IL DIRETTORE GENERALE
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e
disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento
unico OCM);
Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio
2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo
all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in
particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti
il sistema di controllo dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n.
88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante
l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti
l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti;
Vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per
consentire l'attivita' dei Consorzi volontari di tutela e dei
Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentarie
forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 relativo all'individuazione
degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali (trasmesso all'UCB per il successivo
inoltro alla Corte dei conti);
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo
della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate
(VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il
decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21
marzo 2002;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del
piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei
criteri per la verifica della rappresentativita' della filiera
vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29
marzo 2007;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di
piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13
luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2,
del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni
sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in
regioni determinate (VQPRD);
Visto il riconoscimento come denominazione di origine controllata
del vino denominato «Moscato di Trani» nonche' l'approvazione del
relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto dirigenziale prot. n. 9113 del 29 aprile 2009 con
il quale e' stato conferito alla Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura di Bari l'incarico a svolgere le funzioni di
controllo per la DOC «Moscato di Trani», avente un areale di
produzione ricadente nelle provincie di Bari e di Foggia;
Considerata la necessita' di autorizzare in solido le Camere di
Commercio Industria Artigianato Agricoltura sopra citate, in
relazione alle disposizioni di cui alla Legge 29 dicembre 1993, n.
580, e pertanto provvedere ad un adeguamento dell'autorizzazione
precedentemente conferita con decreto dirigenziale sopra citato;
Visto il parere favorevole espresso dal rappresentante della
Regione Puglia nel corso della riunione tenutasi l'11 novembre 2009
circa l'individuazione dei soggetti per singola D.O.;
Vista la nota prot. n. AOO 155/16/04/2010/0007145 inoltrata dalla
competente Regione Puglia, acquisita con prot. n. 9254 del 19 aprile
2010, con la quale e' stato espresso il parere favorevole sul piano
dei controlli e sul prospetto tariffario presentato dall'Organismo di
controllo;
Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari inoltrata dalle Camere di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura di Bari e di Foggia e valutata l'adeguatezza
del piano dei controlli e del prospetto tariffario;
Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione
del provvedimento di autorizzazione nei confronti delle Camere di
Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bari e di Foggia;
Decreta:
Art. 1
1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di
Bari, con sede in Bari, Corso Cavour, 2, e la Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura di Foggia, con sede in Foggia, Via
Dante, 27, sono autorizzate in solido ad effettuare i controlli
previsti dall'art. 118 septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07 per
la DOC «Moscato di Trani» nei confronti di tutti i soggetti presenti
nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di
origine.
2. Le Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di cui
al comma precedente adempiono alle prescrizioni del piano dei
controlli e del prospetto tariffario congiuntamente presentati,
ciascuna a carico dei soggetti presenti nella filiera operanti nel
territorio provinciale di propria competenza, come previsto dalla
Legge 29 dicembre 1993, n. 580, indicata nelle premesse.
3. Le Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di cui
al comma 1 sono solidalmente responsabili nello svolgimento delle
funzioni di controllo, cosi' come previsto dal piano dei controlli e
dal prospetto tariffario ed assicurano senza soluzione di continuita'
le garanzie del sistema di controllo in atto per la DOC di cui sopra.
4. Le Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di cui
al comma 1 riferiscono congiuntamente al Dipartimento
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione
frodi dei prodotti agroalimentari sulle attivita' svolte.