IL DIRETTORE GENERALE
della pesca marittima e dell'acquacoltura
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificata dal decreto
legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante la disciplina della pesca
marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, e successive modificazioni recante il regolamento di esecuzione
alla legge n. 963/1965;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante
modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il regolamento (CE) 1198/06 del 27 luglio 2006 relativo al
Fondo europeo per la pesca, di seguito regolamento di base e, in
particolare, l'art. 24, primo paragrafo;
Visto il regolamento (CE) 498/2007 della Commissione del 26 marzo
2007, con il quale sono state definite le modalita' di applicazione
del regolamento di base, relativo al Fondo europeo per la pesca, di
seguito regolamento applicativo;
Visto il decreto ministeriale del 23 giugno 2010, registrato alla
Corte dei conti in data 16 luglio 2010 registro n. 3 foglio 279, in
corso di pubblicazione, ed in particolare il comma 4, dell'art. 7 che
rinvia ad un successivo decreto direttoriale la definizione delle
modalita' di attuazione dello stesso;
Considerato necessario dare attuazione al predetto comma 4 del
citato decreto ministeriale 23 giugno 2010;
Decreta:
Art. 1
Presentazione dell'istanza
1. Entro cinque giorni dall'inizio dell'arresto temporaneo
straordinario previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale del 23
giugno 2010, l'armatore deve trasmettere, tramite raccomandata a.r.,
apposita istanza, redatta secondo lo schema riportato in allegato
(All.1 o 1Bis) al presente decreto, alla Direzione generale della
pesca marittima e dell'acquacoltura, sita in viale dell'Arte n. 16,
00144 Roma.