IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 38 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio
1999, e successive modificazioni;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni;
Visto l'articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive
modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in
particolare l'articolo 15, comma 2;
Visto l'articolo 28, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e, in particolare, il comma 3, il quale prevede che con
decreto interministeriale siano definite le norme istitutive
dell'ente, denominato Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA), derivante dalla fusione dell'APAT,
dell'INFS e dell'ICRAM, contestualmente soppressi, in un unico
istituto denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA);
Visto l'articolo 9, comma 4 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
Visto l'articolo 25, comma 2, lettera e), della legge 23 luglio
2009, n. 99;
Visto l'articolo 17, comma 35-octies, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 15 febbraio 2010;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
Deputati;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, inviata con nota del 24 maggio 2010;
Considerato che le competenti commissioni del Senato della
Repubblica non si sono espresse nei termini previsti;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Costituzione
1. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA), di seguito denominato anche Istituto, e' ente pubblico di
ricerca, dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico e di
autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, finanziaria,
gestionale, patrimoniale e contabile. Nell'ISPRA, retto dal presente
regolamento, nonche' da uno statuto deliberato ed emanato ai sensi
dell'articolo 14, confluiscono il personale, le risorse finanziarie e
strumentali e i rapporti attivi e passivi dell'APAT, dell'INFS e
dell'ICRAM, soppressi a decorrere dalla data di insediamento dei
commissari di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. L'ISPRA e' istituto tecnico-scientifico di cui il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito
indicato anche come Ministro, si avvale nell'esercizio delle
attribuzioni conferite dalla normativa vigente.
3. L'ISPRA e' sottoposto alla vigilanza del Ministro, il quale
impartisce le direttive generali alle quali l'Istituto si attiene nel
perseguimento dei compiti istituzionali.
4. L'ISPRA ha sede in Roma. Per il conseguimento dei propri fini
istituzionali puo' istituire sedi operative sul territorio nazionale
nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili, in
particolare per assicurare assistenza tecnica e consulenza strategica
alle amministrazioni pubbliche, anche nel quadro della cooperazione
interistituzionale tra amministrazioni centrali, regionali e locali
in materia ambientale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 38, del decreto
legislativo n. 300, del 30 luglio 1999 e successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n.
203, (S.O.):
«Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
i servizi tecnici). - 1. E' istituita l'agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle
forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2. L'agenzia svolge i compiti e le attivita'
tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la
protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse
idriche e della difesa del suolo, ivi compresi
l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici
nazionali e interregionali.
3. All'agenzia sono trasferite le attribuzioni
dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente,
quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di
quelle del servizio sismico nazionale.
4. Lo statuto dell'agenzia, emanato ai sensi dell'art.
8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale
rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del
direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto
prevede altresi' che il comitato direttivo sia composto di
quattro membri, di cui due designati dal Ministero
dell'ambiente e due designati dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina
inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra
indicati e la loro durata, nell'ambito delle finalita'
indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5. Sono soppressi l'agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il relativo
personale e le relative risorse sono assegnate
all'agenzia.».
- La legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive
modificazioni, recante «Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n.
46, (S.O.).
- Si riporta il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge
4 dicembre 1993, n. 496, recante «Disposizioni urgenti
sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e
istituzione della Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente.» convertito, con modificazioni, dalla legge
21 gennaio 1994, n. 61 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 dicembre 1993, n. 285:
«Art. 1-bis (Disposizioni concernenti organismi
operanti nel settore ambientale). - 1. In sede di
riorganizzazione del Ministero dell'ambiente, ai sensi
dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
da effettuare entro il 3l dicembre 1994, si provvede anche
al riordino delle commissioni e dei comitati
tecnico-scientifici operanti presso il medesimo Ministero
tenendo conto delle competenze attribuite all'ANPA ai sensi
del presente decreto e provvedendo altresi' al conseguente
trasferimento all'Agenzia del personale non piu' impiegato
presso le suddette commissioni e i suddetti comitati e
delle corrispondenti risorse finanziarie.
2. I componenti delle commissioni e dei comitati di cui
al comma 1, trasferiti all'ANPA ai sensi del medesimo
comma, continuano a prestare la propria attivita'
nell'ambito dell'Agenzia in analoga posizione e con
analoghe funzioni fino alla scadenza dell'incarico. Qualora
siano appartenenti al personale civile e militare dello
Stato e degli enti pubblici, anche economici, essi, alla
scadenza dell'incarico, sono inquadrati a domanda nel ruolo
organico dell'ANPA.
3. Con apposito regolamento si provvede anche al
riordino delle commissioni e dei comitati
tecnico-scientifici operanti presso altri Ministeri,
istituti ed enti pubblici, tenendo conto delle competenze
attribuite all'ANPA ai sensi del presente decreto.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'art. 1-ter, comma 5, del presente
decreto, le iniziative adottate in attuazione dell'art. 18,
comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67,
relative al sistema informativo e di monitoraggio
ambientale e le relative dotazioni tecniche sono trasferite
all'ANPA secondo le modalita' definite con il medesimo
regolamento. E' abrogato l'ultimo periodo del comma 5,
dell'art. 9, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Restano
ferme tutte le altre competenze dei Servizi tecnici
nazionali.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, la Direzione per
la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dell'ENEA
(ENEA-DISP), i relativi compiti, il personale, le
strutture, le dotazioni tecniche e le risorse finanziarie
sono trasferiti all'ANPA. A decorrere dalla stessa data
sono abrogati l'art. 4 della legge 18 marzo 1982, n. 85, e
l'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 282.
6. Per le attivita' relative all'ambiente marino l'ANPA
si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica
e tecnologica applicata al mare (ICRAM), che e' posto sotto
la vigilanza del Ministero dell'ambiente. Le modalita' di
coordinamento ed integrazione tra l'ANPA e l'ICRAM, nonche'
le norme di organizzazione e le competenze dell'ICRAM sono
stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. In applicazione del
presente comma, a decorrere dall'esercizio finanziario
1994, il contributo ordinario per le spese relative al
funzionamento dell'ICRAM e' iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente.
7. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
8. Il contingente di personale di cui all'art. 3, comma
9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' composto anche
mediante apposito comando di dipendenti di ogni altra
amministrazione dello Stato o delle societa' a
partecipazione statale di prevalente interesse pubblico
ovvero mediante ricorso alla mobilita' volontaria e
d'ufficio prevista dalle vigenti disposizioni in materia.».
- Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante
«Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la
valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca
scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1,
lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59.» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 1998, n. 151.
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, (S.O.):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 15, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, (S.O.):
«2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e
sperimentazione, nonche' negli altri istituti pubblici di
cui al sesto comma dell'art. 33 della Costituzione, le
attribuzioni della dirigenza amministrativa non si
estendono alla gestione della ricerca e
dell'insegnamento.».
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 28, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria.» convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, (S.O.):
«3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente,
che si esprimono entro venti giorni dalla data di
assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi
di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di
amministrazione e controllo, la sede, le modalita' di
costituzione e di funzionamento, le procedure per la
definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e
l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di
ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione
delle risorse dell'ISPRA. In sede di definizione di tale
decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime
per effetto della riduzione degli organi di amministrazione
e controllo degli enti soppressi, nonche' conseguenti alla
razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche
attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative
e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali
e logistiche.».
- Si riporta il testo del comma 4, dell'art. 9, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e
ulteriori interventi urgenti di protezione civile.»
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,
n. 77 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2009,
n. 97:
«4. L'ISPRA, nell'ambito del consiglio federale presso
di esso operante, assicura il coordinamento delle attivita'
realizzate dell'Agenzia regionale per la tutela
dell'ambiente dell'Abruzzo ai sensi del presente articolo,
nonche' il necessario supporto tecnico-scientifico alla
regione Abruzzo.».
- Si riporta il testo dell'art. 25, della legge 23
luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia.» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio
2009, n. 176, (S.O.):
«Art. 25 (Delega al Governo in materia nucleare). - 1.
Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, nel
rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto
ambientale e di pubblicita' delle relative procedure, uno o
piu' decreti legislativi di riassetto normativo recanti la
disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di
impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di
impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei
sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei
rifiuti radioattivi, nonche' dei sistemi per il deposito
definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la
definizione delle misure compensative da corrispondere e da
realizzare in favore delle popolazioni interessate. I
decreti sono adottati, secondo le modalita' e i principi
direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni, nonche' nel rispetto dei
principi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente
articolo, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione
del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, e successivamente delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario. I pareri delle Commissioni
parlamentari sono espressi entro sessanta giorni dalla data
di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi. Con i
medesimi decreti sono altresi' stabiliti le procedure
autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento
delle attivita' di costruzione, di esercizio e di
disattivazione degli impianti di cui al primo periodo.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione della possibilita' di dichiarare i siti
aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali
forme di vigilanza e di protezione;
b) definizione di elevati livelli di sicurezza dei
siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute
della popolazione e dell'ambiente;
c) riconoscimento di benefici diretti alle persone
residenti, agli enti locali e alle imprese operanti nel
territorio circostante il sito, con oneri a carico delle
imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli
impianti e delle strutture, alle quali e' fatto divieto di
trasferire tali oneri a carico degli utenti finali;
d) previsione delle modalita' che i titolari di
autorizzazioni di attivita' devono adottare per la
sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali
nucleari irraggiati e per lo smantellamento degli impianti
a fine vita;
e) acquisizione di dati tecnico-scientifici
predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi incluso
l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), e universita';
f) determinazione delle modalita' di esercizio del
potere sostitutivo del Governo in caso di mancato
raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti
locali coinvolti, secondo quanto previsto dall'art. 120
della Costituzione;
g) previsione che la costruzione e l'esercizio di
impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e
di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti
radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a
fine vita e tutte le opere connesse siano considerati
attivita' di preminente interesse statale e, come tali,
soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del
soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;
h) previsione che l'autorizzazione unica sia
rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale
partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel
rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita'
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; l'autorizzazione
deve comprendere la dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' e urgenza delle opere, l'eventuale
dichiarazione di inamovibilita' e l'apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi;
l'autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento
amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla
osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque
denominati, ad eccezione delle procedure di valutazione di
impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale
strategica (VAS) cui si deve obbligatoriamente ottemperare,
previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a
costruire ed esercire le infrastrutture in conformita' del
progetto approvato;
i) previsione che le approvazioni relative ai
requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti
nucleari, gia' concesse negli ultimi dieci anni dalle
Autorita' competenti di Paesi membri dell'Agenzia per
l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione
e lo sviluppo economico (AENOCSE) o dalle autorita'
competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi
bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel
settore nucleare, siano considerate valide in Italia,
previa approvazione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare;
l) previsione che gli oneri relativi ai controlli di
sicurezza e di radioprotezione, che devono comunque
assicurare la massima trasparenza nei confronti dei
cittadini e delle amministrazioni locali, siano a titolo
oneroso a carico degli esercenti le attivita' nucleari e
possano essere svolti, in tempi certi e compatibili con la
programmazione complessiva delle attivita', avvalendosi
anche del supporto e della consulenza di esperti di
analoghe organizzazioni di sicurezza europee;
m) individuazione degli strumenti di copertura
finanziaria e assicurativa contro il rischio di
prolungamento dei tempi di costruzione per motivi
indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica;
n) previsione delle modalita' attraverso le quali i
produttori di energia elettrica nucleare dovranno
provvedere alla costituzione di un fondo per il
"decommissioning";
o) previsione di opportune forme di informazione
diffusa e capillare per le popolazioni, e in particolare
per quelle coinvolte, al fine di creare le condizioni
idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione
degli impianti;
p) previsione di sanzioni per la violazione delle
norme prescrittive previste nei decreti legislativi;
q) previsione, nell'ambito delle risorse di bilancio
disponibili allo scopo, di una opportuna campagna di
informazione alla popolazione italiana sull'energia
nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e
alla sua economicita'.
3. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia
amministrativa che comunque riguardino le procedure di
progettazione, approvazione e realizzazione delle opere,
infrastrutture e insediamenti produttivi concernenti il
settore dell'energia nucleare e relative attivita' di
espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le
disposizioni di cui all'art. 246 del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
4. Al comma 4 dell'art. 11 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, dopo le parole: "fonti energetiche
rinnovabili" sono inserite le seguenti: ", energia nucleare
prodotta sul territorio nazionale".
5. Disposizioni correttive e integrative dei decreti
legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, nel
rispetto delle modalita' e dei principi e criteri direttivi
di cui ai commi 1 e 2, entro un anno dalla data della loro
entrata in vigore.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
7. All'art. 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007,
n. 52, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, e' regolamentata la garanzia
finanziaria di cui al numero 1) della lettera d) del comma
2".».
- Si riporta il testo del comma 35-octies, dell'art.
17, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante
«Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini.»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio
2009, n. 150:
«35-octies. Atteso il progressivo ampliamento delle
attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'art. 28 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per
assicurare un piu' efficace e qualificato esercizio delle
funzioni demandate all'organo di revisione interno, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al
funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei
revisori dei conti dell'ISPRA e' nominato con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare ed e' formato da tre componenti effettivi e due
supplenti. Uno dei componenti effettivi, con funzioni di
presidente, e' designato dal Ministro dell'economia e delle
finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale
del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri due
sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare; tra questi ultimi, almeno uno e'
scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato,
con contestuale indisponibilita' di posti di funzione
dirigenziale equivalenti sul piano finanziario.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo del comma 5, dell'art. 28, del
citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133:
«5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo
svolgimento delle attivita' istituzionali fino all'avvio
dell'ISPRA, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nomina un commissario e due
subcommissari.».