IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                     IL MINISTRO PER LA PUBBLICA 
                   AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE 
 
  Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle  persone
con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a  New  York  il  13
dicembre 2006; 
  Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18, ed in particolare l'articolo 3,
comma 3, il quale prevede che il Ministro del lavoro, della salute  e
delle  politiche  sociali,  con   regolamento   adottato   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  di
concerto  con  il  Ministro  per  la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione, disciplina  la  composizione,  l'organizzazione  e  il
funzionamento  dell'Osservatorio  nazionale  sulla  condizione  delle
persone con disabilita'; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente  l'istituzione
del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo  dei
Sottosegretari di Stato; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza  di  sezione  del  26
aprile 2010; 
  Ritenuto di recepire le osservazioni  formulate  dal  Consiglio  di
Stato  nel  suddetto  parere  e  di  discostarsene   unicamente   con
riferimento alla non espunzione dell'articolo 7 il quale, in  assenza
di esplicita previsione nell'articolo 3, comma 4, della legge 3 marzo
2009, n. 18, individua nella data di entrata in vigore  del  presente
regolamento la decorrenza della  durata  triennale  dell'Osservatorio
nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  predetta  legge
n. 400 del 1988, con la nota prot. n. 04/UL/0003570/L del  16  giugno
2010; 
 
                             A d o t t a 
 
 
                       il seguente regolamento 
 
recante disciplina dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle
persone con disabilita', ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 marzo
2009, n. 18. 
 
                               Art. 1 
 
Natura e sede  dell'Osservatorio  nazionale  sulla  condizione  delle
                       persone con disabilita' 
 
  1. L'Osservatorio nazionale  sulla  condizione  delle  persone  con
disabilita',  di  seguito  denominato  «Osservatorio»,  e'  organismo
consultivo e di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle
politiche nazionali in materia di  disabilita',  istituito  ai  sensi
dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18. 
  2. L'Osservatorio ha sede in Roma, presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti  del   Presidente   della   Repubbliaca   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  facilitare la lettura  delle  disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note al titolo: 
              - Il testo dell'articolo 3 della legge 3 Marzo 2009, n.
          18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle  Nazioni
          Unite  sui  diritti  delle  persone  con  disabilita',  con
          Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre  2006
          e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla  condizione
          delle persone con disabilita'), e' il seguente: 
              «Art.3 (Istituzione dell'Osservatorio  nazionale  sulla
          condizione delle persone con disabilita'). - 1. Allo  scopo
          di promuovere  la  piena  integrazione  delle  persone  con
          disabilita',  in  attuazione  dei  principi  sanciti  dalla
          Convenzione  di  cui  all'art.  1,  nonche'  dei   principi
          indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' istituito,
          presso il  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle
          politiche   sociali,   l'Osservatorio    nazionale    sulla
          condizione  delle  persone  con  disabilita',  di   seguito
          denominato "Osservatorio". 
              2.  L'Osservatorio  e'  presieduto  dal  Ministro   del
          lavoro,  della  salute  e  delle   politiche   sociali.   I
          componenti dell'Osservatorio sono nominati, in  numero  non
          superiore a quaranta, nel rispetto del  principio  di  pari
          opportunita' tra donne e uomini. 
              3.  Il  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
          politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata  in
          vigore della presente legge, con  regolamento  adottato  ai
          sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  di  concerto  con  il  Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione    e    l'innovazione,    disciplina     la
          composizione,   l'organizzazione   e    il    funzionamento
          dell'Osservatorio, prevedendo che  siano  rappresentate  le
          amministrazioni  centrali  coinvolte  nella  definizione  e
          nell'attuazione di politiche in favore  delle  persone  con
          disabilita', le regioni e le province autonome di Trento  e
          di  Bolzano,  le  autonomie   locali,   gli   Istituti   di
          previdenza,  l'Istituto   nazionale   di   statistica,   le
          organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative  dei
          lavoratori, dei pensionati  e  dei  datori  di  lavoro,  le
          associazioni nazionali maggiormente  rappresentative  delle
          persone con disabilita' e le organizzazioni rappresentative
          del terzo settore operanti  nel  campo  della  disabilita'.
          L'Osservatorio e' integrato, nella  sua  composizione,  con
          esperti  di   comprovata   esperienza   nel   campo   della
          disabilita',  designati  dal  Ministro  del  lavoro,  della
          salute e delle politiche sociali in numero non superiore  a
          cinque. 
              4. L'Osservatorio dura in carica  tre  anni.  Tre  mesi
          prima della scadenza del termine di durata,  l'Osservatorio
          presenta una relazione sull'attivita'  svolta  al  Ministro
          del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che  la
          trasmette alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  ai
          fini della valutazione congiunta della perdurante  utilita'
          dell'organismo e dell'eventuale proroga della  durata,  per
          un ulteriore periodo comunque non superiore a tre anni,  da
          adottare con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute
          e delle politiche sociali. Gli eventuali successivi decreti
          di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. 
              5. L'Osservatorio ha i seguenti compiti: 
                a) promuovere l'attuazione della Convenzione  di  cui
          all'art. 1  ed  elaborare  il  rapporto  dettagliato  sulle
          misure  adottate  di   cui   all'art.   35   della   stessa
          Convenzione, in raccordo con il Comitato  interministeriale
          dei diritti umani; 
                b) predisporre un programma di azione biennale per la
          promozione dei diritti e l'integrazione delle  persone  con
          disabilita', in attuazione della legislazione  nazionale  e
          internazionale; 
                c) promuovere la  raccolta  di  dati  statistici  che
          illustrino la condizione  delle  persone  con  disabilita',
          anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali; 
                d) predisporre la relazione sullo stato di attuazione
          delle politiche sulla  disabilita',  di  cui  all'art.  41,
          comma  8,  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  come
          modificato dal comma 8 del presente articolo; 
                e) promuovere la realizzazione di  studi  e  ricerche
          che possano contribuire  ad  individuare  aree  prioritarie
          verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione
          dei diritti delle persone con disabilita'. 
              6. Al funzionamento dell'Osservatorio e' destinato  uno
          stanziamento annuo di 500.000 euro, per gli anni  dal  2009
          al  2014.  Al   relativo   onere   si   provvede   mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre  2000,  n.
          328. 
              7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              8. All'art. 41, comma 8, della legge 5  febbraio  1992,
          n. 104, le parole: "entro il 15 aprile di ogni  anno"  sono
          sostituite dalle seguenti: "ogni  due  anni,  entro  il  15
          aprile".». 
          Note alle premesse: 
              - Per il testo dell'art. 3 della citata legge  3  marzo
          2009, n.18 si vedano le note al titolo. 
              - Il testo dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          e' il seguente: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». 
              -  Il  testo  della  legge  5  febbraio   1992,   n.104
          (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e  i
          diritti delle persone handicappate),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O. 
              - Il testo  del  decreto-legge  16  maggio  2008,  n.85
          (Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture  di
          Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della
          legge 24  dicembre  2007,  n.  244),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n.114. 
              - Il testo del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112
          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della  finanza  pubblica  e  la  perequazione  tributaria),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n.133, e' pubblicato nella Gazzetta.  Ufficiale  25  giugno
          2008, n. 147, S.O. 
              -  Il  testo  della  legge  13  novembre  2009,   n.172
          (Istituzione del Ministero della salute  e  incremento  del
          numero  complessivo  dei  Sottosegretari  di   Stato),   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28  novembre  2009,  n.
          278.». 
              - Per il testo dell'art. 3 della legge  3  marzo  2009,
          n.18, si veda nella nota al titolo.