IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista   la  direttiva  2008/48/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  23  aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai
consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;
  Vista  la  legge  7  luglio  2009,  n. 88, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - legge comunitaria 2008, ed in particolare
l'articolo 33;
  Visto  il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 giugno 2010;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  definitiva  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 luglio 2010;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

                              E m a n a
                  il seguente decreto-legislativo:

                               Art. 1


                  Modifiche al testo unico bancario

  1.  Il  capo  II del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:

                              "Capo II


                       Credito ai consumatori


                              Art. 121.


                             Definizioni

  1. Nel presente capo, l'espressione:
  a)  "Codice  del consumo" indica il decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206;
  b)  "consumatore"  indica  una  persona fisica che agisce per scopi
estranei  all'attivita'  imprenditoriale,  commerciale, artigianale o
professionale eventualmente svolta;
  c)   "contratto   di  credito"  indica  il  contratto  con  cui  un
finanziatore  concede  o  si  impegna a concedere a un consumatore un
credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra
facilitazione finanziaria;
  d)  "contratto di credito collegato" indica un contratto di credito
finalizzato  esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la
prestazione  di  un  servizio  specifici  se ricorre almeno una delle
seguenti condizioni:
  1)  il  finanziatore  si  avvale  del  fornitore  del  bene  o  del
prestatore  del  servizio per promuovere o concludere il contratto di
credito;
  2)  il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati
nel contratto di credito;
  e)  "costo  totale  del  credito"  indica gli interessi e tutti gli
altri  costi,  incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a
eccezione  di  quelle  notarili,  che  il  consumatore deve pagare in
relazione  al  contratto  di  credito  e  di cui il finanziatore e' a
conoscenza;
  f)  "finanziatore"  indica  un  soggetto  che,  essendo abilitato a
erogare  finanziamenti  a  titolo  professionale nel territorio della
Repubblica, offre o stipula contratti di credito;
  g) "importo totale del credito" indica il limite massimo o la somma
totale  degli  importi messi a disposizione in virtu' di un contratto
di credito;
  h)  "intermediario  del  credito"  indica  gli  agenti in attivita'
finanziaria,  i  mediatori  creditizi  o  qualsiasi  altro  soggetto,
diverso  dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attivita'
commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro
o  di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto
delle  riserve  di  attivita'  previste dal Titolo VI-bis, almeno una
delle seguenti attivita':
  1)  presentazione  o  proposta di contratti di credito ovvero altre
attivita' preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;
  2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore;
  i)  "sconfinamento"  indica  l'utilizzo da parte del consumatore di
fondi  concessi  dal  finanziatore in eccedenza rispetto al saldo del
conto  corrente  in  assenza  di  apertura di credito ovvero rispetto
all'importo dell'apertura di credito concessa;
  l)  "supporto  durevole"  indica  ogni  strumento  che  permetta al
consumatore  di conservare le informazioni che gli sono personalmente
indirizzate  in  modo da potervi accedere in futuro per un periodo di
tempo  adeguato alle finalita' cui esse sono destinate e che permetta
la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
  m)  "tasso annuo effettivo globale" o "TAEG" indica il costo totale
del   credito  per  il  consumatore  espresso  in  percentuale  annua
dell'importo totale del credito.
  2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi
a  servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i
premi  assicurativi,  se  la  conclusione  di  un contratto avente ad
oggetto  tali  servizi e' un requisito per ottenere il credito, o per
ottenerlo alle condizioni offerte.
  3.  La  Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR,
stabilisce   le  modalita'  di  calcolo  del  TAEG,  ivi  inclusa  la
specificazione  dei  casi  in  cui  i  costi  di  cui al comma 2 sono
compresi nel costo totale del credito.

                              Art. 122.


                       Ambito di applicazione

  1.  Le  disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di
credito comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi:
  a)  finanziamenti  di  importo  inferiore  a 200 euro o superiore a
75.000  euro.  Ai fini del computo della soglia minima si prendono in
considerazione  anche  i  crediti frazionati concessi attraverso piu'
contratti,  se  questi  sono  riconducibili a una medesima operazione
economica;
  b)  contratti  di  somministrazione previsti dagli articoli 1559, e
seguenti,   del   codice   civile  e  contratti  di  appalto  di  cui
all'articolo 1677 del codice civile;
  c)  finanziamenti  nei quali e' escluso il pagamento di interessi o
di altri oneri;
  d)  finanziamenti  a  fronte  dei  quali il consumatore e' tenuto a
corrispondere   esclusivamente   commissioni   per   un  importo  non
significativo,  qualora  il rimborso del credito debba avvenire entro
tre mesi dall'utilizzo delle somme;
  e)  finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un
diritto  di  proprieta'  su  un  terreno o su un immobile edificato o
progettato;
  f)  finanziamenti  garantiti da ipoteca su beni immobili aventi una
durata superiore a cinque anni;
  g)  finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento,
finalizzati  a  effettuare  un'operazione  avente a oggetto strumenti
finanziari  quali  definiti  dall'articolo  1,  comma  2, del decreto
legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58, e successive modificazioni,
purche' il finanziatore partecipi all'operazione;
  h)  finanziamenti  concessi  in base a un accordo raggiunto dinanzi
all'autorita'  giudiziaria  o  a  un'altra  autorita'  prevista dalla
legge;
  i)  dilazioni  del  pagamento  di  un  debito preesistente concesse
gratuitamente dal finanziatore;
  l)  finanziamenti  garantiti  da  pegno  su  un  bene mobile, se il
consumatore non e' obbligato per un ammontare eccedente il valore del
bene;
  m)  contratti  di  locazione, a condizione che in essi sia prevista
l'espressa  clausola  che  in nessun momento la proprieta' della cosa
locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario;
  n)  iniziative  di  microcredito ai sensi dell'articolo 111 e altri
contratti  di  credito  individuati  con  legge  relativi  a prestiti
concessi   a  un  pubblico  ristretto,  con  finalita'  di  interesse
generale,  che  non  prevedono  il pagamento di interessi o prevedono
tassi  inferiori  a  quelli  prevalenti  sul  mercato oppure ad altre
condizioni  piu'  favorevoli  per  il  consumatore  rispetto a quelle
prevalenti  sul  mercato e a tassi d'interesse non superiori a quelli
prevalenti sul mercato;
  o)  contratti  di  credito  sotto  forma di sconfinamento del conto
corrente, salvo quanto disposto dall'articolo 125-octies.
  2.  Alle aperture di credito regolate in conto corrente, qualora il
rimborso  delle  somme  prelevate  debba  avvenire su richiesta della
banca ovvero entro tre mesi dal prelievo, non si applicano il comma 5
e  gli  articoli  123,  comma  1,  lettere  da d) a f), 124, comma 5,
125-ter, 125-quater, 125-sexies.
  3. Ai contratti di locazione finanziaria (leasing) che, anche sulla
base  di accordi separati, non comportano l'obbligo di acquisto della
cosa  locata  da  parte  del  consumatore,  non si applica l'articolo
125-ter, commi da 1 a 4.
  4. Alle dilazioni del pagamento e alle altre modalita' agevolate di
rimborso di un debito preesistente, concordate tra le parti a seguito
di  un  inadempimento  del consumatore, non si applicano gli articoli
124,  commi  5  e  7,  125-ter,  125-quinquies,  125-septies nei casi
stabiliti dal CICR.
  5.  I  venditori  di beni e servizi possono concludere contratti di
credito  nella  sola  forma della dilazione del prezzo con esclusione
del pagamento degli interessi e di altri oneri.

                              Art. 123.


                             Pubblicita'

  1.  Fermo  restando  quanto previsto dalla parte I, titolo III, del
Codice  del  consumo, gli annunci pubblicitari che riportano il tasso
d'interesse  o  altre cifre concernenti il costo del credito indicano
le  seguenti  informazioni  di  base,  in  forma  chiara,  concisa  e
graficamente evidenziata con l'impiego di un esempio rappresentativo:
  a)  il  tasso  d'interesse, specificando se fisso o variabile, e le
spese comprese nel costo totale del credito;
  b) l'importo totale del credito;
  c) il TAEG;
  d)   l'esistenza  di  eventuali  servizi  accessori  necessari  per
ottenere  il  credito  o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate,
qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in
quanto non determinabili in anticipo;
  e) la durata del contratto, se determinata;
  f)  se  determinabile  in  anticipo,  l'importo  totale  dovuto dal
consumatore, nonche' l'ammontare delle singole rate.
  2.  La  Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR,
precisa  le  caratteristiche  delle  informazioni  da includere negli
annunci pubblicitari e le modalita' della loro divulgazione.

                              Art. 124.


                      Obblighi precontrattuali

  1.  Il finanziatore o l'intermediario del credito, sulla base delle
condizioni  offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze
espresse  e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al
consumatore,  prima  che  egli  sia  vincolato  da  un contratto o da
un'offerta  di  credito, le informazioni necessarie per consentire il
confronto  delle  diverse  offerte di credito sul mercato, al fine di
prendere  una  decisione  informata  e  consapevole  in  merito  alla
conclusione di un contratto di credito.
  2.  Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal finanziatore
o  dall'intermediario  del  credito  su  supporto cartaceo o su altro
supporto  durevole  attraverso  il modulo contenente le "Informazioni
europee di base sul credito ai consumatori". Gli obblighi informativi
di  cui  al  comma 1 si considerano assolti attraverso la consegna di
tale  modulo.  Il finanziatore o l'intermediario forniscono qualsiasi
informazione  aggiuntiva  in  un  documento distinto, che puo' essere
allegato al modulo.
  3.  Se  il contratto di credito e' stato concluso, su richiesta del
consumatore,  usando  un  mezzo  di  comunicazione a distanza che non
consente   di   fornire  le  informazioni  di  cui  al  comma  1,  il
finanziatore  o l'intermediario del credito forniscono al consumatore
il  modulo  di  cui al comma 2 immediatamente dopo la conclusione del
contratto di credito.
  4. Su richiesta, al consumatore, oltre al modulo di cui al comma 2,
e'  fornita gratuitamente copia della bozza del contratto di credito,
salvo  che  il finanziatore o l'intermediario del credito, al momento
della  richiesta, intenda procedere alla conclusione del contratto di
credito con il consumatore.
  5.  Il  finanziatore  o  l'intermediario  del credito forniscono al
consumatore  chiarimenti  adeguati, in modo che questi possa valutare
se  il  contratto  di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e
alla   sua   situazione  finanziaria,  eventualmente  illustrando  le
informazioni  precontrattuali  che devono essere fornite ai sensi dei
commi  1  e  2, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e
gli  effetti  specifici che possono avere sul consumatore, incluse le
conseguenze  del mancato pagamento. In caso di offerta contestuale di
piu'  contratti  non  collegati  ai sensi dell'articolo 121, comma 1,
lettera  d),  e' comunque specificato se la validita' dell'offerta e'
condizionata alla conclusione congiunta di detti contratti.
  6.  I  fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come
intermediari  del  credito  a  titolo  accessorio  non  sono tenuti a
osservare  gli  obblighi  di informativa precontrattuale previsti dal
presente  articolo,  fermo  restando  l'obbligo  del  finanziatore di
assicurare che il consumatore riceva le informazioni precontrattuali.
  7.  La  Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR,
detta   disposizioni   di   attuazione  del  presente  articolo,  con
riferimento a:
  a)  il  contenuto,  i criteri di redazione, le modalita' di messa a
disposizione delle informazioni precontrattuali;
  b)  le  modalita'  e  la  portata  dei  chiarimenti  da  fornire al
consumatore ai sensi del comma 5, anche in caso di contratti conclusi
congiuntamente;
  c)  gli  obblighi  specifici o derogatori da osservare nei casi di:
comunicazioni mediante telefonia vocale; aperture di credito regolate
in  conto  corrente;  dilazioni  di  pagamento  non  gratuite e altre
modalita'   agevolate   di   rimborso  di  un  credito  preesistente,
concordate   tra   le   parti  a  seguito  di  un  inadempimento  del
consumatore;  offerta attraverso intermediari del credito che operano
a titolo accessorio.

                            Art. 124-bis.


                   Verifica del merito creditizio

  1.   Prima   della   conclusione   del  contratto  di  credito,  il
finanziatore  valuta  il merito creditizio del consumatore sulla base
di  informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso
e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.
  2.  Se  le  parti  convengono  di  modificare  l'importo totale del
credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore
aggiorna  le  informazioni  finanziarie  di  cui  dispone riguardo al
consumatore  e  valuta  il  merito  creditizio  del medesimo prima di
procedere   ad  un  aumento  significativo  dell'importo  totale  del
credito.
  3.  La  Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR,
detta disposizioni attuative del presente articolo.

                              Art. 125.


                             Banche dati

  1.  I  gestori delle banche dati contenenti informazioni nominative
sul  credito consentono l'accesso dei finanziatori degli Stati membri
dell'Unione  europea  alle  proprie  banche  dati  a  condizioni  non
discriminatorie rispetto a quelle previste per gli altri finanziatori
abilitati  nel  territorio  della  Repubblica.  Il  CICR,  sentito il
Garante per la protezione dei dati personali, individua le condizioni
di  accesso,  al  fine  di garantire il rispetto del principio di non
discriminazione.
  2.   Se   il  rifiuto  della  domanda  di  credito  si  basa  sulle
informazioni  presenti  in una banca dati, il finanziatore informa il
consumatore   immediatamente  e  gratuitamente  del  risultato  della
consultazione e degli estremi della banca dati.
  3. I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima
volta  che  segnalano  a  una  banca  dati  le  informazioni negative
previste  dalla relativa disciplina. L'informativa e' resa unitamente
all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma.
  4.  I  finanziatori  assicurano che le informazioni comunicate alle
banche  dati siano esatte e aggiornate. In caso di errore rettificano
prontamente i dati errati.
  5.  I  finanziatori  informano  il consumatore sugli effetti che le
informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono
avere sulla sua capacita' di accedere al credito.
  6.  Il  presente articolo non pregiudica l'applicazione del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

                            Art. 125-bis.


                      Contratti e comunicazioni

  1.  I  contratti  di credito sono redatti su supporto cartaceo o su
altro  supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta
nei  casi  previsti dalla legge e contengono in modo chiaro e conciso
le  informazioni  e  le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, in
conformita'  alle  deliberazioni del CICR. Una copia del contratto e'
consegnata ai clienti.
  2.  Ai contratti di credito si applicano l'articolo 117, commi 2, 3
e 6, nonche' gli articoli 118, 119, comma 4, e 120, comma 2.
  3.  In  caso di offerta contestuale di piu' contratti da concludere
per iscritto, diversi da quelli collegati ai sensi dell'articolo 121,
comma  1,  lettera  d),  il  consenso  del  consumatore  va acquisito
distintamente per ciascun contratto attraverso documenti separati.
  4.  Nei  contratti  di  credito  di durata il finanziatore fornisce
periodicamente  al  cliente,  su  supporto  cartaceo o altro supporto
durevole   una   comunicazione  completa  e  chiara  in  merito  allo
svolgimento  del  rapporto.  La  Banca  d'Italia, in conformita' alle
deliberazioni  del  CICR,  fissa  i  contenuti e le modalita' di tale
comunicazione.
  5.  Nessuna somma puo' essere richiesta o addebitata al consumatore
se non sulla base di espresse previsioni contrattuali.
  6.  Sono  nulle le clausole del contratto relative a costi a carico
del  consumatore  che,  contrariamente  a  quanto  previsto  ai sensi
dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono
stati  inclusi  in  modo  non  corretto  nel TAEG pubblicizzato nella
documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124.
La nullita' della clausola non comporta la nullita' del contratto.
  7.  Nei  casi  di  assenza  o  di  nullita' delle relative clausole
contrattuali:
  a)  il  TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro
annuali  o  di  altri  titoli  similari  eventualmente  indicati  dal
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  emessi  nei  dodici mesi
precedenti  la  conclusione  del  contratto.  Nessuna  altra somma e'
dovuta  dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o
altre spese;
  b) la durata del credito e' di trentasei mesi.
  8. Il contratto e' nullo se non contiene le informazioni essenziali
ai sensi del comma 1 su:
  a) il tipo di contratto;
  b) le parti del contratto;
  c) l'importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e
di rimborso.
  9.  In  caso  di  nullita'  del  contratto, il consumatore non puo'
essere  tenuto a restituire piu' delle somme utilizzate e ha facolta'
di  pagare  quanto dovuto a rate, con la stessa periodicita' prevista
nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili.

                            Art. 125-ter.


                       Recesso del consumatore

  1.  Il  consumatore  puo'  recedere  dal contratto di credito entro
quattordici   giorni;   il  termine  decorre  dalla  conclusione  del
contratto  o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve
tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'articolo
125-bis,  comma  1.  In  caso  di  uso di tecniche di comunicazione a
distanza  il  termine  e'  calcolato secondo l'articolo 67-duodecies,
comma 3, del Codice del consumo.
  2. Il consumatore che recede:
  a)  ne  da'  comunicazione al finanziatore inviandogli, prima della
scadenza  del termine previsto dal comma 1, una comunicazione secondo
le   modalita'   prescelte   nel   contratto   tra   quelle  previste
dall'articolo 64, comma 2, del Codice del consumo;
  b)  se  il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro
trenta  giorni  dall'invio della comunicazione prevista dalla lettera
a),  restituisce  il  capitale  e paga gli interessi maturati fino al
momento  della  restituzione,  calcolati secondo quanto stabilito dal
contratto.  Inoltre, rimborsa al finanziatore le somme non ripetibili
da questo corrisposte alla pubblica amministrazione.
  3.  Il  finanziatore non puo' pretendere somme ulteriori rispetto a
quelle previste dal comma 2, lettera b).
  4.  Il  recesso  disciplinato  dal  presente  articolo  si  estende
automaticamente,  anche  in  deroga  alle  condizioni  e  ai  termini
eventualmente  previsti  dalla  normativa  di  settore,  ai contratti
aventi a oggetto servizi accessori connessi col contratto di credito,
se  tali  servizi sono resi dal finanziatore ovvero da un terzo sulla
base  di  un  accordo  col  finanziatore. L'esistenza dell'accordo e'
presunta. E' ammessa, da parte del terzo, la prova contraria.
  5. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, ai contratti disciplinati
dal  presente  capo  non  si  applicano  gli  articoli  64,  65,  66,
67-duodecies e 67-ter decies del Codice del consumo.

                          Art. 125-quater.


                   Contratti a tempo indeterminato

  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  125-ter,  nei
contratti  di  credito  a  tempo  indeterminato  il consumatore ha il
diritto di recedere in ogni momento senza penalita' e senza spese. Il
contratto puo' prevedere un preavviso non superiore a un mese.
  2.  I  contratti di credito a tempo indeterminato possono prevedere
il diritto del finanziatore a:
  a)  recedere  dal  contratto  con  un preavviso di almeno due mesi,
comunicato  al  consumatore  su  supporto  cartaceo  o altro supporto
durevole;
  b)  sospendere,  per  una  giusta  causa, l'utilizzo del credito da
parte del consumatore, dandogliene comunicazione su supporto cartaceo
o  altro supporto durevole in anticipo e, ove cio' non sia possibile,
immediatamente dopo la sospensione.

                         Art. 125-quinquies.


                     Inadempimento del fornitore

  1.  Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da
parte  del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver
inutilmente  effettuato  la  costituzione  in  mora del fornitore, ha
diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento
al  contratto  di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni
di cui all'articolo 1455 del codice civile.
  2.  La  risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del
finanziatore  di  rimborsare  al  consumatore  le  rate  gia' pagate,
nonche'  ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del
contratto  di  credito  non  comporta  l'obbligo  del  consumatore di
rimborsare  al  finanziatore  l'importo che sia stato gia' versato al
fornitore  dei  beni  o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di
ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso.
  3.  In caso di locazione finanziaria (leasing) il consumatore, dopo
aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore dei
beni  o  dei  servizi,  puo' chiedere al finanziatore di agire per la
risoluzione  del  contratto.  La  richiesta al fornitore determina la
sospensione del pagamento dei canoni. La risoluzione del contratto di
fornitura  determina  la  risoluzione  di  diritto, senza penalita' e
oneri, del contratto di locazione finanziaria. Si applica il comma 2.
  4.  I  diritti  previsti dal presente articolo possono essere fatti
valere  anche  nei confronti del terzo al quale il finanziatore abbia
ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.

                          Art. 125-sexies.


                         Rimborso anticipato

  1.  Il  consumatore  puo'  rimborsare  anticipatamente in qualsiasi
momento,  in  tutto  o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In
tale  caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale
del  credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per
la vita residua del contratto.
  2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un
indennizzo  equo  ed  oggettivamente giustificato per eventuali costi
direttamente   collegati   al   rimborso   anticipato   del  credito.
L'indennizzo  non puo' superare l'1 per cento dell'importo rimborsato
in anticipo, se la vita residua del contratto e' superiore a un anno,
ovvero  lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del
contratto  e'  pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo
non  puo'  superare  l'importo  degli  interessi  che  il consumatore
avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
  3. L'indennizzo di cui al comma 2 non e' dovuto:
  a)  se  il  rimborso  anticipato  e' effettuato in esecuzione di un
contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
  b)  se  il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di
credito;
  c)  se  il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si
applica  un  tasso di interesse espresso da una percentuale specifica
fissa predeterminata nel contratto;
  d)  se  l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero
debito residuo ed e' pari o inferiore a 10.000 euro.

                          Art. 125-septies.


                        Cessione dei crediti

  1.  In  caso di cessione del credito o del contratto di credito, il
consumatore puo' sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che
poteva   far  valere  nei  confronti  del  cedente,  ivi  inclusa  la
compensazione,  anche  in  deroga  al disposto dell'articolo 1248 del
codice civile.
  2.  Il  consumatore e' informato della cessione del credito, a meno
che  il cedente, in accordo con il cessionario, continui a gestire il
credito   nei  confronti  del  consumatore.  La  Banca  d'Italia,  in
conformita'  alle  deliberazioni del CICR, individua le modalita' con
cui il consumatore e' informato.

                          Art. 125-octies.


                            Sconfinamento

  1. Se un contratto di conto corrente prevede la possibilita' che al
consumatore   sia   concesso   uno  sconfinamento,  si  applicano  le
disposizioni del capo I.
  2.  In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre
un  mese,  il  creditore  comunica  senza  indugio al consumatore, su
supporto cartaceo o altro supporto durevole:
  a) lo sconfinamento;
  b) l'importo interessato;
  c) il tasso debitore;
  d)  le  penali,  le  spese  o  gli  interessi di mora eventualmente
applicabili.
  3.  La  Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR,
detta disposizioni di attuazione del presente comma, con riferimento:
  a) al termine di invio della comunicazione;
  b)  ai  criteri  per  la  determinazione  della  consistenza  dello
sconfinamento.

                          Art. 125-novies.


                      Intermediari del credito

  1.   Gli   intermediari   del   credito   indicano,  negli  annunci
pubblicitari e nei documenti destinati ai consumatori, l'ampiezza dei
propri poteri e in particolare se lavori a titolo esclusivo con uno o
piu' finanziatori oppure a titolo di mediatore.
  2.  Il  consumatore e' informato dell'eventuale compenso da versare
all'intermediario  del  credito  per  i  suoi servizi. Il compenso e'
oggetto  di  accordo tra il consumatore e l'intermediario del credito
su   supporto   cartaceo   o  altro  supporto  durevole  prima  della
conclusione del contratto di credito.
  3. L'intermediario del credito comunica al finanziatore l'eventuale
compenso  che  il  consumatore  deve  versare  all'intermediario  del
credito  per  i  suoi  servizi, al fine del calcolo del TAEG, secondo
quanto stabilito dal CICR.

                              Art. 126.


                   Riservatezza delle informazioni

  1.  Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' individuare, con
regolamento  adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23  agosto  1988,  n.  400,  i  casi in cui le comunicazioni previste
dall'articolo  125,  comma  2, e 125-quater, comma 2, lettera b), non
sono  effettuate  in  quanto  vietate  dalla  normativa comunitaria o
contraria all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.".
 
          N O T E 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Nota alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La direttiva 2008/48/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          22 maggio 2008, n. L 133; 
              - Il testo dell'art. 33 della legge 7 luglio  2009,  n.
          88 (Disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          Legge  comunitaria   2008),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 33. (Delega al  Governo  per  l'attuazione  della
          direttiva  2008/48/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 23 aprile 2008,  relativa  ai  contratti  di
          credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE
          e previsione di modifiche ed integrazioni  alla  disciplina
          relativa ai soggetti operanti nel  settore  finanziario  di
          cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  ai
          mediatori   creditizi   ed   agli   agenti   in   attivita'
          finanziaria).  -  1.  Nella  predisposizione  dei   decreti
          legislativi per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23  aprile  2008,
          relativa  ai  contratti  di  credito  ai  consumatori,  che
          provvederanno ad apportare al testo unico  delle  leggi  in
          materia  bancaria  e  creditizia,   di   cui   al   decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  le  necessarie
          modifiche e integrazioni, il Governo e' tenuto  a  seguire,
          oltre ai principi e criteri direttivi di  cui  all'art.  2,
          anche i seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) estendere, in tutto o in parte, gli  strumenti  di
          protezione del contraente  debole  previsti  in  attuazione
          della  direttiva   2008/48/CE   ad   altre   tipologie   di
          finanziamento a favore dei consumatori,  qualora  ricorrano
          analoghe esigenze di tutela alla luce delle caratteristiche
          ovvero delle finalita' del finanziamento; 
                b) rafforzare ed estendere  i  poteri  amministrativi
          inibitori e l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative
          previste dal testo unico di cui al decreto  legislativo  n.
          385  del  1993  per   contrastare   le   violazioni   delle
          disposizioni del titolo VI di tale testo  unico,  anche  se
          concernenti rapporti diversi dal  credito  al  consumo,  al
          fine  di  assicurare  un'adeguata  reazione  a  fronte  dei
          comportamenti scorretti a danno della clientela. La  misura
          delle sanzioni amministrative e'  pari  a  quella  prevista
          dall'  art.  144  del  testo  unico  di  cui   al   decreto
          legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni,  e
          dall' art. 39, comma 3, della legge 28  dicembre  2005,  n.
          262, e successive modificazioni; 
                c) coordinare, al  fine  di  evitare  sovrapposizioni
          normative, il titolo VI del testo unico di cui  al  decreto
          legislativo n. 385  del  1993  con  le  altre  disposizioni
          legislative  aventi  a   oggetto   operazioni   e   servizi
          disciplinati  dal  medesimo  titolo  VI  e  contenute   nel
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.  248,  nel
          decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 aprile  2007,  n.  40,  e  nel
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio   2009,   n.   2,
          applicando, per garantire  il  rispetto  di  queste  ultime
          disposizioni, i meccanismi di controllo  e  di  tutela  del
          cliente previsti dal citato titolo VI del  testo  unico  di
          cui al decreto legislativo n. 385 del 1993; 
                d) rimodulare la disciplina  delle  attivita'  e  dei
          soggetti operanti nel settore finanziario di cui al  titolo
          V e all' art.  155  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo n.  385  del  1993,  sulla  base  dei  seguenti
          ulteriori criteri direttivi a tutela dei consumatori: 
                  1) rideterminare i requisiti  per  l'iscrizione  al
          fine  di  consentire  l'operativita'  nei   confronti   del
          pubblico soltanto ai soggetti che assicurino  affidabilita'
          e correttezza dell'iniziativa imprenditoriale; 
                  2) prevedere strumenti di controllo piu'  efficaci,
          modulati  anche   sulla   base   delle   attivita'   svolte
          dall'intermediario; 
                  3) garantire la semplificazione, la trasparenza, la
          celerita',   l'economicita'   e   l'efficacia   dell'azione
          amministrativa e dei procedimenti sanzionatori, attribuendo
          i poteri sanzionatori e di intervento alla Banca d'Italia; 
                  4) prevedere sanzioni amministrative  pecuniarie  e
          accessorie e forme di intervento  effettive,  dissuasive  e
          proporzionate,  quali,   tra   l'altro,   il   divieto   di
          intraprendere nuove operazioni e il potere di  sospensione,
          rafforzando, nel contempo, il potere di cancellazione; 
                d-bis) prevedere il ruolo dell'educazione finanziaria
          quale strumento di tutela del consumatore,  attribuendo  il
          potere di  promuovere,  nell'ambito  delle  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente, iniziative di informazione ed educazione  volte  a
          diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al  fine
          di  favorire  relazioni   responsabili   e   corrette   tra
          intermediari e clienti; 
                d-ter) prevedere l'istituzione,  nel  rispetto  della
          disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati
          personali, di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano
          amministrativo, delle frodi  nel  settore  del  credito  al
          consumo, con specifico riferimento al  fenomeno  dei  furti
          d'identita';  il  sistema  di  prevenzione   e'   istituito
          nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze  ed
          e' basato su un archivio centrale informatizzato  e  su  un
          gruppo  di  lavoro;  il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  e'   titolare   dell'archivio   e   del   connesso
          trattamento dei dati. Secondo quanto previsto dall'art.  29
          del codice in materia di protezione dei dati personali,  di
          cui al decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  il
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  designa  per  la
          gestione dell'archivio e in qualita'  di  responsabile  del
          trattamento dei dati personali la societa'  CONSAP  Spa.  I
          rapporti tra il Ministero dell'economia e delle  finanze  e
          l'ente gestore sono disciplinati con apposita  convenzione;
          il Ministero dell'economia e  delle  finanze  individua  le
          categorie dei soggetti che possono aderire  al  sistema  di
          prevenzione e le tipologie dei dati destinati ad alimentare
          l'archivio informatizzato. La partecipazione al sistema  di
          prevenzione comporta da parte dell'aderente il pagamento di
          un contributo in favore dell'ente  gestore.  All'attuazione
          delle disposizioni di cui alla presente lettera si provvede
          senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio  dello  Stato,
          nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente; 
                d-quater) prevedere che il diniego del  finanziamento
          da   parte    dei    soggetti    abilitati    all'esercizio
          dell'attivita' di erogazione di credito ai consumatori  sia
          obbligatoriamente motivato, intendendosi la motivazione non
          integrata  nel  caso  di  mero   rinvio   all'esito   della
          consultazione  di  banche  di  dati   e   di   sistemi   di
          informazione creditizia; 
                d-quinquies) prevedere che  al  soggetto  richiedente
          cui  viene  negato  il  finanziamento  sia  consentito   di
          prendere visione e di estrarre  copia,  a  sue  spese,  del
          provvedimento di diniego e della rispettiva motivazione. 
                e) rivedere la disciplina dei mediatori creditizi  di
          cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, e la disciplina  degli
          agenti  in  attivita'  finanziaria  di   cui   al   decreto
          legislativo 25 settembre 1999, n. 374,  introducendola  nel
          testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del  1993,
          in modo da: 
                  1) assicurare  la  trasparenza  dell'operato  e  la
          professionalita'     delle     sopraindicate      categorie
          professionali,  prevedendo  l'innalzamento  dei   requisiti
          professionali; 
                  2)  istituire  un  organismo  avente   personalita'
          giuridica, con autonomia  organizzativa  e  statutaria,  ed
          eventuali   articolazioni   territoriali,   costituito   da
          soggetti nominati con decreto del Ministro dell'economia  e
          delle  finanze,  scelti  tra  le  categorie  dei  mediatori
          creditizi, degli agenti  in  attivita'  finanziaria,  delle
          banche e degli intermediari finanziari, con il  compito  di
          gestire gli elenchi dei mediatori creditizi e degli  agenti
          in attivita' finanziaria. Detto organismo sara'  sottoposto
          alla vigilanza della Banca d'Italia, che, in caso di  grave
          inerzia o malfunzionamento, potra' proporne lo scioglimento
          al Ministro dell'economia e delle finanze; 
                  3)  prevedere  che  con  regolamento  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze adottato, previo parere delle
          Commissioni parlamentari competenti, ai  sensi  dell'  art.
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la
          Banca  d'Italia,  siano   determinate   le   modalita'   di
          funzionamento dell'organismo di cui  al  numero  2)  e  sia
          individuata la  disciplina:  dei  poteri  dell'organismo  e
          delle sue eventuali articolazioni  territoriali,  necessari
          ad assicurare un efficace  svolgimento  delle  funzioni  di
          gestione degli elenchi, ivi compresi poteri di  verifica  e
          sanzionatori; dell'iscrizione negli elenchi  dei  mediatori
          creditizi e degli agenti in attivita' finanziaria,  con  le
          relative  forme  di  pubblicita';  della  determinazione  e
          riscossione, da parte dell'organismo o delle sue  eventuali
          articolazioni territoriali, di contributi o di altre  somme
          dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella
          misura   necessaria   per    garantire    lo    svolgimento
          dell'attivita';   delle   modalita'   di    tenuta    della
          documentazione concernente l'attivita' svolta dai mediatori
          creditizi e dagli agenti in  attivita'  finanziaria;  delle
          modalita' di aggiornamento professionale di tali soggetti; 
                  4)   applicare,   in   quanto    compatibili,    le
          disposizioni del titolo  VI  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto  legislativo  n.  385  del   1993,   e   successive
          modificazioni, prevedendo altresi' che  la  Banca  d'Italia
          possa  prescrivere  specifiche  regole  di  condotta.   Con
          riferimento alle commissioni di  mediazione  e  agli  altri
          costi accessori, dovranno essere assicurate la  trasparenza
          nonche' l'applicazione delle disposizioni previste  per  la
          determinazione degli interessi usurari dagli articoli 2 e 3
          della legge 7 marzo 1996, n.  108,  e  dall'art.  1815  del
          codice civile; 
                  5) disciplinare le sanzioni pecuniarie, nonche'  la
          sospensione e la cancellazione dagli elenchi e le  sanzioni
          accessorie, prevedendo che l'organismo sia competente per i
          provvedimenti connessi alla gestione  degli  elenchi  e  la
          Banca d'Italia per quelli relativi  alle  violazioni  delle
          disposizioni di cui al numero 4); 
                  6) individuare cause di incompatibilita',  tra  cui
          la contestuale iscrizione in entrambi gli elenchi, al  fine
          di   assicurare   la   professionalita'    e    l'autonomia
          dell'operativita'; 
                  7)  prescrivere  l'obbligo  di  stipulare   polizze
          assicurative per responsabilita' civile per danni  arrecati
          nell'esercizio delle attivita' di pertinenza; 
                  8)   prevedere   disposizioni    transitorie    per
          disciplinare  il  trasferimento  nei  nuovi   elenchi   dei
          mediatori e degli  agenti  in  attivita'  finanziaria  gia'
          abilitati, purche' in possesso dei requisiti previsti dalla
          nuova disciplina; 
                  9) per i mediatori creditizi prevedere l'obbligo di
          indipendenza  da  banche  e  intermediari  e  l'obbligo  di
          adozione di una forma giuridica societaria per  l'esercizio
          dell'attivita'; introdurre ulteriori forme di controllo per
          le  societa'   di   mediazione   creditizia   di   maggiori
          dimensioni; 
                  10)  prevedere  per   gli   agenti   in   attivita'
          finanziaria forme di responsabilita' del  soggetto  che  si
          avvale del  loro  operato,  anche  con  riguardo  ai  danni
          causati ai clienti; 
                f) coordinare  il  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo  n.  385  del  1993  e  le  altre  disposizioni
          legislative aventi come oggetto la tutela del  consumatore,
          definendo le informazioni  che  devono  essere  fornite  al
          cliente  in  fase  precontrattuale  e   le   modalita'   di
          illustrazione,  con  la  specifica,  in  caso  di   offerta
          congiunta  di   piu'   prodotti,   dell'obbligatorieta'   o
          facoltativita' degli stessi. 
              2.  Dall'attuazione  del  presente  art.   non   devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.» 
              Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo
          unico delle leggi in  materia  bancaria  e  creditizia)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre  1993,  n.
          230, S.O.