IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989,  n.  416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  39,
introdotto dall'art. 32 della  legge  30  luglio  2002,  n.  189,  di
seguito denominato «decreto-legge» che  disciplina  i  criteri  e  le
procedure di erogazione e di  utilizzo  delle  risorse  iscritte  nel
Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo,  di  seguito
denominato «Fondo»; 
  Considerato che, ai sensi del citato art. 1-sexies,  comma  2,  con
decreto in data 28 novembre  2005,  come  modificato  con  successivi
decreti in data  27  giugno  2007  e  22  luglio  2008,  il  Ministro
dell'interno ha provveduto a: 
    stabilire le linee guida ed il formulario  per  la  presentazione
delle domande di contributo, i criteri per la ripartizione e  per  la
verifica  della  corretta  gestione  del  medesimo  contributo  e  le
modalita' per la sua eventuale revoca; 
    assicurare, nei limiti delle risorse finanziarie del «Fondo»,  la
continuita' degli interventi e dei servizi gia' in atto; 
    determinare, nei limiti delle risorse finanziarie del «Fondo», le
modalita' e la misura dell'erogazione di un contributo  economico  di
prima assistenza in  favore  del  richiedente  asilo  che  non  viene
inviato nei Centri di  accoglienza  per  richiedenti  asilo  e  nelle
strutture degli enti locali finanziate tramite il medesimo «Fondo»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  maggio  2005,  n.  140,  recante
«Attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme  minime
relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri»  e
in particolare l'art. 13, comma 4, che prevede che  con  decreto  del
Ministro dell'interno «si provvede all'eventuale armonizzazione delle
linee guida e del formulario  di  cui  all'art.  1-sexies,  comma  3,
lettera a), del "decreto-legge"  con  le  disposizioni  del  medesimo
decreto legislativo n. 140», e che «con lo stesso decreto si provvede
a  fissare  un  termine  per  la  presentazione  delle   domande   di
contributo» da parte degli enti locali  per  la  partecipazione  alla
ripartizione del Fondo; 
  Rilevata l'opportunita' di prevedere una procedura informatica  per
la presentazione delle domande di  partecipazione  alla  ripartizione
del  «Fondo»,  di  garantire  una  piu'  funzionale  accoglienza  per
richiedenti e titolari di protezione  internazionale  particolarmente
vulnerabili,  di  semplificare  le  modalita'  di  attribuzione   dei
punteggi nonche' aggiornare le linee guida in modo da assicurare  che
la durata della permanenza nei servizi  di  accoglienza  tenga  conto
delle esigenze dei percorsi di integrazione; 
  Visto  il  decreto  legislativo  19  novembre  2007,  n.  251,   di
attuazione  della  direttiva   2004/83/CE   recante   «norme   minime
sull'attribuzione, a  cittadini  di  Paesi  terzi  o  apolidi,  della
qualifica  di  rifugiato  o  di  persona  altrimenti   bisognosa   di
protezione internazionale, nonche' norme minime sul  contenuto  della
protezione riconosciuta»; 
  Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di  attuazione
della direttiva 2005/85/CE recante «norme  minime  per  le  procedure
applicate negli Stati membri  ai  fini  del  riconoscimento  e  della
revoca dello status di rifugiato»; 
  Sentita la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
               Modifiche al decreto del 22 luglio 2008 
 
  1. All'art. 3 del decreto 22  luglio  2008,  dopo  il  comma  3  e'
inserito il seguente: 
  «3-bis. Con direttiva del capo del  Dipartimento  per  le  liberta'
civili e l'immigrazione da pubblicare, almeno trenta giorni prima del
giorno stabilito per la decorrenza del termine di presentazione delle
domande ai sensi  del  comma  3,  sui  siti  internet  del  Ministero
dell'interno e del Servizio centrale di  cui  all'art.  1-sexies  del
"decreto-legge"  sono  definite  le  procedure  informatiche  per  la
presentazione delle domande per la partecipazione  alla  ripartizione
del "Fondo". Nell'ambito delle modalita' stabilite per  le  procedure
informatiche e' assicurata alla Regione competente per territorio  la
valutazione  sulla  congruita'  del  progetto   alla   programmazione
regionale nonche' al collegamento del progetto con  reti  di  servizi
territoriali e regionali attraverso la formulazione di  un  punteggio
da 0 a 2 punti, utile ai fini della formazione della  graduatoria  ai
sensi dell'art. 9.». 
  2. All'art. 3, comma 2, del decreto 22 luglio 2008, dopo le parole:
«vulnerabili» sono aggiunte le seguenti: «Nel rispetto del limite  di
cui  all'art.  5,  comma  2,  una   terza   domanda   e'   consentita
esclusivamente per i servizi di accoglienza rivolti a  richiedenti  e
titolari  di  protezione  internazionale  con   disagio   mentale   o
psicologico e con  necessita'  di  assistenza  sanitaria,  sociale  e
domiciliare, specialistica e/o prolungata.». 
  3. Al comma 2 dell'art. 5  del  decreto  22  luglio  2008,  secondo
periodo, dopo le parole: «e' dieci.» sono inserite le  seguenti:  «La
capacita' ricettiva dei servizi  di  accoglienza  predisposti  per  i
soggetti con disagio  mentale  o  psicologico  e  con  necessita'  di
assistenza  sanitaria,  sociale  e  domiciliare,  specialistica   e/o
prolungata non deve essere inferiore a 4  posti  ne'  superiore  a  8
posti.». 
  4. L'art. 8 del decreto 22 luglio 2008 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 8 (Ripartizione  del  Fondo).  -  1.  Alla  ripartizione  del
"Fondo"  sono  prioritariamente  ammessi,  attraverso  una   distinta
graduatoria, i servizi che riservano tutti i posti disponibili  nelle
strutture di accoglienza alle categorie vulnerabili di  cui  all'art.
1, comma 2, e, fra le categorie vulnerabili, prioritariamente  e  nei
limiti della capacita' ricettiva fissata, ai  servizi  esclusivamente
dedicati a richiedenti e titolari di  protezione  internazionale  con
disagio  mentale  o  psicologico  e  con  necessita'  di   assistenza
sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o  prolungata,  per
una  capacita'  ricettiva  complessiva  da  fissare  per  le  singole
tipologie secondo le modalita' indicate dal comma 4. 
  2.  Il  piano  di  ripartizione  del  "Fondo"  e'  definito   dalla
commissione di cui all'art. 7, che assegna al  singolo  Ente  locale,
sulla base della graduatoria, un sostegno finanziario  non  superiore
all'ottanta  per  cento  del  costo  totale  del   singolo   progetto
territoriale. 
  3. In presenza di risorse disponibili sul "Fondo", in  applicazione
dell'art. 13, comma 5, del decreto legislativo  30  maggio  2005,  n.
140, il limite  dell'ottanta  per  cento  puo'  essere  superato  per
l'accoglienza di richiedenti asilo nonche'  per  i  servizi  dedicati
esclusivamente  all'accoglienza  di   richiedenti   e   titolari   di
protezione internazionale con disagio mentale  o  psicologico  e  con
necessita'  di   assistenza   sanitaria,   sociale   e   domiciliare,
specialistica e/o prolungata. 
  4. Per l'assegnazione di cui al comma 2, la  commissione  determina
la percentuale del  sostegno  finanziario  da  attribuire  agli  enti
locali, tenuto  conto  dell'entita'  del  co-finanziamento  dell'Ente
locale, della disponibilita' delle risorse sul  "Fondo",  del  numero
dei posti di ricettivita' complessiva stabilito con il  provvedimento
del capo del Dipartimento di cui all' art. 2, comma 1. L'assegnazione
dei contributi avviene fino a copertura  dei  posti  di  ricettivita'
disponibili.». 
  5. All'art. 9, comma 1, lettera n), del decreto 22 luglio 2008,  le
parole: «Qualora, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma  1,  sia
stabilita  una  durata  pluriennale  degli  interventi  e  non  fosse
possibile applicare tale penalita'  nella  pluriennalita'  in  corso,
entrambe  le  sanzioni  precedentemente  indicate   potranno   essere
applicate, in occasione dell'approvazione, da parte della Commissione
di valutazione.» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso di  durata
pluriennale  degli  interventi  le  penalita'  per  i  ritardi  nella
presentazione dei rendiconti sono applicate nella prima procedura  di
formazione  della   graduatoria   successiva   all'accertamento   del
ritardo.». 
  6. La lettera i) dell'art. 9, comma 1, del decreto 22  luglio  2008
e' sostituita dalla seguente: «i) punti 1,50  per  i  progetti  degli
Enti locali che non usufruiscono del punteggio di cui alle lettere g)
e h) e nel cui territorio e' presente un centro di  cui  all'art.  20
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,  o  all'art.  14  del
decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive
modificazioni;». 
  7. All'art. 10 del decreto 22 luglio  2008,  dopo  il  comma  2  e'
inserito il seguente: 
  «2-bis. Dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Ministero
dell'interno dell'elenco  dei  progetti  finanziati  e  dei  relativi
soggetti beneficiari  e'  data  comunicazione  alle  Regioni  e  alle
province autonome.». 
  8. All'art. 12 del decreto 22 luglio  2008,  dopo  il  comma  1  e'
inserito il seguente: 
  «1-bis. In sede di rimodulazione del piano finanziario  preventivo,
la   macrovoce:   "Integrazione"   non   puo'   subire    diminuzioni
dell'ammontare complessivo fissato nel progetto approvato.».