IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante  «Istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e successive modificazioni, recante «Testo Unico delle leggi  in
materia di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
prevenzione,  cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati   di
tossicodipendenza»; 
  Visto l'art. 1 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica
n.  309  del  1990,  che  definisce   i   compiti   e   le   funzioni
dell'Osservatorio presso la presidenza del Consiglio dei Ministri per
la verifica  dell'andamento  del  fenomeno  delle  Tossicodipendenza,
provvedendo all'acquisizione periodica e sistematica dei dati di  cui
al comma 8, lettere a), b), e c); 
  Visti gli articoli 2 e 3 del citato decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 309 del 1990, con  i  quali,  rispettivamente,  vengono
definite le attribuzioni del Ministero della sanita' e  istituito  il
Servizio Centrale per le dipendenze da alcol e sostanze  stupefacenti
e psicotrope presso il Ministero della sanita' per lo svolgimento dei
compiti di indirizzo e coordinamento in materia e per la  raccolta  e
l'elaborazione dei dati di cui al comma 2, lettere a), b) e c); 
  Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,
convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio  2008,  n.  121,
che trasferisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le risorse
finanziarie e i  compiti  in  materia  di  politiche  antidroga  gia'
attribuiti al Ministero della solidarieta' sociale; 
  Visto l'art.  5  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 13 giugno  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  28
giugno 2008, n. 150, con il quale al Sottosegretario  Senatore  Carlo
Giovanardi sono delegate le  funzioni  relative  alla  promozione  ed
all'indirizzo delle politiche per prevenire, monitorare e contrastare
il  diffondersi  delle  tossicodipendenze  e  della   alcoldipendenze
correlate, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.  309
del 1990 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  20
giugno 2008, recante «Istituzione, presso la Presidenza del consiglio
dei Ministri, della struttura di missione denominata dipartimento per
le Politiche Antidroga» che ha funzione (di cui all'art. 2 punto 2  e
3  di  detto  decreto)  inerenti  alla   raccolta,   elaborazione   e
interpretazione di dati e di informazioni  statistico-epidemiologici,
farmacologico-clinici, psicosociali e di documentazione sul  consumo,
l'abuso, lo  spaccio  ed  il  traffico  di  sostanze  stupefacenti  e
psicotrope, provvede alle esigenze informative  e  di  documentazione
delle amministrazioni pubbliche centrali. Definisce  ad  aggiorna  le
metodologie per la rilevazione e  l'elaborazione  dei  dati  raccolti
oltre a  svolgere  funzioni  di  coordinamento  interministeriale  in
materia di tossicodipendenze; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833,  istitutiva  del  Servizio
Sanitario Nazionale; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e  successive
modifiche e integrazioni, che, all'art. 3-septies, comma 2, definisce
le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e le prestazioni sociali
a rilevanza sanitaria; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112  recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la legge 30 novembre 1998, n. 419, art. 2, comma  1,  lettera
n), che prevede l'emanazione di un atto di indirizzo e  coordinamento
al  fine   di   assicurare   livelli   uniformi   delle   prestazioni
socio-sanitarie di alta integrazione sanitaria; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  14
febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2001,  n.
129, in attuazione dell'art. 2 della legge 30 novembre 1998, n.  419,
che, all'art. 4, prevede che: 
    per favorire l'efficacia  e  l'appropriatezza  delle  prestazioni
socio-sanitarie necessarie a soddisfare le  necessita'  assistenziali
dei  soggetti  destinatari,  l'erogazione  delle  prestazioni  e  dei
servizi  e'  organizzata   di   norma   attraverso   la   valutazione
multidisciplinare del bisogno, la definizione di un piano  di  lavoro
integrato e personalizzato e la valutazione periodica  dei  risultati
ottenuti; 
    la Regione emana indirizzi e protocolli volti ad omogeneizzare  a
livello territoriale i criteri della valutazione multidisciplinare  e
l'articolazione del piano di lavoro  personalizzato  vigilando  sulla
loro  corretta  applicazione  al  fine  di  assicurare  comportamenti
uniformi ed omogenei a livello territoriale; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  29
novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8  febbraio  2002,
n. 33, S.O., di definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza, che
individua l'assistenza rivolta alle persone  dipendenti  da  sostanze
stupefacenti  o  psicotrope  o  da  alcool  tra  le  prestazioni   di
assistenza sanitaria  garantite  dal  servizio  nazionale  in  quanto
ricompresa nel livello di assistenza distrettuale; 
  Visto il decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n.  56  recante
«Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10
della legge 13 maggio 1999, n. 133»; 
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2001)»; 
  Visto il decreto-legge 18 settembre 2001, n.  347,  convertito  con
modificazioni nella legge  16  novembre  2001,  n.  405,  concernente
«Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria», ed in particolare
l'art. 2, che definisce le attribuzioni del Ministro della sanita'; 
  Visto il decreto ministeriale 20 settembre 1997, recante  «Modifica
delle schede di rilevamento dei  dati  relativi  alle  attivita'  dei
servizi pubblici per le tossicodipendenze (SERT)»; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  7  aprile  2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 giugno  2006,  n.  139,  S.O.,
recante «Approvazione del Piano sanitario nazionale 2006-2008»; 
  Visto l'Accordo Quadro, del 22  febbraio  2001,  tra  il  Ministero
della sanita', le Regioni e le  Province  Autonome  di  Trento  e  di
Bolzano per lo sviluppo del Nuovo Sistema Informativo  Sanitario  che
all'art. 6, in attuazione dell'art.  4  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997,  n.  281,  stabilisce  che  le  funzioni  di  indirizzo,
coordinamento e controllo delle fasi di attuazione del Nuovo  Sistema
Informativo   Sanitario    (NSIS),    debbano    essere    esercitate
congiuntamente attraverso un organismo denominato «Cabina di Regia»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 14 giugno 2002,  con
il quale e' stata istituita la Cabina di Regia per  lo  sviluppo  del
Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS); 
  Vista l'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005,  la  quale  dispone
all'art. 3 che: 
    la definizione ed il continuo adeguamento nel tempo dei contenuti
informativi e delle modalita'  di  alimentazione  del  Nuovo  Sistema
Informativo Sanitario (NSIS), come indicato al comma 5, sono affidati
alla Cabina di Regia e vengono recepiti dal  Ministero  della  salute
con  propri  decreti  attuativi,  compresi   i   flussi   informativi
finalizzati alla verifica degli standard qualitativi  e  quantitativi
dei Livelli Essenziali di Assistenza; 
    il conferimento dei dati al Sistema Informativo  Sanitario,  come
indicato al comma 6, e'  ricompreso  tra  gli  adempimenti  cui  sono
tenute le Regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico
dello Stato di cui all'art. 1, comma 164,  della  legge  30  dicembre
2004; 
  Considerato che il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) ha la
finalita' di supportare il monitoraggio  dei  Livelli  Essenziali  di
Assistenza,  attraverso  gli  obiettivi  strategici  approvati  dalla
Cabina di Regia, nella seduta dell'11 settembre 2002; 
  Considerato che fra gli obiettivi  strategici  del  NSIS  approvati
dalla Cabina di Regia, nella seduta del  11  settembre  2002,  figura
l'obiettivo «Sistema di  integrazione  delle  informazioni  sanitarie
individuali», nell'ambito  del  quale  e'  riconducibile  il  sistema
informativo nazionale delle dipendenze; 
  Vista la favorevole approvazione da parte della  Cabina  di  Regia,
nella seduta del  25  ottobre  2006,  dello  studio  di  fattibilita'
«Sistema informativo nazionale dipendenze»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni      e      integrazioni,      concernente      «Codice
dell'Amministrazione Digitale»; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  recante  «Codice   in   materia   di
protezione dei dati personali»; 
  Considerato il disposto dell'Allegato B  «Disciplinare  tecnico  in
materia  di  misure  minime  di  sicurezza»,   del   citato   decreto
legislativo n. 196 del 2003, che elenca le misure minime di sicurezza
da adottare in caso di trattamento dei dati personali; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 12 dicembre 2007, n. 277
concernente «Regolamento di attuazione dell'art. 20,  commi  2  e  3,
dell'art. 181, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30  giugno
2003, n. 196, recante «Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali», volto a disciplinare i trattamenti dei dati  sensibili  e
giudiziari effettuati dal Ministero della Salute; 
  Rilevato, in particolare, che l'allegato C01 del citato decreto del
Ministro della salute n. 277 del 2007 prevede il trattamento di  dati
sensibili per finalita' di  «Programmazione,  gestione,  controllo  e
valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b)»,
senza elementi identificativi diretti; 
  Visto  lo  schema  di  Regolamento  per  il  trattamento  dei  dati
sensibili, redatto ai sensi  degli  articoli  20  e  21  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sottoposto all'Autorita'  Garante
per la Protezione dei dati personali, con parere favorevole emesso in
data 13 aprile 2006, volto a  disciplinare  i  trattamenti  dei  dati
sensibili e giudiziari effettuati dalle Regioni e Province Autonome; 
  Rilevato, in particolare, che la scheda 12 del suddetto  schema  di
Regolamento per  il  trattamento  dei  dati  sensibili  e  giudiziari
effettuati dalle Regioni e Province  Autonome,  prevede  che  i  dati
provenienti dalle aziende  sanitarie  siano  privati  degli  elementi
identificativi diretti subito dopo  la  loro  acquisizione  da  parte
della Regione; ai fini della verifica della  non  duplicazione  delle
informazioni e della eventuale interconnessione con altre banche dati
sanitarie della Regione, la specifica struttura  tecnica  individuata
dalla Regione, alla quale viene esplicitamente affidata  la  funzione
infrastrutturale, provvede ad assegnare ad ogni  soggetto  un  codice
univoco che non consente la identificazione dell'interessato  durante
il trattamento dei dati; qualora le Regioni e  le  Province  autonome
non dispongano di sistemi di codifica, coerenti con quanto  stabilito
nello schema tipo di Regolamento, i dati  saranno  inviati  in  forma
anonima; 
  Tenuto  conto  che   le   Regioni   e   Province   Autonome   hanno
successivamente adottato i propri regolamenti per il trattamento  dei
dati sensibili e giudiziari in conformita' allo schema tipo approvato
dal Garante; 
  Considerata la necessita' di avviare l'acquisizione dei dati per le
seguenti finalita': 
    monitoraggio dell'attivita' dei servizi, con analisi  del  volume
di prestazioni e valutazioni  epidemiologiche  sulle  caratteristiche
dell'utenza e sui pattern di trattamento; 
    supporto alle attivita' gestionali dei Servizi, per  valutare  il
grado di efficienza e di utilizzo delle risorse; 
    supporto alla costruzione di indicatori di struttura, processo ed
esito sia a livello regionale che nazionale; 
    redazione della Relazione al Parlamento ai  sensi  dell'art.  131
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309  e
degli altri rapporti epidemiologici esclusivamente composti  da  dati
aggregati  derivanti  dagli  obblighi   informativi   nei   confronti
dell'Osservatorio  Europeo,  delle  Nazioni  Unite  -  Annual  Report
Questionnaire; 
    adeguamento della raccolta di informazioni  rispetto  alle  linee
guida dell'Osservatorio Europeo delle Droghe e Tossicodipendenze. 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, reso in data 6 maggio 2009, ai sensi dell'art. 154,  comma
1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
  Acquisito il parere della Cabina di  Regia  per  il  Nuovo  sistema
informativo sanitario in data 10 novembre 2009; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 29 aprile 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1.  Il  sistema  informativo  nazionale  dipendenze   (di   seguito
denominato  SIND)  e'  istituito  nell'ambito   del   Nuovo   sistema
informativo  sanitario  per  il  perseguimento,  nel   principio   di
proporzionalita' e indispensabilita', delle seguenti finalita': 
    monitoraggio dell'attivita' dei servizi, con analisi  del  volume
di prestazioni e valutazioni  epidemiologiche  sulle  caratteristiche
dell'utenza e sui pattern di trattamento; 
    supporto alle attivita' gestionali dei Servizi, per  valutare  il
grado di efficienza e di utilizzo delle risorse; 
    supporto alla costruzione di indicatori di struttura, processo ed
esito sia a livello regionale che nazionale; 
    redazione della Relazione al Parlamento ai  sensi  dell'art.  131
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309  e
degli altri rapporti epidemiologici esclusivamente composti  da  dati
aggregati  derivanti  dagli  obblighi   informativi   nei   confronti
dell'Osservatorio  Europeo,  delle  Nazioni  Unite  -  Annual  Report
Questionnaire; 
    adeguamento della raccolta di informazioni  rispetto  alle  linee
guida dell'Osservatorio Europeo delle Droghe e Tossicodipendenze; 
  2. La realizzazione e la gestione operativa del SIND e'  effettuata
dal Ministero della salute - Dipartimento della Qualita' -  Direzione
generale  del  sistema  informativo,  sulla  base   degli   indirizzi
strategici e delle indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento  Politiche  Antidroga,  in  relazione  al
ruolo di coordinamento generale svolto dal Dipartimento relativamente
a tali politiche e che riguarda anche il sistema SIND,  ai  fini  del
supporto alla programmazione delle strategie  governative,  ai  sensi
dell'art. 1 del decreto del Presidente  della  Repubblica  309/90,  e
successive modificazioni, e dell'art. 1, comma 4,  del  decreto-legge
16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
luglio 2008, n. 121.