IL CAPO DIPARTIMENTO 
   delle politiche competitive, del mondo rurale e della qualita' 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92; 
  Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n.  510/2006
che stabilisce che le denominazioni  che  alla  data  di  entrata  in
vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del  Regolamento
(CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato  del  Regolamento
(CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte  nel  «registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette»; 
  Visti i Regolamenti (CE) con i  quali,  sono  state  registrate  le
D.O.P. e la I.G.P. per gli  oli  di  oliva  vergini  ed  extravergini
italiani; 
  Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o
a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione  registrata,  devono
possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti  per  ciascuna
denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati  dai
competenti organi; 
  Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli  oli  di
oliva vergini ed  extravergini  a  denominazione  di  origine  devono
essere accertate da laboratori autorizzati; 
  Visto il  decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n.  156  recante
attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari
in  merito  al  controllo  ufficiale  dei  prodotti  alimentari   che
individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano
analisi finalizzate a detto controllo e tra essi  la  conformita'  ai
criteri generali stabiliti dalla norma europea EN  45001,  sostituita
nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025; 
  Vista la circolare ministeriale 13  gennaio  2000,  n.  1,  recante
modalita' per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori  adibiti
al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine  e  ad
indicazione geografica, registrati in ambito comunitario,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7  marzo
2000; 
  Vista la richiesta presentata in data 5 agosto 2010 dal laboratorio
«Leochimica S.r.l.», ubicato in Zoppola (Pordenone), via Viatta n. 1,
volta  ad  ottenere   l'autorizzazione,   per   l'intero   territorio
nazionale,  al  rilascio  dei  certificati  di  analisi  nel  settore
oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove  elencate
in allegato al presente decreto; 
  Considerato che il laboratorio sopra indicato ha  ottemperato  alle
prescrizioni indicate al punto  c)  della  predetta  circolare  e  in
particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data  15  luglio  2009
l'accreditamento relativamente alle prove indicate  nell'allegato  al
presente decreto e del suo  sistema  qualita',  in  conformita'  alle
prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025,  da  parte  di  un
organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato
in ambito EA - European Cooperation for Accreditation; 
  Ritenuti sussistenti le condizioni e  i  requisiti  concernenti  il
rilascio dell'autorizzazione in argomento; 
 
                              Autorizza 
 
il laboratorio «Leochimica S.r.l.», ubicato in  Zoppola  (Pordenone),
via Viatta n. 1, per l'intero territorio nazionale, al  rilascio  dei
certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale. 
  Le prove di analisi, per le quali il  laboratorio  e'  autorizzato,
sono indicate nell'allegato elenco che costituisce  parte  integrante
del presente decreto. 
  Il responsabile del laboratorio e' il dott. Raffaele Faita. 
  L'autorizzazione ha validita'  fino  al  14  luglio  2013  data  di
scadenza dell'accreditamento a condizione che questo  rimanga  valido
per tutto il detto periodo. 
  Il  responsabile  del  laboratorio  sopra  citato  ha  l'onere   di
comunicare  all'amministrazione  autorizzante  eventuali  cambiamenti
sopravvenuti interessanti la struttura societaria,  l'ubicazione  del
laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale  e  lo
svolgimento delle prove. 
  L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione. 
  Sui  certificati  di  analisi  rilasciati  e  su   ogni   tipo   di
comunicazione pubblicitaria o  promozionale  diffusa,  e'  necessario
indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove  di
analisi autorizzate. 
  L'amministrazione  si  riserva  la  facolta'   di   verificare   la
sussistenza delle condizioni e dei  requisiti  su  cui  si  fonda  il
provvedimento autorizzatorio, in mancanza di  essi,  l'autorizzazione
sara' revocata in qualsiasi momento. 
  Il presente decreto e' pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 8 settembre 2010 
 
                                  Il capo dipartimento: Rasi Caldogno