IL CAPO DIPARTIMENTO 
            delle politiche competitive del mondo rurale 
                          e della qualita' 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del  29  aprile
2008, relativo all'organizzazione comune  del  mercato  vitivinicolo,
che all'art. 118  prevede  la  designazione,  da  parte  degli  Stati
membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali  nel
settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009  che  modifica  il  regolamento  (CE)   n.   1234/2007   recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e  che  all'art.
185-quinquies prevede la designazione, da parte degli  Stati  membri,
dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel  settore
vitivinicolo; 
  Visto il  decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n.  156  recante
attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari
in  merito  al  controllo  ufficiale  dei  prodotti  alimentari   che
individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano
analisi finalizzate a detto controllo e tra essi  la  conformita'  ai
criteri generali stabiliti dalla norma europea EN  45001,  sostituita
nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025; 
  Vista la circolare ministeriale 13  gennaio  2000,  n.  1,  recante
modalita' per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori  adibiti
al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine  e  ad
indicazione geografica, registrati in ambito comunitario,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7  marzo
2000; 
  Visto  il  decreto  3  ottobre  2008,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 246 del  20
ottobre 2008 con il quale al laboratorio  «Consorzio  per  la  tutela
dell'Asti», ubicato in Isola d'Asti (Asti), S.P. Valtiglione n. 73 e'
stata rinnovata  l'autorizzazione  al  rilascio  dei  certificati  di
analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio  nazionale,
aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione; 
  Vista  la  domanda   di   ulteriore   rinnovo   dell'autorizzazione
presentata dal laboratorio sopra indicato in data 30  giugno  2010  e
perfezionata in data 26 agosto 2010; 
  Considerato che il laboratorio sopra indicato ha  ottemperato  alle
prescrizioni indicate al punto  c)  della  predetta  circolare  e  in
particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data  14  luglio  2010
l'accreditamento relativamente alle prove indicate  nell'allegato  al
presente decreto e del suo  sistema  qualita',  in  conformita'  alle
prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025,  da  parte  di  un
organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato
in ambito EA - European Cooperation for Accreditation; 
  Ritenuti  sussistenti  le  condizioni  e  i  requisiti  concernenti
l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento; 
 
                     Si rinnova l'autorizzazione 
 
al laboratorio «Consorzio per la tutela dell'Asti», ubicato in  Isola
d'Asti (Asti), S.P. Valtiglione n. 73, al rilascio dei certificati di
analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio  nazionale,
aventi   valore   ufficiale,   anche   ai   fini    dell'esportazione
limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto. 
  L'autorizzazione ha validita'  fino  al  13  luglio  2014  data  di
scadenza dell'accreditamento a condizione che questo  rimanga  valido
per tutto il detto periodo. 
  Il   laboratorio   sopra   citato   ha   l'onere   di    comunicare
all'Amministrazione autorizzante eventuali  cambiamenti  sopravvenuti
interessanti la struttura societaria, l'ubicazione  del  laboratorio,
la dotazione strumentale,  l'impiego  del  personale  ed  ogni  altra
modifica concernente le prove di analisi per le quali il  laboratorio
medesimo e' accreditato. 
  L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione. 
  Sui  certificati  di  analisi  rilasciati  e  su   ogni   tipo   di
comunicazione pubblicitaria o  promozionale  diffusa,  e'  necessario
indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove  di
analisi autorizzate. 
  L'Amministrazione  si  riserva  la  facolta'   di   verificare   la
sussistenza delle condizioni e dei  requisiti  su  cui  si  fonda  il
provvedimento autorizzatorio, in mancanza di  essi,  l'autorizzazione
sara' revocata in qualsiasi momento. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 8 settembre 2010 
 
                                  Il capo Dipartimento: Rasi Caldogno