LA BANCA D'ITALIA 
 
  Vista la legge 25 gennaio 2006, n.  29,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria  2005,  e  in  particolare
l'art. 22; 
  Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure
di natura patrimoniale per  prevenire,  contrastare  e  reprimere  il
finanziamento del terrorismo internazionale e l'attivita'  dei  Paesi
che minacciano la pace e la sicurezza internazionale,  in  attuazione
della direttiva 2005/60; 
  Visto il decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,  recante
attuazione della  direttiva  2005/60/CE  concernente  la  prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei  proventi
di attivita' criminose e di  finanziamento  del  terrorismo,  nonche'
della direttiva 2006/70/CE  che  ne  reca  misure  di  esecuzione,  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 41, comma 2, lettera a),  del  citato
decreto  legislativo  n.  231  del  2007,  in  base  al   quale   con
provvedimento  della  Banca  d'Italia,  su  proposta  dell'Unita'  di
informazione finanziaria, sono emanati indicatori di anomalia al fine
di agevolare l'individuazione di operazioni  sospette  da  parte  dei
soggetti di cui all'art. 10, comma 2, dalla lettera a)  alla  lettera
d), e lettera  f),  per  gli  intermediari  finanziari  e  gli  altri
soggetti che svolgono attivita' finanziaria di cui  all'art.  11  del
citato decreto e per  i  soggetti  indicati  all'art.  13,  comma  1,
lettera a); 
  Visto, altresi', l'art. 28, comma 7, del citato decreto legislativo
n. 231 del 2007, in base al quale i destinatari prestano  particolare
attenzione a qualsiasi rischio di riciclaggio o di finanziamento  del
terrorismo  connesso  a  prodotti  o  transazioni  atti  a   favorire
l'anonimato  e  adottano  le  misure  eventualmente  necessarie   per
impedirne l'utilizzo per scopi di riciclaggio o di finanziamento  del
terrorismo; 
  Tenuto conto che ai sensi dell'art. 41, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 231 del 2007  i  destinatari  «inviano  alla  UIF  una
segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o  hanno
motivi ragionevoli per sospettare che siano  in  corso  o  che  siano
state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento
del  terrorismo.  Il  sospetto  e'  desunto  dalle   caratteristiche,
entita', natura dell'operazione o da qualsivoglia  altra  circostanza
conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto  conto  anche
della capacita' economica e dell'attivita' svolta dal soggetto cui e'
riferita, in  base  agli  elementi  a  disposizione  dei  segnalanti,
acquisiti nell'ambito dell'attivita'  svolta  ovvero  a  seguito  del
conferimento di un incarico»; 
  Su proposta della Unita' di informazione finanziaria; 
  Sentito il Comitato di sicurezza finanziaria; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Nel presente provvedimento e nel relativo allegato si  intendono
per: 
    a) «CAP»: il  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,
recante il codice delle assicurazioni private; 
    b) «conti correnti  di  corrispondenza»:  i  conti  tenuti  dalle
banche, tradizionalmente su base bilaterale, per il  regolamento  dei
servizi  interbancari  (rimesse  di  effetti,  assegni  circolari   e
bancari, ordini di versamento, giri di fondi, rimesse  documentate  e
altre operazioni); 
    c) «rapporti assimilabili a conti di corrispondenza»: i  rapporti
comunque denominati intrattenuti  tra  enti  creditizi  e  finanziari
utilizzati per il regolamento di transazioni per  conto  dei  clienti
degli  enti  corrispondenti  (ad  esempio,  cassette  di   sicurezza,
deposito di titoli, servizi di  investimento,  operazioni  in  cambi,
servizi di incasso di documenti, emissione o  gestione  di  carte  di
debito o di credito); 
    d) «conti  di  passaggio»:  rapporti  bancari  di  corrispondenza
transfrontalieri,   intrattenuti   tra    intermediari    finanziari,
utilizzati per effettuare operazioni in  nome  proprio  e  per  conto
della clientela; 
    e) «rapporti assimilabili ai  conti  di  passaggio»:  i  rapporti
comunque denominati intrattenuti tra enti creditizi e finanziari  sui
quali al cliente dell'ente corrispondente e' attribuita  la  facolta'
di eseguire direttamente anche solo parte delle  operazioni  di  loro
pertinenza; 
    f) «finanziamento del terrorismo»: in conformita' con  l'art.  1,
comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 giugno 2007,  n.  109,
«qualsiasi attivita' diretta, con  qualsiasi  mezzo,  alla  raccolta,
alla provvista, all'intermediazione, al  deposito,  alla  custodia  o
all'erogazione di fondi o di risorse economiche,  in  qualunque  modo
realizzati, destinati a essere, in tutto o in  parte,  utilizzati  al
fine di compiere uno o piu' delitti con finalita' di terrorismo o  in
ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o piu' delitti  con
finalita'  di  terrorismo  previsti  dal  codice   penale,   e   cio'
indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e  delle  risorse
economiche per la commissione dei delitti anzidetti»; 
    g) «Paesi o territori a rischio»:  i  Paesi  o  i  territori  non
annoverati in quelli a regime antiriciclaggio equivalente di  cui  al
relativo decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze  e,  in
ogni caso, quelli indicati da organismi internazionali competenti (ad
es.  GAFI,  OCSE)  come  esposti  a  rischio  di  riciclaggio  o   di
finanziamento del terrorismo ovvero non cooperativi nello scambio  di
informazioni anche in materia fiscale; 
    h) «riciclaggio»: ai sensi  dell'art.  2,  comma  1  del  decreto
legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,  «le  seguenti  azioni,  se
commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: 
      a) la  conversione  o  il  trasferimento  di  beni,  effettuati
essendo a conoscenza che essi provengono da un'attivita' criminosa  o
da una partecipazione a tale attivita', allo  scopo  di  occultare  o
dissimulare  l'origine  illecita  dei  beni  medesimi  o  di  aiutare
chiunque sia coinvolto in tale attivita' a sottrarsi alle conseguenze
giuridiche delle proprie azioni; 
      b) l'occultamento  o  la  dissimulazione  della  reale  natura,
provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprieta' dei beni
o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che  tali
beni provengono da un'attivita' criminosa o da una  partecipazione  a
tale attivita'; 
      c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni  essendo
a  conoscenza,  al  momento  della  loro  ricezione,  che  tali  beni
provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione  a  tale
attivita'; 
      d) la partecipazione a uno  degli  atti  di  cui  alle  lettere
precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo  di
perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare  qualcuno  a
commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione»; 
    i) «TUB»: il testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
    j)  «TUF»:  il  testo  unico  in   materia   di   intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
    k)  «UIF»:  l'Unita'  di  informazione  finanziaria,   cioe'   la
struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di
richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorita'
competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo.