IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione degli animali; Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 di attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzo di alcune sostanze ad azione ormonale, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali; Vista la decisione 2008/392/CE del 30 aprile 2008 recante modalita' di applicazione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda una pagina informativa su internet per la messa a disposizione per via elettronica delle informazioni relative alle imprese di acquacoltura e agli stabilimenti di trasformazione riconosciuti; Visto il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 di attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonche' alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie; Visto il regolamento 852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari; Visto il regolamento 853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; Acquisita l'intesa, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 29 aprile 2010; Decreta: Art. 1 1. Il presente decreto promuove e regolamenta l'anagrafe nazionale delle aziende degli allevamenti e delle imprese di acquacoltura, in seguito denominata anagrafe dell'acquacoltura. 2. Le principali finalita' dell'anagrafe dell'acquacoltura sono: a) tutela economico-sanitaria del patrimonio di acquacoltura; b) supporto nella trasmissione di informazioni sullo stato sanitario delle aziende, degli allevamenti e delle imprese di acquacoltura, anche in relazione alle movimentazioni; c) fornire supporto nella trasmissione di informazioni a tutela del consumatore.