IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la direttiva 2009/137/CE della Commissione  che  modifica  la
direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  relativa
agli strumenti di misura per quanto riguarda  lo  sfruttamento  degli
errori massimi tollerati di cui agli allegati specifici relativi agli
strumenti da MI-001 a MI MI-005. 
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, di  attuazione
della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura,  ed  in
particolare l'art. 19, secondo cui all'aggiornamento e alla  modifica
delle  disposizioni  degli  allegati  si  provvede  con  decreto  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  sentito  il  Comitato  centrale
metrico; 
  Visto l'art. 27, commi 36 e 37, della legge 23 luglio 2009, n.  99,
secondo cui «Il Comitato centrale metrico istituito dall'art.  7  del
regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, e successive modificazioni,  e'
soppresso» e «laddove per disposizione di legge o di  regolamento  e'
previsto che debba essere acquisito il parere  tecnico  del  Comitato
centrale metrico, il Ministero dello sviluppo economico puo' chiedere
un parere facoltativo  agli  istituti  metrologici  primari,  di  cui
all'art. 2 della legge 11 agosto 1991, n.  273,  ovvero  ad  istituti
universitari, con i quali stipula convenzioni senza oneri  aggiuntivi
a carico del bilancio dello Stato»; 
  Considerato che ai fini dell'attuazione della direttiva 2009/137/CE
della Commissione tale parere tecnico, che puo' essere  richiesto  ma
non e' obbligatorio, non appare comunque  necessario,  in  quanto  le
valutazioni anche di carattere tecnico sono state gia' effettuate  in
sede  comunitaria  mentre,  in  sede  di  recepimento  ed  attuazione
nell'ordinamento interno, non e' consentita  in  questo  caso  alcuna
discrezionalita'  o  opzione  da  esercitare  in  base  ad  ulteriori
valutazioni tecniche; 
  Visto l'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che  regola  in
generale l'attuazione in via amministrativa delle modifiche di ordine
tecnico o esecutivo a direttive  gia'  recepite,  secondo  cui  «alle
norme  comunitarie  non  autonomamente  applicabili,  che  modificano
modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di  direttive
gia' recepite nell'ordinamento nazionale , e' data attuazione,  nelle
materie di cui all'art. 117, secondo comma, della  Costituzione,  con
decreto del Ministro competente per materia, che  ne  da'  tempestiva
comunicazione  alla  Presidenza  del   Consiglio   dei   Ministri   -
Dipartimento per le politiche comunitarie»; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994,  n.  20,  recante  disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; 
  Considerata le necessita' di attuare la direttiva 2009/137/CE, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Modifiche 
 
  1. Gli allegati specifici MI-001, MI-002, MI- 003, MI-004 e  MI-005
al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22,  di  attuazione  della
direttiva 2004/22/CE sono modificati in conformita'  all'allegato  al
presente decreto.