IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legge 20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; 
  Vista la legge 14 gennaio  1994,  n.  20  recante  disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; 
  Visto l'art. 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53, il  quale
prevede che, con decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali (gia' Ministro del lavoro, della  salute  e  delle  politiche
sociali), di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
si provvede alla ripartizione tra le Regioni e le  Province  Autonome
di una quota annua del Fondo per l'Occupazione; 
  Visto il parere favorevole espresso in data 29  aprile  2010  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province Autonome di Trento e Bolzano; 
  Visto il decreto ministeriale  23/cont/I/2010  del  4  maggio  2010
recante approvazione  del  Bilancio  di  previsione  per  l'esercizio
finanziario 2010, e successive variazioni, del Fondo di Rotazione per
la formazione professionale e l'accesso al Fondo Sociale Europeo,  di
cui all'art. 9 della legge 19 luglio 1993, n. 236. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In attuazione di quanto previsto dall'art.  6,  comma  4,  della
legge 8 marzo 2000, n. 53 si dispone, per le annualita' 2007 e  2008,
la destinazione della somma  di  euro  30.987.414,  in  favore  delle
Regioni e Province Autonome  per  il  finanziamento  di  progetti  di
formazione destinati a lavoratori occupati. 
  2. L'onere di cui al precedente comma fa carico sul  capitolo  7033
del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 del Fondo
di Rotazione per la formazione professionale  e  l'accesso  al  Fondo
Sociale Europeo, di cui all'art. 9 della legge  19  luglio  1993,  n.
236. 
  3. Le Regioni e Province  Autonome,  nel  confronto  con  le  Parti
Sociali, da realizzarsi secondo le  procedure  previste  da  ciascuna
amministrazione, ripartiscono le risorse di cui al presente articolo,
con le seguenti modalita' di intervento: 
    a) finanziamento di progetti presentati dalle imprese che,  sulla
base  di  accordi  contrattuali,   prevedono   quote   di   riduzione
dell'orario di lavoro, anche per il contrasto dello  stato  di  crisi
occupazionale, tenendo conto delle finalita' previste dalla legge  n.
2/2009; 
    b) finanziamento di progetti presentati direttamente dai  singoli
lavoratori.