IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  
 
    VISTO l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008,  n.  203,
come  modificato  dall'art.  7  ter,  comma  4,  del  decreto   legge
10.02.2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009,
n. 33; 
 
    VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Lombardia (16.04.2009),
Toscana (16.04.2009), Puglia (16.04.2009),  Campania  (16.04.2009)  e
Calabria (22.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno
al  reddito  spettante  a  ciascun  lavoratore  e'  integrato  da  un
contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva
del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito  e  posto  a
carico del FSE-POR; 
 
    VISTO  l'accordo  intervenuto  in  sede  governativa  presso   il
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in data
10 dicembre 2009, relativo alla societa' BARSANTI TRASPORTI  SRL  per
la quale sussistono le  condizioni  previste  dalla  normativa  sopra
citata, ai fini della concessione del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa; 
 
    VISTE le note con le quali  le  Regioni  Lombardia  (18.01.2010),
Toscana (26.02.2010), Puglia (13.01.2010), Campania (07.01.20  10)  e
Calabria (11.12.2009), si sono assunte l'impegno all'erogazione della
propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sara'  concesso
in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' BARSANTI TRASPORTI
SRL, in conformita' agli accordi  siglati  presso  il  Ministero  del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; 
 
    VISTA l'istanza di concessione del trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa,  presentata
dall'azienda  BARSANTI  TRASPORTI  SRL  in  favore   dei   lavoratori
dipendenti presso le sedi di Trucazzano (MI), Sesto Fiorentino  (FI),
Rende (CS),  Marcianise  (CE)  e  Lecce  (LE),  per  il  periodo  dal
10.12.2009 al 09.12.2010; 
 
    VISTO lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del Fondo
per l'occupazione di cui all'art.1,  comma  7  del  decreto-legge  20
maggio 1993, n.148,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni -  previsto  dall'art.
2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; 
 
    RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la  concessione  del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  in  favore  dei
lavoratori interessati; 
 
                            D E C R E T A 
 
                               ART. 1 
 
Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203,
come  modificato  dall'art.  7  ter,  comma  4,  del  decreto   legge
10.02.2009,  n.  5,  convertito   con   modificazioni   dalla   legge
09.04.2009, n. 33, e'  autorizzata  la  concessione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale,   definito   nell'accordo
intervenuto presso il Ministero del  Lavoro,  della  Salute  e  delle
Politiche Sociali in data 10.12.2009, in favore di un numero  massimo
di 7 unita' lavorative della societa' BARSANTI TRASPORTI SRL, per  il
periodo  dal  10.12.2009  al  09.12.2010,  per  i  lavoratori   cosi'
suddivisi: 
 
    • Trucazzano (MI) - 1 lavoratore; 
 
    • Sesto Fiorentino (FI) - 3 lavoratori; 
 
    • Rende (CS) - 1 lavoratore; 
 
    • Marcianise (CE) - 1 lavoratore; 
 
    • Lecce (LE) - 1 lavoratore. 
 
A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della  legge
22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l'Occupazione viene  imputata
l'intera contribuzione figurativa e il 70% del  sostegno  al  reddito
spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. 
Il predetto trattamento e' integrato da un contributo  connesso  alla
partecipazione a percorsi di politica attiva  del  lavoro  di  misura
pari al 30%  del  sostegno  al  reddito,  a  carico  del  FSE  -  POR
regionale. 
Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE  calcolato
secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima puo'  essere
calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del  sostegno
al  reddito,  con  conseguente  integrazione  verticale   dei   fondi
nazionali. 
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a  carico  del  Fondo
per l'Occupazione sono disposti nel  limite  massimo  complessivo  di
euro 122.920,84 (centoventiduemilanovecentoventi/84). 
 
    Matricola INPS: 0902854723 
    Pagamento diretto: SI