IL DIRETTORE GENERALE 
        della tutela della qualita' e della repressione frodi 
                     dei prodotti agroalimentari 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28  giugno  2007
relativo alla produzione e all'etichettatura dei prodotti  biologici,
che ha abrogato il regolamento (CEE) n. 2092/91 a  decorrere  dal  1°
gennaio 2009; 
  Visto il regolamento (CE) n. 889 della Commissione del 5  settembre
2008 recante  modalita'  di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.
834/2007 relativo alla produzione e  all'etichettatura  dei  prodotti
biologici,   per   quanto   riguarda   la    produzione    biologica,
l'etichettatura e i controlli; 
  Visto il regolamento (CE) n. 710 della  Commissione  del  5  agosto
2009 che modifica il regolamento (CE) n.  889  recante  modalita'  di
applicazione del regolamento  (CE)  n.  834/2007  del  Consiglio  per
quanto riguarda l'introduzione di modalita' di applicazione  relative
alla produzione  di  animali  e  di  alghe  marine  dell'acquacoltura
biologica; 
  Visto il decreto legislativo del 17 marzo  1995,  n.  220  inerente
l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n.  2092/91  in
materia  di  produzione  agricola  ed   agroalimentare   con   metodo
biologico; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  22  luglio
2009,  n.  129,  recante  il  regolamento  di  riorganizzazione   del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 2007 che modifica  il
decreto 5  dicembre  2006,  relativo  agli  organismi  di  controllo,
autorizzati ai sensi  del  decreto  legislativo  n.  220/95,  cui  e'
imposto l'obbligo di comunicare al MiPAAF le variazioni della propria
struttura e documentazione di sistema; 
  Visto il decreto di autorizzazione alla  societa'  «Ecocert  Italia
S.r.l.» del 24 agosto 2004 ad esercitare l'attivita' di controllo sul
metodo  di  produzione  biologico  di  prodotti  agricoli   ed   alle
indicazioni di tale metodo sui  prodotti  agricoli  e  sulle  derrate
alimentari; 
  Vista l'istanza presentata in data 14 luglio 2009 con la  quale  la
societa' «Ecocert Italia  S.r.l.»  chiede  di  essere  autorizzata  a
modificare la denominazione sociale in «Ecogruppo Italia S.r.l.», con
sede a Catania, in via Pietro Mascagni n. 79; 
  Visto il parere favorevole espresso in data 17 settembre  2009  dal
Comitato  di   valutazione   degli   organismi   di   controllo   per
l'agricoltura biologica, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n.
220/1995, in merito alla  modifica  della  denominazione  sociale  da
«Ecocert  Italia  S.r.l.»  a  «Ecogruppo   Italia   S.r.l.»,   previa
acquisizione del certificato di accreditamento alla norma EN 45011  e
della documentazione di sistema; 
  Visto il certificato di accreditamento alla Norma EN 45011 n.  080B
Rev. 04 rilasciato  da  Accredia,  alla  societa'  «Ecogruppo  Italia
S.r.l.», quale Organismo di certificazione di  prodotti,  cosi'  come
previsto dal regolamento (CE) n. 834/2007 e successivi regolamenti di
applicazione relativi alla produzione biologica  e  all'etichettatura
dei prodotti biologici; 
  Considerato che la  societa'  modifica  esclusivamente  la  propria
denominazione sociale; 
  Ritenuto pertanto di dover procedere alla  revoca  del  decreto  di
autorizzazione rilasciato dal MIPAAF il 27 agosto 2004 alla  societa'
«Ecocert Italia Srl» ed alla contestuale emanazione del provvedimento
di autorizzazione a  favore  di  «Ecogruppo  Italia  Srl»,  ai  sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La societa' «Ecogruppo Italia S.r.l.», con sede a Catania in via
Pietro Mascagni n. 79, e' autorizzata ai sensi dell'art. 3, commi 2 e
3 del decreto legislativo n. 220/1995, ad esercitare  l'attivita'  di
controllo sugli operatori che producono, preparano,  immagazzinano  o
importano da un Paese terzo prodotti biologici o che  immettono  tali
prodotti sul mercato. 
  2. Alla societa' «Ecogruppo Italia S.r.l.» e' assegnato  il  codice
IT - BIO 008. 
  3.   La   societa'   «Ecogruppo   Italia   S.r.l.»   nell'esercizio
dell'attivita' di controllo di cui al presente decreto, deve limitare
l'esercizio della propria attivita' a quanto previsto dal regolamento
(CE) n.  834/07,  dal  regolamento  (CE)  n.  889/08  e  dal  decreto
legislativo n. 220/95 e successive modifiche ed integrazioni.