IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  debito  pubblico,  e,  in  particolare,
l'art. 3, ove si  prevede  che  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare  decreti
cornice  che  consentano  al  Tesoro,  fra  l'altro,  di   effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse  o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009,  emanato
in attuazione dell'art. 3 del citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 398 del 2003,  ove  si  definiscono  gli  obiettivi,  i
limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi
nell'effettuare  le  operazioni  finanziarie  di  cui   allo   stesso
articolo, prevedendo che le operazioni stesse  vengano  disposte  dal
direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore  della
Direzione II del Dipartimento medesimo; 
  Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con  la  quale
il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visti, altresi', gli articoli 4  e  11  del  ripetuto  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  398  del  2003,   riguardanti   la
dematerializzazione dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000,  n.  143,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui  e'  stato
adottato il regolamento  concernente  la  disciplina  della  gestione
accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con  cui  e'  stato  affidato
alla Monte Titoli S.p.A.  il  servizio  di  gestione  accentrata  dei
titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  111
del 13 maggio 2004, recante  disposizioni  in  caso  di  ritardo  nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto  di
titoli di Stato; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in
particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si  e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  23
agosto 2010 ammonta, al netto dei rimborsi gia' effettuati, a  78.296
milioni di euro, e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre una emissione di certificati di  credito  del  Tesoro  «zero
coupon» («CTZ»); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 30  dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del  decreto
ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, e'
disposta l'emissione di una prima tranche di «CTZ», con decorrenza 31
agosto 2010 e scadenza 31 agosto 2012, fino  all'importo  massimo  di
4.000 milioni di euro, da destinarsi a sottoscrizioni in contanti  al
prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura  di  assegnazione
dei certificati stessi. 
  I certificati sono emessi  senza  indicazione  di  prezzo  base  di
collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta  marginale
riferita al prezzo; il  prezzo  di  aggiudicazione  risultera'  dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11. 
  Al termine della procedura  di  assegnazione  di  cui  ai  predetti
articoli  e'  disposta  automaticamente  l'emissione  della   seconda
tranche dei certificati, per un importo  massimo  del  25  per  cento
dell'ammontare nominale indicato al primo comma,  da  assegnare  agli
operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalita' di cui ai
successivi articoli 12 e 13. 
  Le richieste risultate accolte sono  vincolanti  e  irrevocabili  e
danno   conseguentemente   luogo   all'esecuzione   delle    relative
operazioni.