IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO 
                              di Verona 
 
  Visti gli articoli 34, 35, e 38 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970; 
  Visto, in particolare, l'art. 34 del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 639 del 30 aprile  1970  relativo  all'istituzione,  in
ogni provincia, di un Comitato provinciale Inps; 
  Visto l'art. 44 della legge n. 88 del 9 marzo 1989, concernente  la
ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; 
  Richiamate le circolari del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale - Direzione Generale della previdenza ed assistenza sociale -
Div. III, n. 13 del 29 agosto 1970, n. 24 dell'11 dicembre  1970,  n.
31 del 14 aprile 1989, a mezzo  delle  quali  venivano  impartite  le
direttive per  la  ricostituzione  e  la  composizione  dei  Comitati
provinciali dell'Inps; 
  Dato atto dell'intervenuta scadenza dei termini di durata in carica
del Comitato provinciale Inps di Verona, costituito con decreto n.  9
dell'11  maggio  2006  dal  Direttore  pro-tempore  della   Direzione
provinciale del lavoro di Verona, insediatosi in data 20 giugno 2006,
e della conseguente necessita' di procedere alla sua ricostituzione; 
  Considerato che, ai sensi del comma 3 dell'art. 35 del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile  1970,  i  posti  da
attribuire  ai  rappresentanti   dei   lavoratori   dipendenti,   dei
lavoratori autonomi, e dei datori di lavoro, devono essere  ripartiti
tra i settori economici primario, secondario e terziario, interessati
dall'attivita' dell'Istituto in relazione allo sviluppo delle diverse
attivita' produttive  della  provincia  e  dell'entita'  delle  forze
lavoro ivi impiegate; 
  Ritenuto che, per la corretta formulazione del giudizio  sul  grado
di rappresentativita' delle  associazioni  sindacali,  e'  necessario
applicare i criteri di valutazione, individuati in sede  ministeriale
con le richiamate circolari, ed identici a quelli imposti dalla legge
di costituzione del CNEL, nello specifico: consistenza  numerica  dei
soggetti rappresentati dalle singole OO.SS. nella provincia; ampiezza
e   diffusione   nella   provincia   delle    strutture    sindacali;
partecipazione alla stesura e stipulazione dei contratti  collettivi,
integrativi, aziendali di lavoro; consistenza rappresentativa in seno
agli   organismi   collegiali   provinciali;   partecipazione    alla
risoluzione di vertenze individuali, plurime, collettive; 
  Preso atto che, il decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,  recante
«Misure urgenti  in  materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
competitivita' economica» ha apportato, tra l'altro, alcune modifiche
alla   disciplina    dell'organizzazione    degli    enti    pubblici
previdenziali; 
  Letto, in particolare, l'art. 7, comma 10, che prevede la riduzione
«in misura non  inferiore  al  30%  del  numero  dei  componenti  dei
comitati provinciali dell'Inps, di cui all'art. 34  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  30  aprile  1970,  n.  639,  cosi'  come
sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con  effetto
dalla ricostituzione dei Comitati stessi; 
  Richiamata la nota del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali - Segretariato generale - Divisione I, prot. n.  11/1/0001996
del 9 luglio 2010, a mezzo della quale si riconduce  la  composizione
dei Comitati provinciali Inps  da  venti  a  quattordici  componenti,
cosi' individuati: 
    sette  (in  luogo  di  undici)  rappresentanti   dei   lavoratori
dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda; 
    due (in luogo di tre) rappresentanti dei datori di lavoro; 
    due (in luogo di tre) rappresentanti dei lavoratori autonomi; 
    il   Direttore   della   Direzione   provinciale    del    lavoro
territorialmente competente; 
    il   Direttore   della   Direzione   provinciale    del    tesoro
territorialmente competente; 
    il Dirigente della sede dell'Istituto nazionale della  previdenza
sociale territorialmente competente; 
  Riscontrato che, la citata nota, nulla dispone in merito ai criteri
di valutazione sul grado  di  rappresentativita'  delle  associazioni
sindacali; 
che, conseguentemente, devono ritenersi  confermati  i  criteri  gia'
enunciati nelle circolari ministeriali sopra richiamate; 
  Riscontrato che, sulla  base  dei  dati  forniti  dalla  Camera  di
commercio  industria  e  artigianato  di  Verona,  delle   risultanze
istruttorie  interne,  delle  conseguenti   valutazioni   comparative
compiute secondo i criteri enunciati, del necessario  contemperamento
del   pluralismo   partecipativo    con    la    consistenza    della
rappresentativita' desunta  dai  dati  forniti  dalle  organizzazioni
sindacali ed  imprenditoriali,  sono  risultate,  quali  maggiormente
rappresentative nella Provincia di Verona: 
    per i lavoratori dipendenti: le OO.SS. CISL , CGIL, UGL,  UIL,  e
per i dirigenti d'azienda la  CIDA; 
    per  i  datori  di   lavoro:   Associazione   degli   Industriali
(Confindustria Verona) e Confcommercio Verona (Asco); 
    per i lavoratori autonomi:  Confartigianato  (Unione  provinciale
artigiani)   e   Federazione    provinciale    coltivatori    diretti
(Coldiretti); 
  Ritenuto, pertanto, che l'assegnazione dei membri di cui  ai  punti
1), 2), 3), del citato art. 44, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n.
88, cosi' come rimodulato dall'art. 7, comma 10 del decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, debba essere cosi' ripartita, anche  al  fine  di
assicurare la presidenza delle speciali commissioni per  l'esame  dei
ricorsi di cui all'art. 46 della legge n. 88 del 9 marzo 1989: 
    per i lavoratori dipendenti: n. 2 rappresentanti alla CISL, n.  2
rappresentanti  alla  CGIL,  n.  1  rappresentante  alla  UGL,  n.  1
rappresentante alla UIL, n. 1 rappresentante dei dirigenti di azienda
(CIDA); 
    per i datori di  lavoro:  n.  1  rappresentante  all'Associazione
degli Industriali (Confindustria Verona) e n. 1  rappresentante  alla
Confcommercio Verona (Asco); 
    per   i   lavoratori   autonomi:   n.   1   rappresentante   alla
Confartigianato (Unione provinciale artigiani) e n. 1  rappresentante
alla Federazione provinciale coltivatori diretti (Coldiretti); 
  Preso  atto  delle  designazioni  effettuate  dalle  organizzazioni
sindacali dei lavoratori, dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori
autonomi; 
  Richiamata la nota del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali - Segretariato generale - Divisione I - prot. n. 11/1/0001996
del 9 luglio 2010 per quanto  riguarda  la  designazione  dei  membri
indicati ai punti n. 4), 5), 6) dell'art. 44, comma 1, della  n.  639
del 30 aprile 1970; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                                    
 
  E' ricostituito il Comitato provinciale presso la sede dell'Inps di
Verona, che ai sensi dell'art. 44, comma 1, della legge 9 marzo 1989,
n. 88, cosi' come rimodulato dall'art. 7, comma 10 del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, e' composto come segue: 
    a) in rappresentanza dei lavoratori: 
      sig. Tullio Magagna rappresentante O.S. CISL; 
      sig. Giovanni Marabini rappresentante O.S. CISL; 
      sig. Paolo Gecele rappresentante O.S. CIGL; 
      sig. Flavio Soardo rappresentante O.S. CIGL; 
      sig. Renzo Possagno rappresentante O.S. UGL; 
      sig. Giorgio Facco rappresentante O.S. UIL; 
      sig. Giuliano Allegri rappresentante CIDA Dirigenti d'azienda; 
    b) in rappresentanza dei datori di lavoro: 
      dott.  Massimo  Gasparato,  rappresentante  Associazione  degli
Industriali (Confindustria Verona); 
      dott. Moreno Festi, anche per la presidenza  della  Commissione
speciale per  gli  esercenti  attivita'  commerciale,  rappresentante
Confcommercio Verona (Asco); 
    c) in rappresentanza dei lavoratori autonomi: 
      dott.ssa  Maria  Assunta  Casato,  rappresentante   Federazione
provinciale coltivatori diretti (Coldiretti); 
      sig.ra Maria Lincetti, rappresentante  Confartigianato  (Unione
provinciale artigiani); 
    d) membri di diritto: 
      direttore pro-tempore della Direzione provinciale del lavoro di
Verona, ovvero un suo delegato; 
      direttore pro-tempore della Ragioneria territoriale dello Stato
di Verona, ovvero un suo delegato; direttore pro-tempore  della  sede
dell'Inps di Verona.