IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE VISTA la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e in particolare l'art. 4, paragrafo 2, terzo comma; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante il regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120; VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2009, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 61 alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 95 del 24 aprile 2009, recante il secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, a seguito della decisione della Commissione europea 2010/42/UE; CONSIDERATO che, nel contesto di un adattamento dinamico della rete Natura 2000, si e' reso necessario un terzo aggiornamento della lista Alpina sia per includere i siti addizionali, proposti come siti di importanza comunitaria ai sensi dell'art. 1 della direttiva 92/43/CEE dagli Stati Membri a partire dal 2007, che per rispecchiare ogni cambiamento nelle informazioni relative ai siti stessi trasmesse dagli Stati Membri successivamente all'adozione della lista comunitaria iniziale e dei primi due aggiornamenti; CONSIDERATO che per quanto riguarda la regione biogeografica alpina: * le liste dei siti proposti come siti di importanza comunitaria ai sensi dell'art. 1 della direttiva 92/43/CEE sono stati trasmessi dagli Stati Membri alla Commissione tra marzo 2002 e dicembre 2008; * le liste dei proposti siti sono state accompagnate dalle informazioni relative a ciascun sito fornite nel formato fissato dalla decisione 97/266/CE del 18 dicembre 1996 della Commissione concernente il formulario informativo per i proposti siti Natura 2000; * le informazioni relative a ciascun sito includono la cartografia piu' recente e aggiornata, la denominazione, la posizione geografica, l'estensione e i dati raccolti in applicazione dei criteri specificati nell'Allegato III alla direttiva 92/43/CEE; CONSIDERATO inoltre che alcuni Stati Membri non hanno proposto siti sufficienti a rispondere ai requisiti della direttiva 92/43/CEE per certi tipi di habitat e specie, cosicche' non si puo' concludere che la rete Natura 2000 sia completa, e che a causa del ritardo nel ricevere le informazioni e nel raggiungere un accordo con gli Stati Membri potra' essere necessaria una successiva revisione del terzo aggiornamento della lista comunitaria per la regione biogeografica Alpina; CONSIDERATO infine che le conoscenze sull'esistenza e la distribuzione di alcuni habitat naturali dell'Allegato I e specie dell'Allegato II alla direttiva 92/43/CEE rimangono incomplete per cui in effetti non si puo' concludere se la rete Natura 2000 sia completa o incompleta e si potrebbe percio' rendere necessaria una revisione della lista comunitaria per la regione biogeografica Alpina; VISTA la decisione della Commissione europea n. 2010/42/UE che stabilisce un terzo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina e abroga la decisione 2009/91/EC; Decreta: Art. 1 1. I siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia alpina in Italia, individuati ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE, sono elencati nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Il decreto 30 marzo 2009 citato nelle premesse e' abrogato.