IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269
convertito nella legge  24  novembre  2003  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia Italiana del Farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  Salute  di  concerto  con  i
Ministri  della  Funzione  Pubblica  e  dell'Economia  e  Finanze  20
settembre  2004  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato; 
  Visto  il  Regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento del  personale  dell'Agenzia  Italiana  del  Farmaco
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana-  Serie
generale n. 254 del 31 ottobre 2009; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il Decreto del Ministro del  Lavoro,  della  Salute  e  delle
Politiche Sociali del 16 luglio 2008 di nomina del Prof.  Guido  Rasi
in qualita' di Direttore Generale dell'Agenzia Italiana  del  Farmaco
registrato dall'Ufficio  Centrale  del  Bilancio  al  Registro  Visti
Semplici, Foglio n. 803 in data 18 luglio 2008; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i.; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il regolamento CE N. 1234/2008 della Commissione del 3 giugno
2003,  relativo  alle  modifiche  dei  termini  di  un'autorizzazione
all'immissione in commercio di medicinali; 
  Vista la propria determinazione  3  luglio  2006  pubblicata  sulla
Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio  2006  recante  il  Prontuario
farmaceutico nazionale 2006; 
  Visto  il  decreto  legislativo  29  maggio  2001,  n.  283  e,  in
particolare, l'art. 14 relativo  alla  redazione  in  Italiano  e  in
Tedesco del foglio illustrativo e delle etichettature dei medicinali; 
  Viste le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita'
relative alla composizione del vaccino influenzale trivalente per  la
stagione 2010-2011; 
  Viste le raccomandazioni del Committee for Human Medicinal Products
(CHMP)  dell'EMEA   (European   Medicines   Agency)   relative   alla
composizione del  vaccino  influenzale  trivalente  per  la  stagione
2010-2011; 
  Vista la linea guida del CHMP sull'armonizzazione dei requisiti per
i vaccini influenzali trivalenti; 
  Vista  la  Circolare  «Prevenzione  e   controllo   dell'influenza:
raccomandazioni per la stagione 2010-2011» pubblicata  dal  Ministero
del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; 
  Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in  commercio  dei
vaccini influenzali trivalenti e  le  relative  domande  di  modifica
della composizione per aggiornamento stagionale dei ceppi virali; 
  Preso atto della positiva  conclusione  della  procedura  di  mutuo
riconoscimento relativa ad alcuni dei  suddetti  vaccini  influenzali
trivalenti; 
  Visto il parere espresso dalla Commissione Tecnico  Scientifica  in
merito  all'aggiornamento  annuale  dei  ceppi  virali  dei   vaccini
influenzali trivalenti per la stagione 2010-2011; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
Autorizzazione  dell'aggiornamento  annuale  della  composizione  dei
                   vaccini influenzali trivalenti 
per la stagione 2010-2011 e divieto  di  vendita  della  formulazione
                              2009-2010 
 
  1. E' autorizzata la modifica  della  composizione  specificata  al
successivo  comma  2  dei  vaccini  influenzali  trivalenti  elencati
nell'allegato 1, parte integrante della presente determinazione. 
  2.  I  vaccini  influenzali  trivalenti  sono  costituiti,  per  la
stagione 2010-2011, da antigeni virali preparati dai seguenti ceppi: 
    A/California/07/2009 (H1N1) derived strain used NYMC  X-179  A  e
X-181 
    A/Perth/16/2009 (H3N2) like strain used NYMC X-187  e  NIB  -  65
derived from A/Victoria/210/2009 
      B/Brisbane/60/2008 like virus 
  3. Ogni vaccino trivalente  rispetta  i  requisiti  previsti  dalla
Farmacopea europea e contiene 15 µg di emoagglutinina per ceppo e per
dose. 
  4. Il limite inferiore dell'intervallo di  confidenza  al  95%  del
controllo di attivita'  indica  un  contenuto  di  almeno  12  µg  di
emoagglutinina per ceppo e per dose. 
  5.  I  lotti  di  tutti  i  vaccini  influenzali  prodotti  con  la
composizione  precedentemente  autorizzata  e  recanti  in  etichetta
l'indicazione della stagione 2009-2010, sono ritirati  dal  commercio
e, comunque, non sono piu' venduti al pubblico ne' utilizzati.