L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, concernente la disciplina dell'attivita' peritale di cui al Titolo X del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; Ritenuta la necessita' di apportare modifiche al Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008 relativamente alle modalita' di svolgimento della prova di idoneita' dei periti assicurativi; Adotta il seguente provvedimento: Art. 1 Modifiche all'art. 9 del Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008 1. l'art. 9 del Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, e' modificato come segue: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La prova di idoneita' consiste in un esame scritto articolato su due elaborati: a) quesiti a risposta multipla sulle materie indicate al comma 4; b) redazione di una perizia, corredata dall'illustrazione delle valutazioni e dei principi seguiti nella redazione della stessa»; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le materie oggetto dell'elaborato di cui alla lettera a) del comma 3 sono le seguenti: a) normativa in materia r.c. auto; elementi di diritto e tecnica delle assicurazioni; elementi di diritto della circolazione stradale e della navigazione; b) elementi di fisica; elementi di topografia; elementi di fotografia; estimo; meccanica; veicoli a motore e natanti»; c) il comma 5 e' soppresso. d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Sono considerati idonei i candidati che abbiano riportato in ciascuno dei due elaborati un punteggio non inferiore a settanta centesimi (70/100)».