IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  
 
VISTA la direttiva  92/43/CEE  del  Consiglio  del  21  maggio  1992,
relativa alla conservazione degli habitat naturali e  seminaturali  e
della flora e della fauna selvatiche,  e  in  particolare  l'art.  4,
paragrafo 2, terzo comma; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.
357, recante il regolamento di attuazione della direttiva  92/43/CEE,
come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12  marzo
2003, n. 120; 
VISTO il decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 30 marzo 2009, pubblicato  sul  Supplemento
ordinario n. 61 alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 95  del  24
aprile 2009,  recante  il  secondo  elenco  aggiornato  dei  siti  di
importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia,
ai sensi della direttiva 92/43/CEE, a seguito della  decisione  della
Commissione europea 2010/42/UE; 
CONSIDERATO che, nel contesto di un adattamento dinamico  della  rete
Natura 2000, si e' reso necessario un terzo aggiornamento della lista
Alpina sia per includere i siti addizionali, proposti  come  siti  di
importanza comunitaria ai sensi dell'art. 1 della direttiva 92/43/CEE
dagli Stati Membri a partire dal  2007,  che  per  rispecchiare  ogni
cambiamento nelle informazioni  relative  ai  siti  stessi  trasmesse
dagli  Stati  Membri   successivamente   all'adozione   della   lista
comunitaria iniziale e dei primi due aggiornamenti; 
CONSIDERATO che per quanto riguarda la regione biogeografica alpina: 
* le liste dei siti proposti come siti di importanza  comunitaria  ai
sensi dell'art. 1 della  direttiva  92/43/CEE  sono  stati  trasmessi
dagli Stati Membri alla Commissione tra marzo 2002 e dicembre 2008; 
*  le  liste  dei  proposti  siti  sono  state   accompagnate   dalle
informazioni relative a ciascun  sito  fornite  nel  formato  fissato
dalla decisione 97/266/CE del  18  dicembre  1996  della  Commissione
concernente il formulario informativo  per  i  proposti  siti  Natura
2000; 
* le informazioni relative a ciascun sito  includono  la  cartografia
piu' recente e aggiornata, la denominazione, la posizione geografica,
l'estensione  e  i  dati  raccolti  in   applicazione   dei   criteri
specificati nell'Allegato III alla direttiva 92/43/CEE; 
CONSIDERATO inoltre che alcuni Stati Membri non hanno  proposto  siti
sufficienti a rispondere ai requisiti della direttiva  92/43/CEE  per
certi tipi di habitat e specie, cosicche' non si puo' concludere  che
la rete Natura 2000 sia completa, e  che  a  causa  del  ritardo  nel
ricevere le informazioni e nel raggiungere un accordo con  gli  Stati
Membri potra' essere necessaria una successiva  revisione  del  terzo
aggiornamento della lista comunitaria per  la  regione  biogeografica
Alpina; 
CONSIDERATO  infine   che   le   conoscenze   sull'esistenza   e   la
distribuzione di alcuni habitat naturali  dell'Allegato  I  e  specie
dell'Allegato II alla direttiva 92/43/CEE  rimangono  incomplete  per
cui in effetti non si puo' concludere se  la  rete  Natura  2000  sia
completa o incompleta e si potrebbe percio'  rendere  necessaria  una
revisione  della  lista  comunitaria  per  la  regione  biogeografica
Alpina; 
VISTA la  decisione  della  Commissione  europea  n.  2010/42/UE  che
stabilisce  un  terzo  elenco  aggiornato  di  siti   di   importanza
comunitaria per la regione biogeografica alpina e abroga la decisione
2009/91/EC; 
Decreta: 
Art. 1 
1. I siti di  importanza  comunitaria  per  la  regione  biogeografia
alpina in Italia, individuati ai  sensi  dell'art.  4,  paragrafo  2,
della  direttiva  92/43/CEE,  sono  elencati  nell'Allegato   A   che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
2. Il decreto 30 marzo 2009 citato nelle premesse e' abrogato.