IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 25 febbraio  1963,  n.  441,  concernente  la
disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari e delle bevande; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di  immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno
1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti,   in
particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 839/2008  del  31  luglio  2008,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  14  marzo  2006,
n.189, relativo al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,
recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento  delle  strutture  di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge  24
dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito  al  Ministero  del  lavoro
della salute e delle politiche  sociali  le  funzioni  del  Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie,  strumentali  e  di
personale; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante  «Istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Vista la domanda presentata in data 16 novembre  2009  dall'impresa
DIACHEM Spa con sede legale  in  Albano  S.Alessandro  (Bergamo)  via
Tonale, 15, intesa ad  ottenere  l'autorizzazione  all'immissione  in
commercio del prodotto fitosanitario denominato  ORISCUS,  contenente
la sostanza attiva rame metallo, uguale al  prodotto  di  riferimento
denominato KOP-TWIN registrato al  n.  11779  con  D.D.  in  data  26
ottobre 2005 dell'Impresa medesima; 
  Rilevato che la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che: 
    il prodotto e' uguale al citato prodotto di riferimento KOP-TWIN, 
    l'impresa richiedente risulta  anche  titolare  del  prodotto  di
riferimento; 
  Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della  Commissione
consultiva per i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art.  20  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione al 26 ottobre
2010 data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatti
salvi  gli  adeguamenti  egli  adempimenti  alle  conclusioni   delle
valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato
VI del decreto legislativo n. 194/1995, per il prodotto fitosanitario
di riferimento; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino  al  26  ottobre
2010 l'impresa DIACHEM Spa con sede legale in  Albano  S.  Alessandro
(Bergamo) via Tonale, 15, e' autorizzata ad immettere in commercio il
prodotto fitosanitario denominato ORISCUS con la composizione e  alle
condizioni indicate  nell'etichetta  allegata  al  presente  decreto,
fatti salvi gli adeguamenti e gli adempimenti alle conclusioni  delle
valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui  all'Alleato
VI del decreto legislativo n. 194/1995, per il prodotto fitosanitario
di riferimento. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri: 0.1 - 0.25 - 0.5
- 1 - 5 - 10 - 20 - 25 - 50. 
  Il prodotto e' preparato nello  stabilimento  dell'Impresa  DIACHEM
Spa, U.P. SIFA, Caravaggio (Bergamo). 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 14899. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 14 giugno 2010 
 
                                      Il direttore generale: Borrello