IL DIRETTORE GENERALE 
      degli ammortizzatori sociali ed incentivi all'occupazione 
 
  Visto l'art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
che autorizza il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le Regioni e le Province  Autonome  di  Trento  e  Bolzano,  a
concedere un contributo ―  nel  limite  di  1  milione  di  euro  per
ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 ― ai Comuni con meno di  50.000
abitanti per la stabilizzazione di lavoratori  impegnati  presso  gli
stessi Enti in attivita' socialmente utili, con oneri  a  carico  del
bilancio comunale da almeno otto anni; 
  Vista l'intesa acquisita in sede di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano, in data 6 maggio 2010  (Repertorio  Atti  n.  67/CSR)  sullo
schema del presente decreto direttoriale; 
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio  2000,
n. 81 che individua i soggetti impegnati  in  progetti  di  attivita'
socialmente utili con oneri a carico del Fondo per  l'Occupazione  di
cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20  maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio  1993,  n.  236,
confluito nel Fondo sociale per occupazione  e  formazione  ai  sensi
dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
  Visto l'art. 78, comma 2, lett. a), b) e d) della legge 23 dicembre
2000,  n.  388,  che  autorizza  il  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale a stipulare, nei limiti delle risorse  preordinate
allo scopo nell'ambito del Fondo per l'Occupazione,  convenzioni  con
le Regioni che prevedano: 
    la  realizzazione,  da  parte  delle  Regioni,  di  programmi  di
stabilizzazione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del  decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81; 
    le risorse necessarie  ad  assicurare  a  tutti  i  soggetti  non
stabilizzati la copertura dell'erogazione della quota, pari  al  50%,
dell'assegno per prestazioni in attivita' socialmente  utili  di  cui
all'art. 4  del  decreto  legislativo  28  febbraio  2000,  n.  81  e
dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare; 
    la possibilita' di impiego, da parte delle Regioni, delle risorse
del Fondo per l'Occupazione,  destinate  alle  attivita'  socialmente
utili e non  impegnate  per  il  pagamento  di  assegni,  per  misure
aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro  e  per
il sostegno delle situazioni di maggiore difficolta'; 
  Vista la normativa concernente le spese per il personale degli enti
locali ed in particolare l'art. 1, commi 557 e  562  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e  l'art.  76  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto l'art. 77-bis del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
concernente il Patto di stabilita' interno per gli Enti Locali; 
  Visto l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, che istituisce,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo sociale  per
occupazione e Formazione,  disponendo  che  vi  affluiscano,  tra  le
altre, le risorse del Fondo per  l'Occupazione  di  cui  all'art.  1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.  148,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; 
  Considerato, conseguentemente  a  quanto  indicato  nei  precedenti
capoversi, che per i lavoratori socialmente utili di cui all'art.  2,
comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio  2000,  n.  81,  vengono
individuate risorse finanziarie a valere sul Fondo per  l'Occupazione
destinate alle Regioni  per  il  tramite  delle  Convenzioni  di  cui
all'art. 78, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
  Ritenuto, quindi, di dover assegnare le risorse di cui all'art.  2,
comma 552 della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  ai  lavoratori
socialmente utili che non rientrano nel bacino  di  cui  all'art.  2,
comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e che: 
    siano impegnati nelle attivita' socialmente utili nei Comuni  con
meno di 50.000 abitanti  con  oneri  a  totale  carico  del  bilancio
comunale; 
    siano nella disponibilita' dei Comuni da almeno otto anni; 
  Ritenuto di dover procedere all'individuazione dei criteri relativi
all'assegnazione delle risorse di cui all'art. 2,  comma  552,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, pari a € 1.000.000, per  l'annualita'
2008; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il contributo di cui all'art.  2,  comma  552,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e' assegnato, per l'annualita' 2008, ai Comuni
con meno di 50.000 abitanti  per  la  stabilizzazione  di  lavoratori
impegnati in attivita' socialmente  utili  con  oneri  a  carico  del
bilancio del Comune stipulante a decorrere dal 1° gennaio 2000  o  da
una data precedente.