IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
           per l'universita', l'alta formazione artistica 
                musicale e coreutica e per la ricerca 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'Universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Vistoil decreto in data 3  agosto  2009,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il decreto in data 26 luglio 2004  con  il  quale  l'Istituto
«A.T.  Beck  per  la  terapia  cognitivo-comportamentale  -  diagnosi
clinica, ricerca, formazione» e' stato abilitato ad  istituire  e  ad
attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella  sede  di
Roma; 
  Vista l'istanza con  la  quale  il  predetto  istituto  ha  chiesto
l'abilitazione   ad   istituire   e   ad   attivare   un   corso   di
specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di  Caserta  -
Corso Trieste, 33 - per un numero massimo degli allievi ammissibili a
ciascun anno di corso pari a 20 unita' e, per l'intero  corso,  a  80
unita', ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998; 
  Visto il parere favorevole al riconoscimento  della  predetta  sede
periferica espresso dalla suindicata  Commissione  tecnico-consultiva
nella seduta del 12 marzo 2010; 
  Vista la favorevole valutazione tecnica  di  congruita'  in  merito
all'istanza presentata dall'istituto  sopra  indicato,  espressa  dal
Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella
riunione dell'8 giugno 2010, trasmessa con nota n. 245 del 14  giugno
2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per i fini di  cui  all'art.  4  del  regolamento  adottato  con
decreto 11 dicembre 1998,  n.  509,  l'Istituto  «A.T.  Beck  per  la
terapia  cognitivo-comportamentale  -  diagnosi   clinica,   ricerca,
formazione» di Roma, e' abilitato ad istituire e  ad  attivare  nella
sede periferica di Caserta - Corso Trieste,  33  -,  ai  sensi  delle
disposizioni  di  cui  al   titolo   II   del   regolamento   stesso,
successivamente  alla  data  del  presente  decreto,  un   corso   di
specializzazione    in    psicoterapia     secondo     il     modello
scientifico-culturale proposto nell'istanza di  riconoscimento  della
sede principale. 
  2. Il numero massimo di allievi da  ammettere  a  ciascun  anno  di
corso e' pari a 20 unita' e, per l'intero corso, a 80 unita'; 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
 
    Roma, 24 giugno 2010 
 
                                      Il capo del Dipartimento: Masia