IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48 ed in particolare l'art. 16,
concernente l'istituzione del CIPE, Comitato interministeriale per la
programmazione  economica,   nonche'   le   successive   disposizioni
legislative relative alla composizione dello stesso Comitato; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare  l'art.  24,
concernente l'accesso ai documenti amministrativi, comma  1,  lettera
c) e comma 2; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed in particolare  l'art.  3,
recante norme in materia di controllo della Corte dei conti; 
  Visti la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo  per
il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni  ed
enti locali ed il conseguente decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
281, concernente fra l'altro la  definizione  e  l'ampliamento  delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; 
  Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94 ed in particolare l'art. 7 che,
nel disporre l'accorpamento del Ministero del tesoro e del  Ministero
del bilancio e della programmazione economica, delega il  Governo  ad
emanare  appositi  decreti  legislativi  per  la  ridefinizione,  fra
l'altro, delle attribuzioni di questo Comitato; 
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n.  430  ed
in particolare i commi 3 e 5, che prevedono fra l'altro l'adeguamento
del regolamento interno del CIPE, sentita  la  Conferenza  permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e Bolzano; 
  Vista la legge 21 dicembre  2001,  n.  443,  che,  all'art.  1,  ha
stabilito  che  le  infrastrutture  pubbliche   e   private   e   gli
insediamenti strategici  e  di  preminente  interesse  nazionale,  da
realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo  del  Paese,  vengano
individuati dal Governo attraverso un programma formulato  secondo  i
criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo,
demandando  a  questo  Comitato  di  approvare,  in  sede  di   prima
applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31  dicembre
2001; 
  Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che agli articoli 60 e  61
istituisce, presso il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  il
Fondo aree sottoutilizzate (FAS),  da  ripartire  a  cura  di  questo
Comitato con  apposite  delibere  adottate  sulla  base  dei  criteri
specificati al comma 3 dello stesso art. 61; 
  Visto  l'art.  1  del  decreto-legge  18  maggio  2006,   n.   181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2006,  n.  233,
che, fra l'altro,  dispone  il  trasferimento  delle  funzioni  della
segreteria  del  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e attribuisce le
funzioni di segretario del Comitato a  un  Sottosegretario  di  Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato con decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri; 
  Visto l'art.  18  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che
dispone che  il  CIPE,  presieduto  in  maniera  non  delegabile  dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze e con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
provveda alle assegnazioni delle risorse  nazionali  disponibili  del
Fondo aree sottoutilizzate (FAS); 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  23
luglio  2002  recante  ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  cosi'  come  modificato,  da
ultimo, dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  15
ottobre  2008,  per  la  parte  relativa  al  Dipartimento   per   la
programmazione e il coordinamento della politica economica; 
  Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri con delega al CIPE 15  ottobre  2008,  recante
organizzazione interna del Dipartimento per la  programmazione  e  il
coordinamento della politica economica; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  25
novembre 2008, recante modifiche alla composizione e al funzionamento
del nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee  guida  per  la
regolazione  dei  servizi  di  pubblica   utilita',   istituito   con
deliberazione CIPE dell'8 maggio 1996; 
  Viste  le  proprie  deliberazioni  del  13  luglio  1993,   recante
disposizioni  organizzative  relative  alle  attivita'  dei  Comitati
interministeriali, del 26 giugno 1996 e  del  9  luglio  1998  n.  63
concernenti il regolamento interno del CIPE; 
  Ritenuto di dover adeguare  il  proprio  regolamento  interno  alle
disposizioni  innovative  della  composizione  del  Governo  e  delle
modifiche apportate all'articolazione delle competenze tra le diverse
amministrazioni centrali e regionali; 
  Su proposta  del  Sottosegretario  di  Stato  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri - Segretario del Comitato; 
 
                              Delibera: 
 
  E' approvato, ai sensi della normativa indicata nelle premesse,  il
seguente regolamento interno di questo Comitato, che  sostituisce  le
precedenti disposizioni di cui alle proprie delibere  del  13  luglio
1993, del 26 giugno 1996 e del 9 luglio 1998. 
                               Art. 1 
 
 
               Partecipazione alle sedute del Comitato 
 
  1.  Il  Comitato,  competente  per  l'individuazione  delle   linee
generali di politica economico-finanziaria, si riunisce,  almeno  due
volte l'anno, in  occasione  della  presentazione  del  documento  di
programmazione economico-finanziaria e della relazione previsionale e
programmatica. 
  2. Alle sedute del Comitato partecipano i Ministri  previsti  dalla
normativa vigente e i Ministri  invitati  in  ragione  delle  materie
oggetto di trattazione. Partecipa inoltre il Ministro per i  rapporti
con  le  regioni  in  qualita'   di   presidente   della   Conferenza
Stato-Regioni. 
  3. La partecipazione alle  sedute  del  Comitato  e'  riservata  ai
Ministri, ai Sottosegretari di Stato alla  Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri in  rappresentanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri ed ai Sottosegretari di Stato delegati  dal  Presidente  del
Consiglio dei Ministri. Ove un Ministro si trovi nella impossibilita'
di partecipare alla seduta, comunica la circostanza al Segretario del
Comitato, delegando eventualmente per iscritto un Sottosegretario  di
Stato. In caso di assenza del Ministro, il  Presidente  del  Comitato
puo' disporre comunque il rinvio della trattazione della  materia  o,
in  relazione  alla  particolare  rilevanza  della  materia  o   alla
imminente scadenza di termini normativi, la sua discussione anche  in
assenza  del  rappresentante  del  Ministero  il  cui   Ministro   e'
impossibilitato a intervenire. 
  4. Il Comitato e'  presieduto  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente del Comitato,
Ministro dell'economia e delle finanze. Quando all'ordine del  giorno
della seduta siano  inclusi  argomenti  relativi  ad  assegnazioni  a
valere sul Fondo aree sottoutilizzate, il Comitato e'  presieduto  in
maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri,  ai
sensi dell'art. 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289  e  dell'art.
18 della legge 28 gennaio 2009, n. 2. Quando la seduta  del  CIPE  e'
presieduta dal Ministro dell'economia e delle  finanze,  alla  seduta
partecipa un Sottosegretario di Stato del Ministero  dell'economia  e
delle finanze in rappresentanza dello stesso Ministero. 
  5. In occasione dell'esame di documenti programmatici di  interesse
regionale partecipa alla seduta il Presidente  della  Conferenza  dei
presidenti delle giunte regionali e province autonome. Qualora  siano
all'ordine del giorno argomenti di specifico interesse di una regione
o provincia autonoma,  su  invito  del  Presidente  partecipano  alla
discussione i presidenti regionali o provinciali interessati. Qualora
siano all'ordine del giorno argomenti relativi  ad  opere  ricomprese
nel programma  delle  infrastrutture  strategiche,  partecipano  alle
sedute,  su  invito  del  presidente,  i  presidenti  delle   regioni
interessate dalle  opere  in  discussione,  secondo  quanto  previsto
dall'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 21  dicembre  2001,  n.
443. Partecipano alle sedute su invito del Presidente, il Governatore
o  il  Direttore  generale  della  Banca  d'Italia  e  il  Presidente
dell'ISTAT.  Possono  altresi'  essere  invitati  dal  presidente   i
presidenti di altri enti o istituti pubblici quando vengono  trattati
problemi che interessino i rispettivi enti o in ragione di specifiche
competenze settoriali. Gli invitati ai sensi del presente  comma  non
possono delegare la partecipazione alla seduta. 
  6. Un Sottosegretario di Stato alla Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri nominato dal Presidente del Consiglio dei  Ministri,  svolge
le funzioni di  Segretario  del  Comitato.  Dette  funzioni,  in  sua
assenza, sono svolte dal componente piu'  giovane  di  eta'  presente
alla seduta. 
  7. Puo' assistere alle sedute,  per  ognuna  delle  amministrazioni
presenti nel Comitato, un funzionario, di norma quello  delegato  per
la riunione preparatoria del CIPE di cui al successivo  art.  3,  con
compiti di supporto tecnico ai partecipanti e limitatamente ai  punti
dell'ordine del giorno di competenza. 
  8. Il Comitato si riunisce presso la Presidenza del  Consiglio  dei
Ministri, salvo che il Presidente disponga altrimenti. 
  9. Il Dipartimento per la programmazione e il  coordinamento  della
politica economica della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  (di
seguito, DIPE) di cui all'art. 12  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, come  modificato,  da  ultimo,
dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  15  ottobre
2008, assicura il  necessario  supporto  alle  sedute  del  Comitato,
nonche' a quelle delle commissioni di cui al successivo art. 2.