IL DIRETTORE GENERALE 
                    della sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto l'art. 4, comma 1, del sopraccitato  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, concernente condizioni  per  l'autorizzazione  di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato
I; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,
recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento  delle  strutture  di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge  24
dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al  Ministero  del  lavoro,
della salute e delle politiche  sociali  le  funzioni  del  Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie,  strumentali  e  di
personale; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Vista la domanda presentata in data  8  giugno  2006  e  successive
integrazioni di cui l'ultima del 19  marzo  2009  dall'Impresa  Bayer
CropScience Srl, con  sede  legale  in  Milano,  Viale  Certosa  130,
diretta ad  ottenere  la  registrazione  del  prodotto  fitosanitario
denominato HUSSAR EC  contenente  le  sostanze  attive  iodosulfuron,
fenoxaprop-p e l'antidoto agronomico mefenpir dietile; 
  Visto il decreto del 6 febbraio 2004 di inclusione  della  sostanza
attiva iodosulfuron nell'Allegato I del decreto legislativo 17  marzo
1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2013, in attuazione della direttiva
2003/84/CE della Commissione del 25 settembre 2003; 
  Visto il decreto dell'11 novembre 2008 di inclusione della sostanza
attiva Fenoxaprop-p nell'Allegato I del decreto legislativo 17  marzo
1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2018, in attuazione della direttiva
2008/66/CE della Commissione del 30 giugno 2008; 
  Visto il parere favorevole espresso in data  7  giugno  2010  dalla
Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo  17
marzo 1995, n.  194,  relativo  all'autorizzazione  del  prodotto  in
questione fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza  dell'iscrizione
della sostanza attiva fenoxaprop-p in Allegato  I,  fatti  salvi  gli
adempimenti che saranno stabiliti a seguito del  riesame  comunitario
della  sostanza  attiva  iodosulfuron  metil  sodium   con   scadenza
dell'iscrizione in Allegato I stabilita al 31 dicembre 2013; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 19 luglio  2010,  con  la  quale
sono stati richiesti gli atti definitivi; 
  Vista la nota pervenuta in data 24 luglio 2010 da cui  risulta  che
la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed
ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in  PUMA
GOLD EC; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999. 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino al  31  dicembre
2018 l'Impresa Bayer CropScience Srl,  con  sede  legale  in  Milano,
Viale Certosa 130,  e'  autorizzata  ad  immettere  in  commercio  il
prodotto fitosanitario denominato PUMA GOLD EC con la composizione  e
alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  Sono fatti salvi gli adempimenti che saranno  stabiliti  a  seguito
del riesame comunitario  della  sostanza  attiva  iodosulfuron  metil
sodium con scadenza dell'iscrizione in Allegato  I  stabilita  al  31
dicembre 2013. 
  Il   prodotto   e'   confezionato    nelle    taglie    da    litri
1-1,25-2,5-3-5-10. 
  Il  prodotto  in  questione   e'   preparato   nello   stabilimento
dell'impresa Torre Srl, in Montalcino-Torrenieri (Siena) e  importato
in confezioni pronte per l'impiego  dallo  stabilimento  dell'impresa
estera Bayer CropScience  AG  -  Industriepark  Hoechst-  Francoforte
(Germania). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13342. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 6 agosto 2010 
 
                                       p. Il direttore generale: Noe'