IL DIRETTORE GENERALE 
     per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica 
 
   Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre  1990,
n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il  decreto  legislativo  16
aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298,
e successive modificazioni; il decreto ministeriale  del  30  gennaio
1998, n. 39; il decreto  ministeriale  28  maggio  1992;  il  decreto
ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30  luglio  1999,
n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445; il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165;  il  decreto
interministeriale 4 giugno 2001;  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53;  il
decreto ministeriale  del  9  febbraio  2005,  n.  22;  la  circolare
ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39;  il  decreto-legge  16  maggio
2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente  della
Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale  26  marzo
2009, n. 37; 
  Vista l'istanza dell'8 aprile 2009, presentata ai  sensi  dell'art.
16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento
delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in  Paese
appartenente all'Unione europea dal prof. Marco Martinelli; 
  Vista la documentazione prodotta a corredo  dell'istanza  medesima,
rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17  del  citato
decreto legislativo n. 206, relativa al titolo  di  formazione  sotto
indicato; 
  Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale
prevede che per  l'esercizio  della  professione  i  beneficiari  del
riconoscimento delle qualifiche  professionali  devono  possedere  le
conoscenze linguistiche necessarie; 
  Considerato che l'interessato, ai sensi della C.M. 21  marzo  2005,
n. 39, e' esentato dalla presentazione della certificazione  relativa
alla conoscenza linguistica, in  quanto  ha  compiuto  in  Italia  la
formazione primaria, secondaria, ed universitaria; 
  Rilevato che, ai sensi dell'ad. 3, commi 1 e 2, del citato  decreto
legislativo  n.  206,  il  riconoscimento  e'   richiesto   ai   fini
dell'accesso alla professione corrispondente a quella  per  la  quale
l'interessato e' qualificato nello Stato membro d'origine; 
  Rilevato,  altresi',  che,  ai  sensi  dell'ad.  19   del   decreto
legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in  argomento  e'
subordinata, nel Paese di provenienza al  possesso  di  un  ciclo  di
studi post-secondari di durata di almeno quattro  anni,  nonche',  al
completamento della formazione professionale richiesta,  in  aggiunta
al ciclo di studi post-secondari; 
  Tenuto conto della  valutazione  di  merito  espressa  in  sede  di
conferenza dei servizi nella seduta dei 26 gennaio 2010,  indetta  ai
sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007; 
  Visto il decreto direttoriale datato 16  febbraio  2010  (prot.  n.
1087)  che  subordina  al  superamento  di  misure  compensative,  il
riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento; 
  Vista la nota datata 3 maggio 2010 - prot. n.  7186  con  la  quale
l'Ufficio Scolastico  Regionale  per  il  Lazio  ha  fatto  conoscere
l'esito favorevole della prova attitudinale; 
  Accertato che  sussistono  i  presupposti  per  il  riconoscimento,
atteso  che  il  titolo  posseduto  dall'interessato   comprova   una
formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal  citato
decreto legislativo n. 206; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il seguente titolo di formazione professionale cosi' composto: 
    diploma  di  istruzione  post-secondaria:  Laurea  in   «Chimica»
conseguita il 30 ottobre 2002 presso  l'Universita'  degli  Studi  di
Roma «La Sapienza»; 
    titolo di abilitazione all'insegnamento cosi' composto: 
      «Professional   Graduate   Certificate   in   Education-Science
(Chemistry)»  (P.G.C.E.)/  Post  lauream  con   specializzazione   in
chimica,  per  l'insegnamento  nelle  scuole  secondarie   rilasciato
dall'«University of York, Department of Educational Studies» di  York
(UK) l'8 luglio 2008; 
      «Qualified  teacher  status»  (QTS)  rilasciato   dal   General
Teaching Council for England il 1° agosto 2008; 
      «Induction» n.0741275 rilasciato dal General  Teaching  Council
for England il 15 luglio 2009, posseduto dal cittadino italiano Marco
Martinelli nato a Roma (RM) il 18 dicembre 1974, come integrato dalla
misura  compensativa  di  cui  al  decreto  direttoriale  citato   in
premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo  9
novembre 2007, n. 206, e' titolo  di  abilitazione  all'esercizio  in
Italia della  professione  di  docente  nelle  scuole  di  istruzione
secondaria di primo grado nella classe di abilitazione: 
        59/A - Matematica e scienze  ne  a  scuola  secondaria  di  I
grado. 
  2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6,  del
citato decreto legislativo  n.  206,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 24 maggio 2010 
 
                                         Il direttore generale: Dutto