IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'art. 32 della Costituzione; Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 32 della legge 23 gennaio 1978, n. 833, e successive modifiche integrazioni, concernente «Funzioni di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria»; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, recante «interventi d'urgenza»; Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 recante «Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina»; Visto l'art. 650 del codice penale; Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1976, n. 348, relativo alla «profilassi dell'anemia infettiva degli equini»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, «regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza da Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE»; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010 recante «Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe degli equidi da parte dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) (art. 8, comma 15, legge 1° agosto 2003, n. 200)»; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 18 dicembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2008, recante:«Piano di sorveglianza nazionale per l'anemia infettiva degli equidi»; Visto il decreto del Ministero della salute del 7 marzo 2008 recante «Organizzazione e funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unita' centrale di crisi»; Vista la nota del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, prot. n. DGSA - 13691 - P del 24 luglio 2009 con cui viene comunicata l'attivazione del Sistema informativo Malattie Animali Nazionale (SIMAN) per la notifica informatizzata dei focolai di malattie animali soggette a denuncia ai sensi dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visto il parere della Direzione strategica del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unita' centrale di crisi espresso nella seduta del 9 giugno 2010; Considerato che dal 1° gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2009 sono stati notificati alla Commissione Europea 447 focolai di anemia infettiva equina distribuiti sull'intero territorio nazionale; Considerato che tali focolai sono stati individuati tramite l'applicazione del piano predisposto con la predetta ordinanza ministeriale 18 dicembre 2007; Considerata la crescente importanza della malattia in ambito internazionale; Tenuto conto delle valutazioni tecniche del Centro di referenza per l'anemia infettiva equina, istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Regione Lazio e Toscana, secondo cui la malattia e' ancora presente su tutto il territorio nazionale ma con una maggiore concentrazione di focolai nelle Regioni Abruzzo, Molise, Lazio e Umbria; Considerato inoltre che il rischio maggiore di infezione riguarda attualmente determinate tipologie di allevamento, in particolare quelle dove vi sia coesistenza con muli; Ritenuto pertanto necessario, sulla base della differente situazione epidemiologica, rimodulare il Piano di sorveglianza nazionale per l'anemia infettiva degli equidi, confermando il controllo annuale nelle Regioni Abruzzo, Molise, Lazio e Umbria e rendendolo biennale nelle rimanenti Regioni; Sentito il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per i profili di competenza; Ordina: Art. 1 1. E' resa obbligatoria sul territorio nazionale l'esecuzione del piano di sorveglianza e controllo per l'anemia infettiva degli equidi, di seguito denominato piano, secondo i criteri e le modalita' indicate nella presente ordinanza. 2. Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle attivita' di programmazione e coordinamento, predispongono le modalita' applicative per l'attuazione dei controlli e degli interventi previsti, verificandone l'applicazione.