IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificata dal  decreto
legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante la disciplina della pesca
marittima; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, e successive modificazioni recante il regolamento di esecuzione
alla legge n. 963/1965; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  2004,  n.  154,  recante
modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; 
  Visto il regolamento (CE) 1198/06 del 27 luglio  2006  relativo  al
Fondo europeo per la pesca, di seguito  regolamento  di  base  e,  in
particolare, l'art. 24, primo paragrafo; 
  Visto il regolamento (CE) 498/2007 della Commissione del  26  marzo
2007, con il quale sono state definite le modalita'  di  applicazione
del regolamento di base, relativo al Fondo europeo per la  pesca,  di
seguito regolamento applicativo; 
  Visto il decreto ministeriale del 23 giugno 2010,  registrato  alla
Corte dei conti in data 16 luglio 2010 registro n. 3 foglio  279,  in
corso di pubblicazione, ed in particolare il comma 4, dell'art. 7 che
rinvia ad un successivo decreto  direttoriale  la  definizione  delle
modalita' di attuazione dello stesso; 
  Considerato necessario dare attuazione  al  predetto  comma  4  del
citato decreto ministeriale 23 giugno 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Presentazione dell'istanza 
 
  1.  Entro  cinque  giorni   dall'inizio   dell'arresto   temporaneo
straordinario previsto dall'art. 2 del decreto  ministeriale  del  23
giugno 2010, l'armatore deve trasmettere, tramite raccomandata  a.r.,
apposita istanza, redatta secondo lo  schema  riportato  in  allegato
(All.1 o 1Bis) al presente decreto,  alla  Direzione  generale  della
pesca marittima e dell'acquacoltura, sita in viale dell'Arte  n.  16,
00144 Roma.