IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; 
  Visti i regolamenti adottati con i DD.MM. nn.  222  e  223  del  23
luglio 2004; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del D.M. 23 luglio 2004, n.
222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197, del 23 agosto  2004,
nel quale si designa il direttore  generale  della  giustizia  civile
quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire  i
tentativi  di  conciliazione  a  norma  dell'art.  38   del   decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; 
  Visto il decreto dirigenziale  24  luglio  2006,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 35, del 12 febbraio 2007,  con  il  quale  sono
stati approvati  i  requisiti  per  l'iscrizione  al  registro  degli
organismi deputati a gestire i tentativi  di  conciliazione  a  norma
dell'art. 5, comma 1 del D.M. 23 luglio 2004, n. 222; 
  Visto il PDG 12 marzo 2010 d'iscrizione al n. 74 del registro degli
organismi deputati a  gestire  tentativi  di  conciliazione  a  norma
dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio  2003,  n.  5,  della
societa' «Conciliazione . NET S.r.l.», con sede legale in Roma,  p.za
Capranica n. 95, P. IVA 10802541002; 
  Vista la nota in data 28 maggio 2010 prot m dg DAG 31 maggio  2010,
n.76786.E con la quale il dott. Aquilini Riccardo, nato a Terni il 28
aprile 1971, in qualita'  di  legale  rappresentante  della  societa'
«Conciliazione . NET S.r.l.» ha chiesto l'inserimento di un ulteriore
conciliatore ( in via non esclusiva); 
  Considerato che ai sensi dell'art. 1, lett. e) del D.M.  23  luglio
2004, n. 222 il conciliatore e' la persona fisica che individualmente
o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione; 
    che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. f) del  D.M.  23  luglio
2004, n. 222 il conciliatore  deve  dichiarare  la  disponibilita'  a
svolgere le funzioni di  conciliazione  per  l'organismo  che  avanza
l'istanza di iscrizione al registro; 
    che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.M. 23 luglio 2004, n. 222
l'organismo di conciliazione richiedente e' tenuto ad  allegare  alla
domanda di iscrizione l'elenco dei  conciliatori  che  si  dichiarano
disponibili allo svolgimento del servizio ; 
  Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma
4, lett. a) e b) del citato D.M. n.  222/2004  per  il  conciliatore:
avv. Fonda Clarissa, nata a Firenze il 25 marzo 1979; 
 
                               Dispone 
 
la modifica del PDG 12 marzo 2010  d'iscrizione  nel  registro  degli
organismi deputati a  gestire  tentativi  di  conciliazione  a  norma
dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio  2003,  n.  5,  della
societa' «Conciliazione . NET S.r.l.», con sede legale in Roma,  p.za
Capranica n. 95, P.IVA 10802541002, limitatamente alla parte relativa
all'elenco dei conciliatori. 
  Dalla data del presente  provvedimento  l'elenco  dei  conciliatori
previsto dall'art. 3, comma 4, lett. a) i e b) i del D.M.  23  luglio
2004 n. 222 deve intendersi ampliato di una  ulteriore  unita':  avv.
Fonda Clarissa, nata a Firenze il 25 marzo 1979. 
  Resta ferma l'iscrizione al n. 74 del registro degli  organismi  di
conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3,  comma  4  del
D.M. n. 222/2004. 
  L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente tutte
le vicende modificative dei  requisiti,  dei  dati  e  degli  elenchi
comunicati ai fini dell'iscrizione. 
  Il  Responsabile  del  registro  si  riserva   di   verificare   il
mantenimento  dei  requisiti  nonche'  l'attuazione   degli   impegni
assunti. 
    Roma, 29 luglio 2010 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano