IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48 ed in particolare l'art. 16, concernente l'istituzione del CIPE, Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare l'art. 24, concernente l'accesso ai documenti amministrativi, comma 1, lettera c) e comma 2; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed in particolare l'art. 3, recante norme in materia di controllo della Corte dei conti; Visti la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed enti locali ed il conseguente decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente fra l'altro la definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94 ed in particolare l'art. 7 che, nel disporre l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica, delega il Governo ad emanare appositi decreti legislativi per la ridefinizione, fra l'altro, delle attribuzioni di questo Comitato; Visto l'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 ed in particolare i commi 3 e 5, che prevedono fra l'altro l'adeguamento del regolamento interno del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che agli articoli 60 e 61 istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo aree sottoutilizzate (FAS), da ripartire a cura di questo Comitato con apposite delibere adottate sulla base dei criteri specificati al comma 3 dello stesso art. 61; Visto l'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che, fra l'altro, dispone il trasferimento delle funzioni della segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e attribuisce le funzioni di segretario del Comitato a un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; Visto l'art. 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che dispone che il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provveda alle assegnazioni delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate (FAS); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri cosi' come modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 2008, per la parte relativa al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica; Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al CIPE 15 ottobre 2008, recante organizzazione interna del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2008, recante modifiche alla composizione e al funzionamento del nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita', istituito con deliberazione CIPE dell'8 maggio 1996; Viste le proprie deliberazioni del 13 luglio 1993, recante disposizioni organizzative relative alle attivita' dei Comitati interministeriali, del 26 giugno 1996 e del 9 luglio 1998 n. 63 concernenti il regolamento interno del CIPE; Ritenuto di dover adeguare il proprio regolamento interno alle disposizioni innovative della composizione del Governo e delle modifiche apportate all'articolazione delle competenze tra le diverse amministrazioni centrali e regionali; Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Comitato; Delibera: E' approvato, ai sensi della normativa indicata nelle premesse, il seguente regolamento interno di questo Comitato, che sostituisce le precedenti disposizioni di cui alle proprie delibere del 13 luglio 1993, del 26 giugno 1996 e del 9 luglio 1998. Art. 1 Partecipazione alle sedute del Comitato 1. Il Comitato, competente per l'individuazione delle linee generali di politica economico-finanziaria, si riunisce, almeno due volte l'anno, in occasione della presentazione del documento di programmazione economico-finanziaria e della relazione previsionale e programmatica. 2. Alle sedute del Comitato partecipano i Ministri previsti dalla normativa vigente e i Ministri invitati in ragione delle materie oggetto di trattazione. Partecipa inoltre il Ministro per i rapporti con le regioni in qualita' di presidente della Conferenza Stato-Regioni. 3. La partecipazione alle sedute del Comitato e' riservata ai Ministri, ai Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Sottosegretari di Stato delegati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Ove un Ministro si trovi nella impossibilita' di partecipare alla seduta, comunica la circostanza al Segretario del Comitato, delegando eventualmente per iscritto un Sottosegretario di Stato. In caso di assenza del Ministro, il Presidente del Comitato puo' disporre comunque il rinvio della trattazione della materia o, in relazione alla particolare rilevanza della materia o alla imminente scadenza di termini normativi, la sua discussione anche in assenza del rappresentante del Ministero il cui Ministro e' impossibilitato a intervenire. 4. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente del Comitato, Ministro dell'economia e delle finanze. Quando all'ordine del giorno della seduta siano inclusi argomenti relativi ad assegnazioni a valere sul Fondo aree sottoutilizzate, il Comitato e' presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dell'art. 18 della legge 28 gennaio 2009, n. 2. Quando la seduta del CIPE e' presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze, alla seduta partecipa un Sottosegretario di Stato del Ministero dell'economia e delle finanze in rappresentanza dello stesso Ministero. 5. In occasione dell'esame di documenti programmatici di interesse regionale partecipa alla seduta il Presidente della Conferenza dei presidenti delle giunte regionali e province autonome. Qualora siano all'ordine del giorno argomenti di specifico interesse di una regione o provincia autonoma, su invito del Presidente partecipano alla discussione i presidenti regionali o provinciali interessati. Qualora siano all'ordine del giorno argomenti relativi ad opere ricomprese nel programma delle infrastrutture strategiche, partecipano alle sedute, su invito del presidente, i presidenti delle regioni interessate dalle opere in discussione, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Partecipano alle sedute su invito del Presidente, il Governatore o il Direttore generale della Banca d'Italia e il Presidente dell'ISTAT. Possono altresi' essere invitati dal presidente i presidenti di altri enti o istituti pubblici quando vengono trattati problemi che interessino i rispettivi enti o in ragione di specifiche competenze settoriali. Gli invitati ai sensi del presente comma non possono delegare la partecipazione alla seduta. 6. Un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, svolge le funzioni di Segretario del Comitato. Dette funzioni, in sua assenza, sono svolte dal componente piu' giovane di eta' presente alla seduta. 7. Puo' assistere alle sedute, per ognuna delle amministrazioni presenti nel Comitato, un funzionario, di norma quello delegato per la riunione preparatoria del CIPE di cui al successivo art. 3, con compiti di supporto tecnico ai partecipanti e limitatamente ai punti dell'ordine del giorno di competenza. 8. Il Comitato si riunisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvo che il Presidente disponga altrimenti. 9. Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito, DIPE) di cui all'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, come modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 2008, assicura il necessario supporto alle sedute del Comitato, nonche' a quelle delle commissioni di cui al successivo art. 2.