IL DIRETTORE GENERALE della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione e all'etichettatura dei prodotti biologici, che ha abrogato il regolamento (CEE) n. 2092/91 a decorrere dal 1° gennaio 2009; Visto il regolamento (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli; Visto il regolamento (CE) n. 710 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalita' di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica; Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220 inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 2007 che modifica il decreto 5 dicembre 2006, relativo agli organismi di controllo, autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 220/95, cui e' imposto l'obbligo di comunicare al MiPAAF le variazioni della propria struttura e documentazione di sistema; Visto il decreto di autorizzazione alla societa' «Ecocert Italia S.r.l.» del 24 agosto 2004 ad esercitare l'attivita' di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari; Vista l'istanza presentata in data 14 luglio 2009 con la quale la societa' «Ecocert Italia S.r.l.» chiede di essere autorizzata a modificare la denominazione sociale in «Ecogruppo Italia S.r.l.», con sede a Catania, in via Pietro Mascagni n. 79; Visto il parere favorevole espresso in data 17 settembre 2009 dal Comitato di valutazione degli organismi di controllo per l'agricoltura biologica, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 220/1995, in merito alla modifica della denominazione sociale da «Ecocert Italia S.r.l.» a «Ecogruppo Italia S.r.l.», previa acquisizione del certificato di accreditamento alla norma EN 45011 e della documentazione di sistema; Visto il certificato di accreditamento alla Norma EN 45011 n. 080B Rev. 04 rilasciato da Accredia, alla societa' «Ecogruppo Italia S.r.l.», quale Organismo di certificazione di prodotti, cosi' come previsto dal regolamento (CE) n. 834/2007 e successivi regolamenti di applicazione relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici; Considerato che la societa' modifica esclusivamente la propria denominazione sociale; Ritenuto pertanto di dover procedere alla revoca del decreto di autorizzazione rilasciato dal MIPAAF il 27 agosto 2004 alla societa' «Ecocert Italia Srl» ed alla contestuale emanazione del provvedimento di autorizzazione a favore di «Ecogruppo Italia Srl», ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995; Decreta: Art. 1 1. La societa' «Ecogruppo Italia S.r.l.», con sede a Catania in via Pietro Mascagni n. 79, e' autorizzata ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 220/1995, ad esercitare l'attivita' di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo prodotti biologici o che immettono tali prodotti sul mercato. 2. Alla societa' «Ecogruppo Italia S.r.l.» e' assegnato il codice IT - BIO 008. 3. La societa' «Ecogruppo Italia S.r.l.» nell'esercizio dell'attivita' di controllo di cui al presente decreto, deve limitare l'esercizio della propria attivita' a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 834/07, dal regolamento (CE) n. 889/08 e dal decreto legislativo n. 220/95 e successive modifiche ed integrazioni.