ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI  INTERESSE
                             COLLETTIVO 
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed
integrazioni,  concernente   la   riforma   della   vigilanza   sulle
assicurazioni; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle  Assicurazioni
Private e, in particolare, l'art. 66-sexies, comma 4; 
  Visto il provvedimento ISVAP n. 2768 del 29 dicembre 2009,  recante
adeguamento all'inflazione di taluni importi  per  la  determinazione
del margine di solvibilita' ai  sensi  dell'art.  46,  comma  5,  del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e degli articoli 5 e  11
del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008; 
  Visto il Regolamento ISVAP n. 33  del  10  marzo  2010  concernente
l'accesso e l'esercizio dell'attivita' di riassicurazione di  cui  ai
Titoli V, VI, XIV, XVI del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209 - Codice delle assicurazioni Private; 
  Vista la  comunicazione  2009/C  63/03  della  Commissione  Europea
riguardante  l'adeguamento  all'inflazione  degli  importi  stabiliti
all'art. 40  paragrafo  2)  della  direttiva  2005/68/CE,  che  fissa
l'importo della quota di garanzia in 3.200.000 euro; 
 
                               Adotta 
 
 
                     il seguente provvedimento: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Adeguamento dell'importo della quota di garanzia 
 
  1.  L'importo  minimo  della  quota  di  garanzia  dell'impresa  di
riassicurazione fissato dall'art. 66 sexies,  comma  2,  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005 n. 209, in euro 3.000.000 e' aumentato a
euro 3.200.000, al fine di tener conto delle  variazioni  dell'indice
europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.