IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche; 
  Visto il Regolamento di Polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; 
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  112  e
successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.  9  recante
«Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure  comunitarie
di lotta  contro  l'influenza  aviaria  e  che  abroga  la  direttiva
92/40/CEE»; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  26  agosto  2005  e
successive modifiche concernente «Misure di  polizia  veterinaria  in
materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile»; 
  Considerata la situazione epidemiologica venutasi a verificare  nel
corso degli ultimi due anni sul  territorio  nazionale  con  numerose
positivita' per virus influenzale a bassa patogenicita' nelle Regioni
del Nord e Centro Italia; 
  Rilevato che il settore rurale, in forza della  propria  tipologia,
potrebbe svolgere un ruolo epidemiologico rilevante nella  incursione
di virus influenzale nel settore industriale, in funzione del rischio
derivante da eventuali correlazioni epidemiologiche tra il  serbatoio
naturale dei virus influenzali e gli allevamenti industriali, nonche'
dalla movimentazione nel circuito rurale extraregionale di potenziali
volatili infetti,  di  materiali  contaminati,  di  attrezzature,  di
veicoli e di personale; 
  Considerato che il circuito avicolo  rurale  e'  un  settore  molto
complesso della filiera avicola  italiana  con  un  notevole  impatto
socio-economico, anche perche' l'abitudine ad  allevare  volatili  e'
molto diffusa nelle zone rurali e peri-urbane; 
  Considerato  che  l'attivita'  di  monitoraggio  ha   permesso   di
individuare due epidemie di LPAI H7N3, nel 2007 e nel 2009 che  hanno
riguardato principalmente il settore rurale  e  marginalmente  quello
industriale per i molteplici collegamenti esistenti tra gli stessi; 
  Rilevata  la  difficolta'  di  controllare  l'infezione  una  volta
entrata nel circuito rurale con l'inevitabile rilevamento di numerosi
focolai secondari nel pollame da cortile; 
  Rilevata l'opportunita' pertanto di adottare un Piano di  controllo
sanitario e di gestione  dei  rischi  rilevati  nel  settore  avicolo
rurale  introducendo  tra   l'altro   l'attuazione   di   misure   di
biosicurezza nonche' un sistema di accreditamento delle strutture che
commercializzano in ambito extraregionale; 
  Considerato che il Piano  e'  stato  condiviso  con  le  Regioni  e
Province Autonome e le Associazioni di categoria del settore avicolo; 
  Acquisito il parere tecnico n. 1/  2010  del  24  maggio  2010  del
Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie  animali  -
Direzione strategica, ai sensi dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 25 gennaio 2010, n. 9; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  E'   resa   obbligatoria   sull'intero   territorio   nazionale
l'attuazione del Piano di cui all'allegato A  del  presente  decreto,
concernente «Misure di  prevenzione,  controllo  e  sorveglianza  del
settore avicolo rurale». 
  2. Eventuali modifiche all'allegato A di cui al  comma  1,  possono
essere adottate dalla Direzione generale della sanita' animale e  del
farmaco veterinario, tenuto  conto  del  parere  tecnico  del  Centro
nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali. 
  3. Il Ministero della salute verifica, di concerto con le Regioni e
Province Autonome, l' attuazione del Piano.