IL DIRIGENTE 
        per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi 
 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 223-septiesdecies disp. att. al codice civile; 
  Visto il parere della Commissione centrale per le  cooperative  del
15 maggio 2003; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17
gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art.
2545-septiesdecies del codice civile senza che si proceda alla nomina
del liquidatore; 
  Visto il decreto del direttore generale  per  le  piccole  e  medie
imprese e gli enti cooperativi del 12 ottobre 2009, prot. n.  0113447
di delega di firma al dirigente della divisione IV; 
  Considerato che dagli accertamenti effettuati,  le  cooperative  di
cui all'allegato elenco, si trovano  nelle  condizioni  previste  dal
citato art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Considerato altresi' che il provvedimento  non  comporta  una  fase
liquidatoria; 
  Preso atto che non sono pervenute  richieste  e/o  osservazioni  da
parte dei soggetti legittimati di  cui  all'art.  7  della  legge  n.
241/1990, a seguito dell'avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 108 dell'11 maggio 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai  sensi  dell'art.  2545-septiesdecies  del  codice  civile  sono
sciolte, senza dar luogo alla nomina del commissario liquidatore,  le
cooperative  di  cui  all'allegato  elenco  che   costituisce   parte
integrante del presente decreto.