L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA 
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE 
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO 
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed
integrazioni,  concernente   la   riforma   della   vigilanza   sulle
assicurazioni; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle  Assicurazioni
Private; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, recante il  Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
  Visto il Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, concernente la
disciplina dell'attivita' peritale di cui al  Titolo  X  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
  Ritenuta la necessita' di apportare modifiche al Regolamento  ISVAP
n. 11 del 3 gennaio 2008 relativamente alle modalita' di  svolgimento
della prova di idoneita' dei periti assicurativi; 
 
                               Adotta 
 
 
                     il seguente provvedimento: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Modifiche all'art. 9 del Regolamento ISVAP n. 11 
                         del 3 gennaio 2008 
 
  1. l'art. 9 del Regolamento ISVAP n. 11  del  3  gennaio  2008,  e'
modificato come segue: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3.  La  prova  di  idoneita'  consiste  in  un  esame  scritto
articolato su due elaborati: 
        a) quesiti a risposta  multipla  sulle  materie  indicate  al
comma 4; 
        b) redazione di  una  perizia,  corredata  dall'illustrazione
delle valutazioni  e  dei  principi  seguiti  nella  redazione  della
stessa»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Le materie oggetto dell'elaborato di cui  alla  lettera  a)
del comma 3 sono le seguenti: 
        a) normativa in materia r.c.  auto;  elementi  di  diritto  e
tecnica delle assicurazioni; elementi di diritto  della  circolazione
stradale e della navigazione; 
        b) elementi di fisica; elementi di  topografia;  elementi  di
fotografia; estimo; meccanica; veicoli a motore e natanti»; 
        c) il comma 5 e' soppresso. 
        d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
          «6.  Sono  considerati  idonei  i  candidati  che   abbiano
riportato in ciascuno dei due elaborati un punteggio non inferiore  a
settanta centesimi (70/100)».