IL CAPO DIPARTIMENTO 
                     delle politiche competitive 
                  del mondo rurale e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli art. 38 e 49, relativi alla
nuova procedura per il conferimento della  protezione  comunitaria  e
per la modifica dei disciplinari delle  denominazioni  di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  20  aprile  1994,
n.348, con il quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto il decreto del Ministero risorse agricole del 14 giugno 1996,
con il quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata dei vini «Circeo»  ed  e'  stato  approvato  il  relativo
disciplinare di produzione; 
  Vista la domanda dell'ARSIAL - Regione Lazio, presentata in data 30
luglio 2009, intesa ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di
produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Circeo»; 
  Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la  tutela  e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e  la  proposta  di
modifica del relativo disciplinare di  produzione,  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 61 del 15 marzo 2010; 
  Considerato che e' pervenuta, nei  termini  e  nei  modi  previsti,
istanza riguardante contro deduzione al parere ed  alla  proposta  di
disciplinare sopra citati, da parte dell'ARSIAL - Regione Lazio, che,
su istanza della filiera interessata, ha trasmesso la  documentazione
relativa alla percentuale di rappresentativita' prevista dal  decreto
ministeriale 31  luglio  2003,  al  fine  di  introdurre  il  vincolo
d'imbottigliamento   esclusivamente   all'interno   della   zona   di
produzione; 
  Visto  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini, espresso nella riunione del  14  maggio
2010, con il quale e' stata accolta la  suddetta  istanza  demandando
l'interlocutoria alla Sez. Amministrativa per  la  risoluzione  della
problematica amministrativa nella formalita' corretta; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  dover  procedere  alla  modifica  del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei vini «Circeo» in conformita' ai pareri espressi dal sopra  citato
Comitato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il disciplinare di produzione  della  denominazione  di  origine
controllata «Circeo»,  approvato  con  decreto  del  Ministero  delle
 risorse agricole del 14 giugno 1996, e' sostituito  per  intero  dal
testo annesso al presente decreto  le  cui  disposizioni  entrano  in
vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011.