IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 32 della Costituzione; 
  Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto l'art. 32 della legge 23 gennaio 1978, n. 833,  e  successive
modifiche integrazioni, concernente «Funzioni  di  igiene  e  sanita'
pubblica e di polizia veterinaria»; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  112  e
successive modifiche ed integrazioni, recante «interventi d'urgenza»; 
  Visto il  decreto  legislativo  22  maggio  1999,  n.  196  recante
«Attuazione della direttiva  97/12/CE  che  modifica  e  aggiorna  la
direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi  di  polizia  sanitaria  in
materia di scambi intracomunitari di animali delle  specie  bovina  e
suina»; 
  Visto l'art. 650 del codice penale; 
  Visto il decreto ministeriale 4  dicembre  1976,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  31  dicembre  1976,  n.   348,   relativo   alla
«profilassi dell'anemia infettiva degli equini»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  1994,
n. 243, «regolamento recante attuazione  della  direttiva  90/426/CEE
relativa alle condizioni di  polizia  sanitaria  che  disciplinano  i
movimenti e le importazioni di equini di provenienza da Paesi  terzi,
con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE»; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali 29 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
65  del  19  marzo  2010  recante  «Linee  guida   e   principi   per
l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe degli  equidi  da  parte
dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) (art. 8,  comma
15, legge 1° agosto 2003, n. 200)»; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  18  dicembre  2007,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  14  del  17  gennaio  2008,
recante:«Piano di sorveglianza nazionale per l'anemia infettiva degli
equidi»; 
  Visto il decreto del  Ministero  della  salute  del  7  marzo  2008
recante «Organizzazione e funzioni del Centro nazionale di  lotta  ed
emergenza contro  le  malattie  animali  e  dell'Unita'  centrale  di
crisi»; 
  Vista la nota  del  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali, prot. n. DGSA - 13691 - P del 24 luglio  2009  con
cui viene comunicata l'attivazione del Sistema  informativo  Malattie
Animali Nazionale (SIMAN) per la notifica informatizzata dei  focolai
di malattie animali soggette a denuncia  ai  sensi  dell'art.  1  del
citato decreto del Presidente della Repubblica 8  febbraio  1954,  n.
320; 
  Visto il parere della Direzione strategica del Centro nazionale  di
lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unita'  centrale
di crisi espresso nella seduta del 9 giugno 2010; 
  Considerato che dal 1° gennaio 2008 fino al 31 dicembre  2009  sono
stati notificati alla  Commissione  Europea  447  focolai  di  anemia
infettiva equina distribuiti sull'intero territorio nazionale; 
  Considerato  che  tali  focolai  sono  stati  individuati   tramite
l'applicazione  del  piano  predisposto  con  la  predetta  ordinanza
ministeriale 18 dicembre 2007; 
  Considerata  la  crescente  importanza  della  malattia  in  ambito
internazionale; 
  Tenuto conto delle valutazioni tecniche del Centro di referenza per
l'anemia    infettiva    equina,    istituito    presso    l'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Regione Lazio e  Toscana,  secondo
cui la malattia e' ancora presente su tutto il  territorio  nazionale
ma con una maggiore concentrazione di focolai nelle Regioni  Abruzzo,
Molise, Lazio e Umbria; 
  Considerato inoltre che il rischio maggiore di  infezione  riguarda
attualmente determinate  tipologie  di  allevamento,  in  particolare
quelle dove vi sia coesistenza con muli; 
  Ritenuto  pertanto  necessario,   sulla   base   della   differente
situazione  epidemiologica,  rimodulare  il  Piano  di   sorveglianza
nazionale  per  l'anemia  infettiva  degli  equidi,  confermando   il
controllo annuale nelle Regioni Abruzzo, Molise,  Lazio  e  Umbria  e
rendendolo biennale nelle rimanenti Regioni; 
  Sentito  il  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari   e
forestali per i profili di competenza; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' resa obbligatoria sul territorio nazionale  l'esecuzione  del
piano di  sorveglianza  e  controllo  per  l'anemia  infettiva  degli
equidi, di seguito denominato piano, secondo i criteri e le modalita'
indicate nella presente ordinanza. 
  2. Le regioni e le province autonome, nell'ambito  delle  attivita'
di  programmazione  e  coordinamento,  predispongono   le   modalita'
applicative  per  l'attuazione  dei  controlli  e  degli   interventi
previsti, verificandone l'applicazione.