IL DIRETTORE 
  per le accise dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di stato 
 
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  testo  unico   delle   disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative sanzioni penali ed amministrative; 
  Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive
modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme  concernenti
l'istituzione ed il regime dei depositi  fiscali  e  la  circolazione
nonche' le attivita' di accertamento e  di  controllo  delle  imposte
riguardante i tabacchi lavorati; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  184,  recante
l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in  materia  di  lavorazione,
presentazione e vendita dei prodotti del tabacco; 
  Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti  soggetti  ad
accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'art. 39-quater  del
citato decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, e  sono  effettuati  in  relazione  ai
prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di  cui  alle
tabelle A e E, allegate  al  decreto  direttoriale  25  giugno  2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1° luglio  2010,  alle
tabelle B e D, allegate al decreto direttoriale 19  dicembre  2001  e
successive integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del
2 gennaio 2002 e alla tabella C, allegata al decreto direttoriale  25
ottobre 2005 e successive  integrazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 255 del 2 novembre 2005; 
  Vista l'istanza con la quale la International Tobacco Agency Srl ha
chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di  tabacchi
lavorati; 
  Considerato che  occorre  inserire  nella  tabelle  B  -  sigari  e
sigaretti -, allegate al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001
e successive integrazioni, tre prezzi per Kg convenzionale  richiesti
per la variazione in tariffa di prodotti dalla Societa' International
Tobacco Agency Srl; 
  Considerato che occorre procedere alla variazione  dell'inserimento
di alcune marche  di  tabacchi  lavorati  in  conformita'  ai  prezzi
richiesti dalla citata societa' con la sopraindicata  istanza,  nella
tariffa di  vendita  di  cui  alla  tabella  B  allegata  al  decreto
direttoriale 19  dicembre  2001  e  successive  integrazioni  e  alla
tabella C,  allegata  al  decreto  direttoriale  25  ottobre  2005  e
successive integrazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Nelle tabelle  B  -  sigari  e  sigaretti  -  allegate  al  decreto
direttoriale  19  dicembre  2001  e  successive  integrazioni,   sono
inseriti i seguenti prezzi  per  Kg  convenzionale  con  la  seguente
ripartizione: 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico