IL DIRETTORE GENERALE 
             della competitivita' per lo sviluppo rurale 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli  19  e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.  44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; 
  Considerato che la commissione sementi, di cui  all'art.  19  della
citata legge n. 1096/1971, nella riunione  del  27  gennaio  2010  ha
espresso parere favorevole all'inserimento, nel relativo registro  di
varieta' di specie agrarie,  delle  varieta'  indicate  nel  presente
decreto; 
  Considerato che l'iscrizione delle stesse  varieta',  nel  relativo
registro, era stata temporaneamente  sospesa  per  l'espletamento  di
controlli tecnico-amministrativi delle domande d'iscrizione; 
  Ritenuto che non sussistono motivi ostativi all'accoglimento  delle
proposte sopramenzionate; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio  del
2009, n. 129, concernente  il  regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010,  registrato  alla  Corte  dei
conti, recante individuazione degli uffici  dirigenziali  di  livello
non generale; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre 1973, n. 1065, le varieta' sotto elencate, le cui descrizioni
ed i risultati delle prove eseguite  sono  depositati  presso  questo
Ministero, sono iscritte, fino  alla  fine  del  decimo  anno  civile
successivo a quello dell'iscrizione medesima, nel registro  nazionale
delle varieta' di specie di piante agrarie. 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Il presente decreto entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 2 agosto 2010 
 
                                         Il direttore generale: Blasi 
 
Avvertenza: 
    Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo
di legittimita' da parte della Corte dei  conti,  art.  3,  legge  14
gennaio 1994, n. 20, ne' alla  registrazione  da  parte  dell'Ufficio
centrale del bilancio del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.