IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576,  recante  la  riforma  della
vigilanza sulle  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo
(ISVAP); 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
Codice delle assicurazioni private, entrato in vigore il  1°  gennaio
2006, ed, in particolare, l'art. 109, concernente  l'istituzione  del
registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI)
in  attuazione  della   direttiva   2002/92/CE   sull'intermediazione
assicurativa; l'art. 157, concernente  l'istituzione  del  ruolo  dei
periti assicurativi; gli articoli  335,  336  e  337  riguardanti  la
disciplina dell'obbligo di pagamento  annuale  di  un  contributo  di
vigilanza  da   parte   delle   imprese   di   assicurazione   e   di
riassicurazione,    degli    intermediari    di    assicurazione    e
riassicurazione e dei periti assicurativi, e 354 recante  abrogazioni
e norme transitorie; 
  Visto il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,  convertito  dalla
legge 26 febbraio 2007, n. 17, che ha posticipato al 28 febbraio 2007
l'entrata in vigore delle norme per l'istituzione del RUI; 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha  istituito   il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,
attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del  bilancio  e
della programmazione economica e delle finanze; 
  Visto il decreto del ministro  dell'economia  e  delle  finanze  18
giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno
2009, con il quale sono state determinate la misura e le modalita' di
versamento all'ISVAP del  contributo  di  vigilanza  da  parte  degli
intermediari  di  assicurazione  e  riassicurazione  e   dai   periti
assicurativi per l'anno 2009; 
  Visto il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la
disciplina   dell'attivita'   di   intermediazione   assicurativa   e
riassicurativa e  del  registro  degli  intermediari  assicurativi  e
riassicurativi di cui al citato art. 109 del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209; 
  Visto il regolamento ISVAP n. 11 del 3  gennaio  2008,  concernente
l'attivita' peritale, l'istituzione e il funzionamento del ruolo  dei
periti  assicurativi  di  cui  all'art.  157   del   citato   decreto
legislativo n. 209 del 2005; 
  Considerato  che  occorre  provvedere,  per   l'anno   2010,   alla
determinazione del contributo di vigilanza dovuto dagli  intermediari
di assicurazione e riassicurazione, iscritti nel  registro  unico,  e
dai periti assicurativi, iscritti nel relativo ruolo, nella misura  e
con  le  modalita'  di   versamento   adeguate   alle   esigenze   di
funzionamento dell'ISVAP; 
  Visto il bilancio di previsione per  l'esercizio  2010,  pubblicato
nel supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  253  del  30
ottobre 2009 nel quale sono  stati  appostati  9.000.000,00  di  euro
quale ammontare proposto dei contributi, calcolato sulla  base  degli
oneri diretti dell'unita'  organizzativa  preposta  alla  tenuta  del
Registro Unico degli Intermediari (RUI) e  del  Ruolo  Periti,  degli
oneri indiretti relativi all'attivita' ispettiva, di vigilanza  e  di
coordinamento giuridico e operativo nonche' di una quota delle  spese
generali sostenute dall'Autorita'; 
  Vista la comunicazione dell'ISVAP del 19 maggio 2010, con la  quale
e'  individuato  il  fabbisogno  dell'Istituto   per   l'anno   2010,
relativamente al contributo di vigilanza a carico degli  intermediari
di assicurazione e riassicurazione e dei periti assicurativi  pari  a
euro 9.000.000,00; 
  Considerata la delibera del consiglio dell'ISVAP nella seduta del 6
maggio 2010 con la quale sono proposte le misure  degli  importi  dei
contributi di vigilanza per l'anno 2010 a carico  degli  intermediari
di  assicurazione  e  riassicurazione   e   a   carico   dei   periti
assicurativi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione  e
  riassicurazione per l'anno 2010 all'ISVAP 
 
  1. Il contributo di vigilanza dovuto all'ISVAP ai  sensi  dell'art.
336  del  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,   dagli
intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti al  registro
unico di cui all'art. 109 del medesimo decreto n. 209  del  2005,  e'
determinato, per l'anno 2010 nella misura di: euro sessantacinque per
le persone fisiche  ed  euro  duecentonovantacinque  per  le  persone
giuridiche iscritte nelle sezioni A e B del registro; euro diciannove
per i produttori diretti iscritti nella sezione C del  registro.  Per
le persone giuridiche iscritte  nella  sezione  D  del  registro,  il
contributo  di  vigilanza  e'  determinato  nella  misura  di:   euro
diecimila per le Banche con raccolta premi superiore a un miliardo di
euro e per la societa' Poste Italiane  S.p.a;  euro  novemiladuecento
per le Banche con raccolta premi  da  cento  milioni  di  euro  a  un
miliardo di euro; euro seimilanovecento per le  Banche  con  raccolta
premi da dieci milioni di euro a novantanove milioni  di  euro;  euro
cinquemilasettecentocinquanta per le Banche con raccolta premi da  un
milione di euro a nove milioni di euro; euro duemilatrecento  per  le
Banche con raccolta premi inferiore a un  milione  di  euro,  per  le
societa' di intermediazione mobiliare (SIM) e  per  gli  intermediari
finanziari. 
  2. Ai fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del  contributo  di
vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel  registro  alla  data
del 30 maggio 2010.