IL CAPO DIPARTIMENTO 
    delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n.164,  recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visti i decreti  di  attuazione,  finora  emanati,  della  predetta
legge; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali
27 marzo 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -
n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalita'  per  l'aggiornamento
per lo schedario vitivinicolo  nazionale  e  per  l'iscrizione  delle
superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC  e  negli  elenchi
delle vigne IGT e norme aggiuntive; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  18  febbraio
1971 e successive modificazioni, con il quale e'  stata  riconosciuta
la denominazione di  origine  controllata  dei  vini  «Aglianico  del
Vulture»  ed  e'  stato  approvato  il   relativo   disciplinare   di
produzione; 
  Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela vini  Aglianico
del Vulture, intesa ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di
produzione della DOC «Aglianico del Vulture»; 
  Visto il parere favorevole della regione  Basilicata  sulla  citata
domanda; 
  Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la  tutela  e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la  proposta  del
relativo disciplinare di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di
origine controllata «Aglianico del Vulture» pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 79 del 6 aprile 2010; 
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti, istanze o contro deduzioni da parte  degli  interessati  in
relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  dover  procedere  alla  modifica  del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei vini «Aglianico del Vulture» in conformita' al parere espresso ed
alla proposta formulata dal sopra citato Comitato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di
origine controllata «Aglianico del Vulture», riconosciuto con decreto
del Presidente della Repubblica del 18  febbraio  1971  e  successive
modificazioni, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente
decreto le  cui  disposizioni  entrano  in  vigore  a  partire  dalla
campagna vendemmiale 2010/2011.