
un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; 
  Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di
un titolo identico a quello per il quale si e' gia' provveduto  nelle
precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni
contenute nel comma  8,  dell'art.  12  del  decreto  legislativo  27
gennaio 1992, n.  115  e  nel  comma  9,  dell'art.  14  del  decreto
legislativo 2 maggio 1994, n. 319; 
  Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/20564 del  19  maggio  2008
con il quale  e'  stato  riconosciuto  il  titolo  di  licenciado  en
enfermeria, ai sensi dell'art. 50, comma 8  del  sopracitato  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  394  del  1999,  cosi'   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  n.  334  del
2004; 
  Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia
ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi  due  anni
dal suo rilascio senza che la sig.ra Rodriguez Jimenez Tania  si  sia
iscritta all'albo professionale; 
  Vista la richiesta di rinnovo della validita' del suddetto  decreto
dirigenziale pervenuta dalla sig.ra Rodriguez Jimenez Tania in data 6
maggio 2010; 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  recante
«Attuazione della direttiva 2005/36  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa  al  riconoscimento  delle
qualifiche  professionali,  cosi'  come  modificata  dalla  direttiva
2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»; 
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il titolo di licenciado en enfermeria conseguito nell'anno 2001,
presso la Universidad tecnologica de los  Andes  di  Abancay  (Peru')
dalla sig.ra Rodriguez Jimenez Tania, nata  ad  Apurimac  (Peru')  il
giorno 20 novembre 1977, e' riconosciuto ai  fini  dell'esercizio  in
Italia della professione di infermiere. 
  2. La sig.ra Rodriguez Jimenez Tania e' autorizzata  ad  esercitare
in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio
professionale territorialmente competente ed  accertamento  da  parte
del collegio stesso della conoscenza della lingua  italiana  e  delle
speciali  disposizioni  che  regolano  l'esercizio  professionale  in
Italia, per il periodo di validita' ed alle condizioni  previste  dal
permesso o carta di soggiorno. 
  3. Il presente decreto, ai sensi dell'art.  50,  comma  8-bis,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394,
qualora il sanitario non si iscriva al relativo  albo  professionale,
perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 
  Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma  6,  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sara' pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 24 maggio 2010 
 
                                      Il direttore generale: Leonardi