IL DIRETTORE GENERALE 
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore, 
                 la vigilanza e la normativa tecnica 
 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  recante
«Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; 
  Vista la domanda del sig.  Gwizdon  Slawomir  Stanislaw,  cittadino
polacco, diretta  ad  ottenere,  ai  sensi  dell'art.  16  del  sopra
indicato  decreto  legislativo,  il  riconoscimento  della  qualifica
professionale di autoriparatore (elettronica dell'auto  e  meccanica)
conseguita  nel  1994  presso  l'Istituto   Comprensivo   di   Scuole
Professionali  n.  4   con   sede   a   Bielsko-Biala   (Polonia)   e
dell'Attestato   di   Qualifica   professionale   con   mansione   di
autoriparatore conseguito nel 1994 presso la Camera di  Commercio  di
Bielsko-Biala (Polonia), per l'assunzione in Italia  della  qualifica
di «Responsabile tecnico» in  imprese  che  svolgono  l'attivita'  di
autoriparazione, settore  gommista,  di  cui  all'art.  1,  comma  3,
lettera d) della legge 5 febbraio 1992 n. 122; 
  Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui  all'art.
16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del  13
luglio  2010,  che  ha  ritenuto  il  titolo  di   studio   posseduto
dall'interessato, unitamente all'esperienza  lavorativa  di  un  anno
maturata in Irlanda  presso  Ditta  abilitata,  idoneo  ed  attinente
all'esercizio dell'attivita' di autoriparatore, senza  necessita'  di
applicare alcuna misura compensativa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al sig Gwizdon Slawomir Stanislaw,  cittadino  polacco,  nato  a
Bielsko-Biala (Polonia) il 30 giugno 1976, e' riconosciuto il  titolo
di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale
maturata in Irlanda in impresa del settore, quale titolo  valido  per
lo svolgimento in Italia, dell'attivita' di  autoriparazione  settore
gommista, di cui all'art. 1,  comma  3,  lettera  d)  della  legge  5
febbraio 1992, n. 122, senza necessita' di  applicare  alcuna  misura
compensativa,  in   virtu'   della   completezza   della   formazione
professionale documentata. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana ai sensi  dell'art.  16,  comma  6,  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 
    Roma, 28 luglio 2010 
 
                                       Il direttore generale: Vecchio